Art. 32

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[1]Ferme le disposizioni dell'art. 703 del codice penale e dell'art. 57 della legge di pubblica sicurezza, e' in ogni caso vietato sparare in direzione delle abitazioni o delle vie di somunicazione ferroviarie o carrozzabili a distanza minore di metri 100 dalle stesse.

[2]Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare che lo sparo delle armi possa arrecare nocumento.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art32 · fonte su Normattiva