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((Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
- 1)per il coniuge:
- a)che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
- b)che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in eta' superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
- c)che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;
- 2)per i figli: che essi abbiano eta' inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'universita' e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di eta'. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
- 3)per il padre:
- a)che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
- b)che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
- 4)per la madre:
- a)che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
- b)che abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data)). Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto. In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico, secondo i criteri stabiliti per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti. La morte dell'iscritto s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermita', per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nel precedente articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento dalla invalidita' o della inabilita' dei superstiti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1967, n. 583
2La L. 13 luglio 1967, n. 583 ha disposto (con l'art. 7) che "Il coniuge superstite del pensionato deceduto, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione. La pensione spettante ai sensi del comma precedente e' calcolata come indicato dall'articolo 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge."
Testo in vigore dal 27 novembre 1973 al 3 agosto 1989
