sezione III — PERDITA DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE
- Art. 785 — Ambito di applicazione
- Art. 786 — Commissione per le perdita delle ricompense
- Art. 787 — Sentenze penali straniere
- Art. 788 — Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare
- Art. 789 — Comunicazione dei provvedimenti agli effetti del pagamento dei benefici economici
- Art. 790 — Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute
- Art. 791 — Segnalazione dei casi di condanne penali
- Art. 792 — Segnalazione dei casi di condanne pronunciate all'estero
- Art. 793 — Segnalazione dei casi di perdita di cittadinanza
- Art. 794 — Casi di perdita del grado
- Art. 795 — Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni
- Art. 796 — Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione
- Art. 797 — Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione nei confronti di persone estranee alle Forze armate
- Art. 798 — Segnalazione dei casi di incapacità
- Art. 799 — Provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto
- Art. 800 — Provvedimenti di perdita eventuale per condanne penali
- Art. 801 — Provvedimenti di perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero
- Art. 802 — Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza
- Art. 803 — Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita del grado
- Art. 804 — Facoltà della Commissione consultiva
- Art. 805 — Poteri del Ministro competente
- Art. 806 — Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale
- Art. 807 — Perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra
- Art. 808 — Perdita eventuale delle distinzioni onorifiche di guerra
- Art. 809 — Determinazione, decorrenza e durata della sospensione delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra
- Art. 810 — Sospensione da infliggere tardivamente
- Art. 811 — Effetti della sospensione
- Art. 812 — Abbreviazione della durata della sospensione
- Art. 813 — Cessazione della sospensione
- Art. 814 — Ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute
- Art. 815 — Ripristino nei casi di riacquisto della cittadinanza
- Art. 816 — Ripristino nei casi di reintegrazione nel grado
- Art. 817 — Ripristino in conseguenza di atti di valore
- Art. 818 — Atti di valore cospicui o reiterati
- Art. 819 — Effetti del ripristino
- Art. 820 — Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni
- Art. 821 — Cessazione della incapacità per riabilitazione
- Art. 822 — Cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore
- Art. 823 — Effetti della cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore
- Art. 824 — Cessazione della incapacità nei riguardi di già insigniti di decorazioni e distinzioni