Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6928/2026
Opere non ultimate - Applicabilità degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. - Esclusione - Applicabilità dei princìpi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Responsabilità dei professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori - Valutazione in base ai rispettivi titoli negoziali - Necessità.
In tema di appalto, quando le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale, potendo la domanda deve essere vagliata in base ai rispettivi rapporti negoziali intrattenuti con il committente, ove sia esercitata anche un'azione di responsabilità contrattuale verso i professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori.
Rv. 677482-01Rassegna di marzo 2026, p. 137Art. 1218 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c. · Art. 1667 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza