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((Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

  • 1)per il coniuge:
  • a)che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
  • b)se il pensionato abbia contratto matrimonio dopo la decorrenza della pensione in eta' superiore a 72 anni, ovvero in eta' inferiore a 72 anni ma il matrimonio stesso sia durato meno di due anni, che la differenza di eta' tra i due coniugi non sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di eta' fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
  • c)che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;
  • 2)per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano eta' inferiore a 21 anni o siano permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e risultino a carico del genitore al momento della sua morte. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di eta' e' elevato, qualora frequentino l'universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta'. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
  • 3)per il padre:
  • a)che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
  • b)che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
  • 4)per la madre:
  • a)che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
  • b)che sia vedova o nubile e abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto. In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico, secondo i criteri stabiliti per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti. La morte dell'iscritto s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermita', per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nel precedente articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento dalla invalidita' o della inabilita' dei superstiti)).2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1967, n. 583

2

La L. 13 luglio 1967, n. 583 ha disposto (con l'art. 7) che "Il coniuge superstite del pensionato deceduto, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione. La pensione spettante ai sensi del comma precedente e' calcolata come indicato dall'articolo 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 13 agosto 1967 al 27 novembre 1973

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 450/1989

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1989

    In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, in quanto contenenti norme analoghe a quella oggetto di dichiarazione principale di illegittimità costituzionale, sono costituzionalmente illegittimi: l'art. 22, primo comma, n. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967 n. 583; l'art. 21, primo comma, n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889; l'art. 21, primo comma, lett. a della legge 23 novembre 1971, n. 1100; l'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975 n. 296, nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.

    Art. 31 Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 22 Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione · Art. 4 Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967. 143 parole tolte, 304 parole aggiunte in 9 capoversi.

Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno tolto: dieci aggiunto: cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

b) tolto: che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia;

tolto: c) che, se il matrimonio sia stato contratto prima del compimento del cinquantesimo anno di eta' dell'iscritto, il matrimonio stesso risulti di almeno sei mesi anteriore alla data della morte, salvo che aggiunto: se il pensionato abbia contratto matrimonio dopo la decorrenza della pensione in eta' superiore a 72 anni, ovvero in eta' inferiore a 72 anni ma il matrimonio stesso sia durato meno di due anni, che la differenza di eta' tra i due coniugi non sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di eta' fra i coniugi quando sia nata prole tolto: ancorche' postumaaggiunto: , anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di tolto: servizio; che, se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantesimo anno di eta' dell'iscritto, o dopo conseguita la pensione di invalidita', esso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorche' postuma, ovvero la morte sia avvenuta aggiunto: infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di aggiunto: guerra o di servizio;

tolto: daggiunto: c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoroaggiunto: , ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;

2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano eta' inferiore a 21 anni o siano permanentemente tolto: invalidi al lavoro aggiunto: inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e risultino a carico del genitore al momento della sua morte. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di eta' e' elevato, qualora frequentino l'universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta'. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

a) che non vi siano ne' coniugeaggiunto: , ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano tolto: diritto a aggiunto: titolo alla pensione;

b) che aggiunto: abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, tolto: egli, abbia compiuto l'eta' di 65 anni aggiunto: e risulti a suo carico a tale data;

a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano tolto: diritto a aggiunto: titolo alla pensione;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

b) che aggiunto: sia vedova o nubile e abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, tolto: ella sia vedova e abbia compiuto l'eta' di 60 anni aggiunto: e risulti a suo carico a tale data. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto. In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico, secondo i criteri stabiliti per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti. La morte aggiunto: dell'iscritto s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio aggiunto: stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermita', per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute tolto: nell'art. aggiunto: nel precedente articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento tolto: della invalidita' dei figli o dei superstiti con riferimento all'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni aggiunto: dalla invalidita' o della inabilita' dei superstiti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1967, n. 583

    La L. 13 luglio 1967, n. 583 ha disposto (con l'art. 7) che "Il coniuge superstite del pensionato deceduto, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione. La pensione spettante ai sensi del comma precedente e' calcolata come indicato dall'articolo 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge."

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art22 · fonte del testo