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Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno dieci anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
- 1)per il coniuge:
- a)che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
- b)che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia;
- c)che, se il matrimonio sia stato contratto prima del compimento del cinquantesimo anno di eta' dell'iscritto, il matrimonio stesso risulti di almeno sei mesi anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorche' postuma o il decesso sia avvenuto per causa di servizio; che, se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantesimo anno di eta' dell'iscritto, o dopo conseguita la pensione di invalidita', esso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorche' postuma, ovvero la morte sia avvenuta per causa di servizio;
- d)che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro;
- 2)per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano eta' inferiore a 21 anni o siano permanentemente invalidi al lavoro. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
- 3)per il padre:
- a)che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano diritto a pensione;
- b)che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, egli, abbia compiuto l'eta' di 65 anni;
- 4)per la madre:
- a)che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano diritto a pensione;
- b)che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, ella sia vedova e abbia compiuto l'eta' di 60 anni. La morte s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermita', per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nell'art. 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidita' dei figli o dei superstiti con riferimento all'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967
