Art. 33T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20

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[1](T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

[2]La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

  • a)verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
  • b)ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
  • c)elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
  • d)cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza; ((d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive;))
  • e)ricusa, le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.
  • e-bis)assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati. Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista. ((La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresi' le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale)).

Testo vigente dal 19 ottobre 1993 al 17 marzo 1995 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art33 · fonte su Normattiva