Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Contratti in genere

Caparra

Sottovoce della voce 058 nella classificazione del Massimario

11 massime, da pronunce dall’11 giugno 2025 al 6 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

11 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8573/2026

    Confirmatoria

    Richiesta di adempimento o di risoluzione del contratto - Conseguenze - Restituzione della caparra - Fondamento - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Limiti.

    Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero della risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, in conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.

    Rv. 677625-01Rassegna di marzo 2026, p. 153Art. 1382 c.c. · Art. 1385 c.c. · Art. 1386 c.c. · Art. 1453 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8217/2026

    Confirmatoria

    Caparra confirmatoria - Entità contenuta nei limiti della prestazione garantita - Nullità totale o parziale della clausola che la prevede - Contrasto con l’art. 2 cost. e con la buona fede oggettiva - Esclusione - Fondamento.

    L'entità della caparra confirmatoria, se contenuta nei limiti della prestazione garantita, non può determinare la nullità totale o parziale della clausola che la prevede per contrasto con l'art. 2 cost. e la buona fede oggettiva, perché, avendo la caparra natura di pagamento anticipato, la sua misura è limitata ex lege entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, e ciò ne esclude intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità.

    Rv. 677498-03Rassegna di marzo 2026, p. 150Art. 1418 c.c. · Art. 1384 c.c. · Art. 1385 c.c. · Art. 1175 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4301/2026

    Confirmatoria

    Caparra confirmatoria - Domanda di risoluzione del contratto con richiesta di condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata e al risarcimento degli ulteriori danni - Interpretazione della domanda.

    In tema di caparra confirmatoria, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale, e non quale domanda di accertamento dell'esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della somma versata a tale titolo e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti, ovvero la parte che l'abbia incassata chieda, oltre alla risoluzione e all'accertamento del diritto a ritenerla, anche la riparazione dell'ulteriore nocumento patito.

    Rv. 677451-01Rassegna di febbraio 2026, p. 61Art. 1385 c.c. · Art. 1453 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3694/2026

    Confirmatoria

    Riduzione "ex officio" ai sensi dell'art. 1384 c.c. - Esclusione - Fondamento.

    Il potere del giudice di ridurre la penale, previsto dall'art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparra confirmatoria, sia a cagione del carattere eccezionale della norma in questione, che ne preclude l'applicazione analogica, sia per le differenze strutturali intercorrenti tra i due istituti, in quanto la caparra pur assolvendo, come la clausola penale, alla funzione di liquidare preventivamente il danno da inadempimento, svolge l'ulteriore funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento.

    Rv. 676951-01Rassegna di febbraio 2026, p. 57Art. 1384 c.c. · Art. 1385 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2816/2026

    Confirmatoria

    Imposta di registro - Caparra confirmatoria - Restituzione del doppio dell’importo versato ex art. 1385, comma 2, c.c. - Applicazione della misura fissa - Sussistenza - Ragioni.

    In tema di registrazione degli atti giudiziari, in caso di recesso del promissario acquirente da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore, la condanna di quest'ultimo, ex art. 1385, comma 2, c.c., alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di pronuncia diretta a ripristinare lo status quo ante a seguito dello scioglimento del contratto.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta di registro

    Rv. 677782-01Rassegna di febbraio 2026, p. 123Art. 1385 c.c. · Art. 8 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34589/2025

    Confirmatoria

    Compromesso di vendita immobiliare - Versamento di caparra - Assoggettabilità ad IVA - Condizioni.

    In tema di IVA, la diversità di funzioni che la corresponsione della caparra confirmatoria può assumere nell'ambito della stipula di un preliminare di compravendita immobiliare - anticipazione del prezzo finale ovvero risarcimento forfettario - impone di distinguere, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, la caparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972; l'inadempimento del preliminare, invece, ne propizia il trattenimento, risarcendo, in tal modo, il promittente venditore e, di conseguenza, non fa parte della base imponibile dell'IVA.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 677340-01Rassegna di dicembre 2025, p. 213Art. 1385 c.c. · Art. 6 iva · Art. 1453 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29482/2025

    Confirmatoria

    Azione di risoluzione per inadempimento con domanda ex art. 1385, comma 2, c.c. - Interpretazione della domanda - Azione di declaratoria della legittimità del recesso con ritenzione della caparra - Fondamento - Nomen iuris utilizzato dalla parte - Rilevanza - Esclusione.

    La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o condanna al pagamento del doppio di quella versata) deve essere interpretata come volta ad ottenere la declaratoria della legittimità dell'intervenuto recesso con ritenzione della somma ricevuta a tale titolo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, assumendo rilievo dirimente la richiesta relativa alla caparra, perché inerente una pretesa accessoria all'esercizio del diritto potestativo di recesso ed incompatibile con la domanda ex art. 1453 c.c. di risoluzione e risarcimento del danno secondo le regole generali.

    Rv. 676952-01Rassegna di novembre 2025, p. 48Art. 1385 c.c. · Art. 1453 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28700/2025

    Confirmatoria

    Versamento integrale del prezzo indicato in preliminare - Configurabilità della caparra confirmatoria - Esclusione - Fondamento - Esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. - Inconfigurabilità.

    Il versamento, concordato tra le parti, della somma costituente l'integrale adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo indicato nel contratto preliminare non è compatibile con la previsione e, dunque, con la dazione di una caparra confirmatoria, in quanto l'evenienza dell'anticipato adempimento totale della prestazione principale dovuta esclude, di per sé, la configurabilità di detta caparra e non consente, pertanto, l'esercizio del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c.

    Rv. 676960-01Rassegna di ottobre 2025, p. 70Art. 1385 c.c. · Art. 1351 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28716/2025

    Confirmatoria

    Caparra confirmatoria - Irriducibilità da parte del giudice - Fondamento.

    La caparra confirmatoria, a differenza della penale, non può essere oggetto di riduzione equitativa da parte del giudice ex art. 1384 c.c., in quanto la prima è già sottoposta ad una limitazione ex lege entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, tanto da escluderne intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità, a differenza della penale, la cui misura è liberamente concordata dalle parti.

    Rv. 676937-02Rassegna di ottobre 2025, p. 71Art. 1384 c.c. · Art. 1385 c.c. · Art. 1453 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23592/2025

    Confirmatoria

    Versamento anticipato di somma di denaro a titolo di caparra da parte di uno dei contraenti - Duplicità di funzione - Conseguenze - Successivo inadempimento - Natura di caparra confirmatoria - Successivo adempimento definitivo - Natura di anticipazione parziale della prestazione - Qualificazione quale caparra di solo una parte della somma e della restante quale acconto - Ammissibilità - Condizioni.

    La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra "a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un diretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare ad una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.

    Rv. 675758-01Rassegna di luglio 2025, p. 174Art. 1362 c.c. · Art. 1373 c.c. · Art. 1382 c.c. · Art. 1385 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 77/2014Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1385 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014. F.to: Gaetano SILV…

  • Ordinanza n. 248/2013Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1385 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1385, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013. F.to: Ga…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia