Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e partecipazione dei partiti politici alla competizione elettorale - Sindacato dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge - Mancata previsione - Inammissibilità della questione in riferimento alla non impugnabilità degli atti endoprocedimentali della competizione elettorale - Esclusione, attesa la proposizione della medesima questione in sede di impugnazione giurisdizionale dell'atto terminale del procedimento elettorale.
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale, non viene in rilievo un problema di ammissibilità sotto il profilo della non consentita impugnazione di atti endoprocedimentali della competizione elettorale, poiché la medesima questione di costituzionalità è stata sollevata, ai sensi dell'art. 83- undecies dello stesso d.P.R. n. 570 del 1960, nella sede dell'impugnazione giurisdizionale dell'atto terminale del procedimento elettorale, rappresentato dal verbale di proclamazione degli eletti.
Riguarda ancheart. 30 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e partecipazione dei partiti politici alla competizione elettorale - Sindacato dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge - Mancata previsione - Questione promossa con sentenza, anziché con ordinanza - Ammissibilità.
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale, non comporta inammissibilità la circostanza che la questione sia stata promossa dal giudice a quo con sentenza e non con ordinanza. Infatti, come si desume dagli atti di promovimento, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, il rimettente - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Sul punto, v. la citata sentenza n. 151/2009.
Riguarda ancheart. 30 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e partecipazione dei partiti politici alla competizione elettorale - Sindacato dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione per asserita carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia a quo - Reiezione.
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, dedotta dalle parti resistenti, per asserita carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia a quo . Premesso che i controlli effettuati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e da quello centrale hanno natura amministrativa, non può considerarsi implausibile l'affermazione del rimettente in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione sul giudizio principale, riconducibile nell'ambito della giurisdizione amministrativa avente ad oggetto le operazioni elettorali, in cui rientra anche l'impugnazione degli atti amministrativi adottati dai competenti Uffici elettorali in ordine all'ammissione o ricusazione dei candidati, delle liste e dei relativi contrassegni. Per l'affermazione che, nell'ordine logico di trattazione delle eccezioni pregiudiziali, spetta alla Corte «stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre», v., da ultimo, la citata sentenza n. 181/2010. Per il rilievo che la collocazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e di quello centrale, rispettivamente, presso la Corte d'appello e la Corte di cassazione «non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti», v. la citata sentenza n. 259/2009.
Riguarda ancheart. 30 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e partecipazione dei partiti politici alla competizione elettorale - Sindacato dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di concorrere democraticamente alla politica nazionale e del diritto di accedere agli uffici pubblici elettivi - Richiesta di intervento manipolativo precluso alla Corte per il difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata e per l'incidenza su ambiti riservati alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale. Il rimettente ha chiesto un intervento di tipo manipolativo che non è consentito alla Corte, poiché non è ravvisabile, nella specie, una soluzione costituzionalmente obbligata per quanto concerne sia il tipo di tutela che dovrebbe essere introdotta a favore dei soggetti interessati, sia i criteri in base ai quali gli uffici elettorali dovrebbero decidere le controversie interne a ciascun partito politico - le cui normative, ove esistenti, potrebbero presentare profili del tutto specifici in relazione alle rispettive loro organizzazioni - sia il relativo procedimento. Elementi, questi, in ordine ai quali deve potersi esplicare pienamente la discrezionalità politica del legislatore, data la pluralità delle possibili soluzioni concretamente adottabili, nel quadro di una più ampia valutazione attinente all'attuazione di quanto previsto dall'art. 49 Cost., con riferimento al diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. (Resta assorbito l'esame di ogni altra questione pregiudiziale o di merito). Per la manifesta inammissibilità di altra questione, parimenti vertente sulle competenze degli uffici elettorali, v. la citata ordinanza n. 407/1999. Nel senso che il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti politici trova nel momento elettorale la più genuina e significativa espressione, in modo che sia garantita per gli elettori «la possibilità di concorrere democraticamente a determinare la composizione e la scelta degli organi politici rappresentativi», v. la citata sentenza n. 429/1995.
Riguarda ancheart. 30 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e delle liste - Competenza della Commissione elettorale circondariale ad eliminare i nomi dei candidati alla carica di sindaco a carico dei quali venga accertata la sussistenza della condizione di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 12, del d.lgs. n. 267 del 2000 e a ricusare le liste ad essi collegate - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di libera ed uguale espressione del voto, di pari opportunità nel concorso alle cariche pubbliche e di buon andamento dell'attività amministrativa - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Richiesta di intervento manipolativo a contenuto non costituzionalmente obbligato e spettante alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono che la Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello, rispettivamente, della presentazione delle candidature e della presentazione delle liste, elimina i nomi dei candidati alla carica di sindaco a carico dei quali viene accertata la sussistenza della condizione di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 12, del d.lgs. n. 267 del 2000 e ricusa le liste collegate agli stessi. Il rimettente invoca una parificazione tra la menzionata ipotesi di ineleggibilità (riguardante i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, provincia o circoscrizione) e quella di incandidabilità già prevista dall'abrogato art. 15 della legge n. 55 del 1990 ed attualmente contemplata dall'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000 (a carico di coloro che hanno riportato condanna penale definitiva per determinati reati, o nei cui confronti è stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, o comunque criminale, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso). Tuttavia, l'uguaglianza delle situazioni poste a confronto, dedotta a sostegno del sollecitato intervento additivo, non appare rispondente né alla ratio degli istituti in esame, né al quadro normativo di riferimento. Infatti, la previsione originariamente contenuta nella speciale normativa antimafia é diretta a contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale, ed il potere della Commissione elettorale circondariale di escludere i candidati che versino nelle condizioni di cui al citato art. 15 ha fondamento proprio nella sanzione di nullità dell'elezione ivi sancita. La suddetta ipotesi di ineleggibilità si fonda, invece, sul timore di distorsione della volontà degli elettori a causa dell'influenza esercitabile su di essi da chi ricopre determinati uffici. Nel bilanciamento tra il diritto di accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.) e il principio di buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), spetta esclusivamente al Parlamento valutare, sulla base della ragionevolezza e con scelte di carattere certamente politico, le diverse fattispecie e, in relazione alla gravità di ciascuna di esse, graduare il trattamento normativo più appropriato e proporzionato. Pertanto, l'inammissibilità della questione deriva, da un lato, dall'incompletezza della ricostruzione normativa posta dal giudice a quo a fondamento della denunciata lesione del principio di eguaglianza; dall'altro, dalla richiesta di un intervento manipolativo a contenuto non costituzionalmente obbligato che esorbita dai poteri della Corte, poiché si risolve in un ampliamento dei compiti della Commissione elettorale circondariale che solo il legislatore può prevedere nella sua discrezionalità. Nel senso che l'art. 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990 «risulta formalmente abrogato» dall'art. 274, comma 1, lett. p ), del d.lgs. n. 267 del 2000 e che «il suo contenuto precettivo è stato integralmente riprodotto dal combinato disposto degli artt. 58, comma 1, lettera a ), e 59, comma 1, lettera a ), e comma 4», del medesimo decreto, v. la citata sentenza n. 25/2002. Sull'inviolabilità del diritto di elettorato passivo e sulle condizioni di compatibilità costituzionale delle relative limitazioni, v. le citate sentenze n. 240/2008, n. 306/2003, n. 364/1996 e n. 141/1996. Sull'istituto dell'ineleggibilità, nonché sulla sua differenza rispetto all'incompatibilità, v. le citate sentenze n. 217/2006, n. 84/2006, n. 450/2000 e n. 97/1991. Sulle finalità delle previsioni contenute nella speciale normativa antimafia, v. le citate sentenze n. 352/2008, n. 288/1993 e n. 407/1992. Sulla discrezionalità spettante al Parlamento nel bilanciamento fra i principi previsti dagli artt. 51 e 97 Cost., v. la citata sentenza n. 240/2008. Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni caratterizzate da un petitum additivo a carattere creativo rientrante nella discrezionalità del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 138/2010, ordinanze n. 243/2009, n. 316/2008 e n. 185/2007.
Riguarda ancheart. 30 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E DEI CONSIGLI PROVINCIALI - PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI - VIOLAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SOTTOSCRITTORI STABILITO DALLA LEGGE - OBBLIGO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE, QUANDO CIO' SI VERIFICHI, DI ELIMINARE, FRA QUELLE PRESENTATE, LE LISTE NON IN REGOLA - FACOLTA' DELLA COMMISSIONE DI NON DISPORRE L'ELIMINAZIONE QUANDO, VALUTANDO CASO PER CASO L'ENTITA' DELLA VIOLAZIONE, L'ABBIA RITENUTA NON RILEVANTE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA DI NON CONSENTITA SENTENZA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), nelle parti in cui - nel prevedere che le liste elettorali siano sottoscritte da un numero di elettori oscillante tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, e che l'Ufficio elettorale, verificato il numero delle sottoscrizioni, elimina le liste che non risultino in regola, anche quando, in caso di eccedenza, le sottoscrizioni superino solo di poco il massimo - non consentono all'Ufficio di apprezzare autonomamente, caso per caso, la rilevanza della violazione del limite. In mancanza di parametri e criteri obiettivi, che solo il legislatore, nella sua discrezionalita', potrebbe determinare, l'ampio margine di valutazione, che attraverso il richiesto intervento additivo si vorrebbe attribuire alla Commissione elettorale, finirebbe infatti per creare incertezza, incrementando il contenzioso, in contrasto con l'esigenza che la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e i tempi prefissati a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo. - Per la non fondatezza di questione di legittimita' costituzionale della norma (allora impugnata 'in toto', in giudizio sull'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 570 del 1960) che impone alla Commissione elettorale di eliminare le liste presentate con un numero di sottoscrittori superiore al massimo, S. n. 83/1992.
Riguarda ancheart. 14 legge 122/1951
ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI - SISTEMA ELETTORALE PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A CINQUEMILA ABITANTI - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione delle norme sull'elezione degli amministratori dei Comuni con piu' di cinquemila abitanti non incorre in alcuna delle ipotesi ostative di cui all'art. 75, comma secondo, Cost., e, nella sua formulazione attuale, esprime un quesito chiaro, omogeneo ed univoco, in quanto - diversamente dall'analogo quesito del 1991, dichiarato inammissibile perche' ambiguo - appare chiaramente circoscritto alla unificazione della disciplina elettorale comunale ed alla conseguente estensione a tutti i Comuni del sistema elettorale maggioritario con voto limitato (attualmente in vigore per i soli comuni con meno di cinquemila abitanti); ne' l'eventuale abrogazione referendaria puo' comportare rischi di paralisi, sia pur temporanea, nel funzionamento degli organi elettivi comunali, essendo comunque possibile ovviare alle difficolta' operative, connesse all'applicazione della normativa di risulta, mediante interventi successivi del legislatore ordinario. Pertanto, va dichiarata ammissibile la richiesta referendaria per l'abrogazione (in alcuni casi parziale, in altri integrale) degli artt. 11, 12, 27, 33, 34, 35, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 e 81, nonche' delle intestazioni delle rispettive Sezioni II e III dei Capi IV, V, VI e VII del Titolo secondo del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, e successive modificazioni e integrazioni. - Sull'inammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 47/1991.
sentenza 33/1993massima n. 19083 Riguarda ancheart. 56 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 79 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 35 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 74 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 47 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 75 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.e altri 18
ELEZIONI - COMUNI - LEGGI ELETTORALI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - ABROGAZIONE PARZIALE - INCERTEZZE NELLE CONSEGUENZE E DIFFICOLTA' APPLICATIVE - AMBIGUITA' DEL QUESITO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Il quesito referendario abrogativo relativo a talune norme del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modoficazioni ed itegrazioni, in particolare quelle che, nelle intenzioni dei promotori, hanno per oggetto: a) l'eliminazione dell'attuale differenziazione tra il sistema elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e quello previsto per i comuni con popolazione superiore, a vantaggio del primo (c.d. sistema maggioritario; b) l'eliminazione del potere conferito all'elettore per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di votare per i singoli candidati prescelti, in qualunque lista ricompresi (c.d. panachage), si presenta ambiguo e suscettibile di generare incertezze sulle conseguenze dell'abrogazione, dando spazio ad una normativa priva di una sua intrinseca ratio unitaria e suscettibile di interpretazioni diverse in punti fondamentali, anche a prescindere dal rischio di una paralisi nel funzionamento degli organi elettivi comunali fino all'adozione da parte del legislatore ordinario di una disciplina integrativa. Da tutto cio' consegue che non puo' essere sottoposto a consultazione elettorale il quesito referendario sopra descritto. (Inammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 11 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 12, 27 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 32, 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 49 (nella parte indicata indicata nell'epigrafe della sentenza), 51 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 55 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 56, 57, 58, 60 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 68,69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 79, 80 e 81, nonche' delle intestazioni delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo V del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VI del Titolo II, e delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente dela Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"), e successive modificazioni ed integrazioni. - S. nn. 16/1978 e 29/1987
sentenza 47/1991massima n. 16931 Riguarda ancheart. 71 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 57 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 35 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 72 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 32 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 60 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.e altri 23