Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CACCIA - PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA ED ESERCIZIO VENATORIO - DISCIPLINA LEGISLATIVA - VIOLAZIONI - SANZIONI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - PREVISIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN LUOGO DELLE SANZIONI PENALI PREESISTENTI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 30 e 32, commi quarto e sesto (come modificati dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza delle questioni prospettate tenendo conto dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. n. 91/1980.
sentenza 25/1980massima n. 14474 Riguarda ancheart. 10 legge 799/1967art. 30 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
CACCIA - PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA ED ESERCIZIO VENATORIO - DISCIPLINA LEGISLATIVA - VIOLAZIONI - SANZIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - PREVISIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN LUOGO DELLE SANZIONI PENALI PREESISTENTI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 30 e 32, commi primo e sesto (come modificati dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza della questione prospettata tenendo conto dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. n. 25/1980.
sentenza 91/1980massima n. 14489 Riguarda ancheart. 30 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)art. 10 legge 799/1967
CACCIA - VIOLAZIONI DELLE LEGGI IN MATERIA - SANZIONI - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE ALLA LUCE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968 (ENTRATA IN VIGORE PRIMA DELL'EMISSIONE DELL'ORDINANZA DI REMISSIONE) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, quarto comma, r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il giudice a quo non ne ha affatto valutato la rilevanza, non tenendo conto, in particolare, della disciplina delle sanzioni per la violazione delle leggi sulla caccia, dettata dall'art. 31 legge 27 dicembre 1977, n. 968, benche' tale normativa sia entrata in vigore prima dell'emissione delle ordinanze di rimessione.
sentenza 3/1979massima n. 14437 CACCIA - TRASGRESSIONI ALLE NORME SULL'ESERCIZIO VENATORIO - SANZIONI PENALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - SOSTITUZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE A SANZIONI PENALI PREESISTENTI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale del primo, secondo, quarto, quinto, sesto comma, nonche' del complessivo art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), cosi' come sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. -, essendo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, in tema di protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia, la quale ha stabilito - nell'art. 31 - l'applicazione di una serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza della questione prospettata, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in materia di esercizio venatorio. - O. nn. 109/1979; 152/1979.
sentenza 4/1979massima n. 14438 Riguarda ancheart. 10 legge 799/1967
CACCIA - T.U. DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA - IUS SUPERVENIENS - PREVISIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN LUOGO DI QUELLE PENALI PREESISTENTI - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32 e 43 del R.D. 5 giugno 1939 n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), cosi' come modificati ed integrati dalla l. 2 agosto 1967, n. 799, in quanto e' sopravvenuta la l. 27 dicembre 1977, n. 898 che ha previsto una serie di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali preesistenti, cosi' da rendere necessaria una nuova valutazione della rilevanza. Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzinale dell'art. 55 legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, perche' la norma e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 79/1977.
sentenza 67/1979massima n. 15101 Riguarda ancheart. 43 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
CACCIA - TRASGRESSIONI ALLE NORME SULL'ESERCIZIO VENATORIO - SANZIONI PENALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - SOSTITUZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE A SANZIONI PENALI PREESISTENTI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), cosi' come sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. -, essendo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, in tema di protezione della fauna e disciplina della caccia, la quale ha stabilito - nell'art. 31 - l'applicazione di una serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza della questione prospettata, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in materia di esercizio venatorio. - O. nn. 4/1979 e 152/1979.
Riguarda ancheart. 10 legge 799/1967
CACCIA - VIOLAZIONE DELLE LEGGI IN MATERIA - SANZIONI - OMESSA VALUTAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), cosi' come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto i giudici remittenti, nel valutare la rilevanza delle proposte questioni, non hanno tenuto alcun conto della nuova disciplina delle sanzioni per la violazione delle leggi sulla caccia, dettata dal'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 698, entrata in vigore prima dell'emissione delle ordinanze di remissione.
Riguarda ancheart. 31 legge 968/1977art. 10 legge 799/1967
CACCIA - DISCIPLINA LEGISLATIVA STATALE - ASSUNTA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE - IUS SUPERVENIENS - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN LUOGO DELLE PREESISTENTI SANZIONI PENALI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, 32, primo, quarto e sesto comma, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato ed integrato con legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata - in riferimento all'art. 117 Cost. - in quanto la normativa impugnata invaderebbe la competenza legislativa spettante alle Regioni in materia di caccia, poiche' non si limiterebbe a stabilire i principi fondamentali del settore ma disciplinerebbe compiutamente l'attivita' venatoria. Nel corso del giudizio di costituzionalita' sono entrate in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha sostituito - di regola - una sanzione amministrativa alla pena dell'ammenda (gia' prevista dagli artt. 18, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni), nonche' la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che nell'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario accertare se la prospettata questione sia tuttora rilevante, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. nn. 4/1979; 109/1979.
Riguarda ancheart. 18 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)art. 73 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)art. 43 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 32, ULTIMO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - PORTO DI ARMI DA CACCIA E DI ARNESI PER L'UCCELLAGIONE IN ZONA DI RIPOPOLAMENTO - SANZIONE - E' PUNITO COME DELITTO L'INOSSERVANZA DI UN DIVIETO DIRETTO ALLA PREVENZIONE DI UN FATTO CONTRAVVENZIONALE, ORA DEPENALIZZATO - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'ultimo comma dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento, punisce il porto di armi da caccia e di arnesi per l'uccellagione con la pena della multa. Infatti la caccia in zona di ripopolamento, gia' punita come semplice contravvenzione, attualmente costituisce solo un illecito amministrativo ed il legislatore, ponendo come delitto l'inosservanza di un divieto diretto alla prevenzione di un fatto contravvenzionale, ora depenalizzato, ha ecceduto i limiti della discrezionalita' legislativa in materia di qualita' e misura delle pene, ponendo in essere una disparita' di trattamento del tutto irrazionale, che viola il principio di eguaglianza.
Riguarda ancheart. 10 legge 799/1967
CACCIA - REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 32 (MODIFICATO DALL'ART. 10 LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - PARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO NONOSTANTE LA DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI CRIMINOSE, UGUALMENTE GRAVI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni (e cioe' sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 122 del 1973.
CACCIA - REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 32 (MODIFICATO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - PARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO NONOSTANTE LA DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI CRIMINOSE, UGUALMENTE GRAVI - RAZIONALITA' - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 che, per tutte le fattispecie criminose considerate, nonostante la loro diversita', prevede il medesimo trattamento sanzionatorio. Infatti, come e' costante insegnamento della Corte, in materia penale, il legislatore gode di un ampio potere che e' chiamato ad esercitare in base agli indirizzi di politica giuridico-sociale che ritenga opportuni e, nell'ambito di cotesta discrezionalita', possono essere legittimamente indicati i fatti reati e le sanzioni in caso di trasgressione dei precetti principali, sempre che la disciplina normativa che ne emerge non si appalesi chiaramente irrazionale.
Riguarda ancheart. 10 legge 799/1967