Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10762/2026
Determinabilità dell'oggetto - Esclusivo ricorso ad elementi contenuti nell'atto - Conseguenze - Immobile ubicato in territorio italiano - Ordine di trasferimento della proprietà emanato da giudice straniero - Preesistente impegno assunto in forma scritta - Accertamento - Necessità - Fondamento - Art. 1350 c.c. - Principio di ordine pubblico.
Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, l'oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi utilizzare elementi ad esso estranei, cosicché il riconoscimento dell'efficacia di un ordine straniero di trasferimento della proprietà di un immobile sito nel territorio dello Stato italiano presuppone, necessariamente, l'accertamento di un preesistente impegno del proprietario a vendere il cespite, assunto in forma scritta o comunque recepito in un provvedimento giudiziario, in ragione del disposto dell'art. 1350 c.c., a cui va attribuita, anche alla stregua dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, natura di principio di ordine pubblico.
Classificata anche sotto: Delibazione (giudizio di)
Rv. 678607-01Rassegna di marzo 2026, p. 175Art. 177 c.c. · Art. 179 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 1350 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza