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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1968 al 9 ottobre 1980. 62 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria di cui alla presente legge e' fissato annualmente, per ciascuna forza armata, dalla legge di bilancio. Per l'anno 1968 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma e' stabilito in 2.000 unita' per l'Esercito, in 400 unita' per la Marina e in 1.300 unita' per l'Aeronautica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 SETTEMBRE 1980, N. 574

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 settembre 1980, n. 574

    La L. 20 settembre 1980, n. 574, ha disposto (con l'art. 35) che sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, i quali, tuttavia, continueranno transitoriamente ad applicarsi nei confronti degli ufficiali che abbiano contratto la ferma prima dell'entrata in vigore della presente legge o che la contraggano a seguito dei concorsi di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 35 della 574/1980.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;371~art5 · fonte del testo