Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Contratti in genere

Requisiti (elementi del contratto)

Sottovoce della voce 058 nella classificazione del Massimario

20 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 23 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

20 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10762/2026

    Forma › Scritta › "Ad substantiam" › Trasferimenti immobiliari

    Determinabilità dell'oggetto - Esclusivo ricorso ad elementi contenuti nell'atto - Conseguenze - Immobile ubicato in territorio italiano - Ordine di trasferimento della proprietà emanato da giudice straniero - Preesistente impegno assunto in forma scritta - Accertamento - Necessità - Fondamento - Art. 1350 c.c. - Principio di ordine pubblico.

    Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, l'oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi utilizzare elementi ad esso estranei, cosicché il riconoscimento dell'efficacia di un ordine straniero di trasferimento della proprietà di un immobile sito nel territorio dello Stato italiano presuppone, necessariamente, l'accertamento di un preesistente impegno del proprietario a vendere il cespite, assunto in forma scritta o comunque recepito in un provvedimento giudiziario, in ragione del disposto dell'art. 1350 c.c., a cui va attribuita, anche alla stregua dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, natura di principio di ordine pubblico.

    Classificata anche sotto: Delibazione (giudizio di)

    Rv. 678607-01Rassegna di marzo 2026, p. 175Art. 177 c.c. · Art. 179 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 1350 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7134/2026

    Causa (nozione, distinzioni) › Illiceità › Contrarietà al buon costume

    Soluti retentio ex art. 2035 c.c. - Erogazione di somme di denaro in favore di impresa già in stato di decozione - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

    Ai fini dell'applicazione della soluti retentio ex art. 2035 c.c., è contraria al buon costume l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione, integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da una banca, il cui credito - riveniente da alcuni finanziamenti chirografari che avevano aggravato sensibilmente la situazione debitoria di una società, già esposta verso l'Erario per importi considerevoli, assistiti da privilegio - non era stato ammesso dal giudice delegato).

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677890-02Rassegna di marzo 2026, p. 67Art. 2035 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 5785/2026

    Causa (nozione, distinzioni) › Illiceità › Contrarietà a norma imperativa

    Emissione di un assegno in bianco o postdatato rilasciato a scopo di garanzia - Contrarietà agli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 - Perseguimento di interessi meritevoli - Esclusione - Nullità del patto di garanzia - Legittimità della pronuncia.

    L'emissione di un assegno in bianco o postdatato a scopo di garanzia è contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché non viola il principio dell'autonomia contrattuale, sancito dall'art. 1322 c.c., il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c..

    Rv. 677468-01Rassegna di marzo 2026, p. 126Art. 1322 c.c. · Art. 1343 c.c. · Art. 1988 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4051/2026

    Accordo delle parti › Condizioni generali di contratto › Necessità di specifica approvazione scritta › Clausole vessatorie od onerose

    Controversie in tema di tutela del consumatore - Natura vessatoria di clausole contrattuali - Onere della prova della qualità soggettiva - In capo al consumatore - Fondamento - Conseguenze in tema di fideiussione.

    Nelle controversie in materia di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 2906 del 2005 (cod. cons.), incombe sulla parte che invoca la tutela protettiva dimostrare - in quanto fatto costitutivo della propria domanda o eccezione - la qualità soggettiva di consumatore, non spettando invece al professionista dimostrare che la propria controparte non possiede tale qualità, con la conseguenza che spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l'onere della prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali.

    Classificata anche sotto: Fidejussione

    Rv. 677081-01Rassegna di febbraio 2026, p. 36Art. 2697 c.c. · Art. 1957 c.c. · Art. 33 cod. cons.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3287/2026

    Accordo delle parti › Condizioni generali di contratto

    Contratto predisposto da un committente per la realizzazione di un'opera - Stipulazione con i vari appaltatori - Condizioni generali di contratto - Esclusione - Specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In materia di appalto, allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti. (In applicazione del principio, ha S.C. ha escluso che una pluralità di contratti utilizzati da un unico committente e finalizzati ad una determinata costruzione navale, potessero ritenersi predisposti per una serie indefinita di rapporti contrattuali, in quanto tesi a disciplinare i rapporti con fornitori specificamente individuati).

    Rv. 676949-01Rassegna di febbraio 2026, p. 54Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c. · Art. 1655 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2262/2026

    Causa (nozione, distinzioni)

    In tema di Interest rate swap (IRS), l'accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea - calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi - deve investire anche i c.d. "scenari probabilistici", i quali non possono essere intesi come previsione certa dell'andamento futuro dei tassi, ma vanno ricondotti al novero delle informazioni relative a dati storici (in particolare rendimento medio e volatilità) impiegati per la determinazione del mark to market e idonei a rendere conoscibili i fattori della formula di calcolo, così da consentire una valutazione consapevole dei rischi e della misura qualitativa e quantitativa dell'alea, secondo un contenuto informativo modulato in funzione della complessità del singolo contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva escluso la nullità ritenendo che, in assenza di una norma specifica, la mancata indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici non configurasse alcuna violazione di norme imperative).

    Classificata anche sotto: Contratti di borsa

    Rv. 677870-01Rassegna di febbraio 2026, p. 16Art. 829 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34927/2025

    Accordo delle parti › Responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto)

    Violazione delle regole di condotta nella fase precontrattuale - Conseguenze - Risoluzione del contratto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    La violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla conclusione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula di un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, può dar luogo a responsabilità contrattuale o all'annullamento per vizio del consenso, ma non alla risoluzione dello stesso, la quale ha come presupposto l'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto e non dei patti precontrattuali. (In applicazione principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo aver accertato la violazione, da parte di una società assicuratrice, degli obblighi informativi precontrattuali, aveva accolto la domanda dell'assicurato, volta alla risoluzione del contratto successivamente concluso).

    Rv. 677234-01Rassegna di dicembre 2025, p. 136Art. 1453 c.c. · Art. 1427 c.c. · Art. 1337 c.c. · Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28967/2025

    Causa (nozione, distinzioni) › Illiceità › Frode alla legge

    In tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell'illecito) che determini il trasferimento dell'onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall'autore dell'illecito, poiché determina la vanificazione della funzione sanzionatorio-deterrente del provvedimento amministrativo.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto operativa la polizza stipulata da una società a copertura della responsabilità civile dei propri organi sociali, in relazione alla sanzione amministrativa comminata nei confronti di questi ultimi, il cui onere economico la società stipulante si era accollata in virtù di un accordo di manleva concluso dopo la commissione dell'illecito).

    Classificata anche sotto: Assicurazione › Assicurazione della responsabilità civile

    Rv. 676815-01Rassegna di novembre 2025, p. 65Art. 1418 c.c. · Art. 12 Codice delle assicurazioni privateDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24849/2025

    Requisiti accidentali › Condizione (nozione, distinzione) › Potestativa (causale e mista)

    Art. 25 c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 - Interpretazione - Diritto all'indennità supplementare - Rinuncia all'impugnazione del licenziamento - Qualificazione alla stregua di condizione potestativa semplice - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1359 c.c. - Fattispecie.

    L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 676535-01Rassegna di settembre 2025, p. 95Art. 1359 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1353 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 24860/2025

    Requisiti accidentali › Condizione (nozione, distinzione) › Avveramento

    Eccezione di avveramento della condizione risolutiva - Mancato avveramento condizione sospensiva - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.

    L'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. (In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto ab origine, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo).

    Rv. 675817-01Rassegna di settembre 2025, p. 33Art. 1353 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 428/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal giudice del tribunale di…

  • Ordinanza n. 61/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia