Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Contratti in genere

Scioglimento del contratto

Sottovoce della voce 058 nella classificazione del Massimario

30 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 20 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

30 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10373/2026

    Risoluzione del contratto › Per eccessiva onerosità

    Eccessiva onerosità sopravvenuta - Risoluzione ex art. 1467 c.c. - Applicabilità al contratto preliminare - Ammissibilità - Fondamento - Valutazione dell’alterazione sopravvenuta del sinallagma - Riferimento alle prestazioni del contratto definitivo - Sussistenza.

    Risoluzione del contratto › Per eccessiva onerosità › Contratto con prestazioni corrispettive

    Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. è applicabile anche al contratto preliminare perché quest'ultimo ben può ricondursi allo schema ed al meccanismo del contratto ad esecuzione differita, cosicché, in tal caso, la valutazione circa la sopravvenienza dell'alterazione del sinallagma deve fare riferimento al regolamento fissato per l'adempimento delle prestazioni corrispettive nel contratto definitivo.

    Rv. 678049-01Rassegna di marzo 2026, p. 167Art. 1351 c.c. · Art. 1467 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10095/2026

    Rescissione › Azione generale di rescissione per lesione

    Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Pronuncia di rescissione - Effetto liberatorio ed effetto restitutorio - Fondamento.

    In tema di contratti ad esecuzione continuata o periodica, la pronuncia di rescissione produce l'effetto liberatorio ex nunc delle prestazioni non ancora eseguite e l'effetto restitutorio delle prestazioni già eseguite limitatamente alla parte eccedente la controprestazione, poiché il vizio rescissorio incide sulla causa del negozio.

    Rv. 677914-01Rassegna di marzo 2026, p. 165Art. 1447 c.c. · Art. 1448 c.c. · Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5964/2026

    Risoluzione del contratto › Per inadempimento › Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione › Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo › Eccezione d'inadempimento

    Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - Autotutela contrattuale - Domanda di risoluzione - Compatibilità - Fondamento.

    In tema di inadempimento contrattuale, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. costituisce espressione del potere di autotutela riconosciuto alle parti e, pur essendo diretta a paralizzare la pretesa di adempimento della controparte inadempiente, non è incompatibile con la proposizione della domanda di risoluzione del contratto né con la richiesta di risarcimento del danno, atteso che l'inadempimento di una parte, oltre a escludere il dovere dell'altra di eseguire la propria prestazione, può incidere anche sull'interesse di quest'ultima alla conservazione del vincolo contrattuale.

    Rv. 678476-03Rassegna di marzo 2026, p. 53Art. 1453 c.c. · Art. 1460 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4581/2026

    Risoluzione del contratto › Per inadempimento › Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione › Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo › Rapporti tra domanda di risoluzione e di adempimento

    Facoltà di mutamento della domanda di accertamento dell'inadempimento in quella di risoluzione del contratto - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

    In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la domanda di risarcimento del danno non è implicitamente compresa in quella di risoluzione, trattandosi di domande autonome, sebbene cumulabili ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c.; tuttavia, lo ius variandi previsto dal comma 2 della medesima disposizione consente alla parte non inadempiente di modificare, anche con la memoria ex art. 183 c.p.c., la domanda originaria di accertamento dell'inadempimento (o di accertamento negativo del credito) in quella di risoluzione del contratto, senza che ciò integri domanda nuova, purché il mutamento resti circoscritto alla medesima vicenda sostanziale.(Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità della domanda di risoluzione proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. - ratione temporis vigente - in sostituzione dell'originaria domanda di accertamento negativo del credito, cassando la sentenza che ne aveva dichiarato la tardività).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Domanda giudiziale

    Rv. 677312-01Rassegna di marzo 2026, p. 113Art. 1453 c.c. · Art. 163 c.p.c. · Art. 183 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4301/2026

    Risoluzione del contratto

    In tema di caparra confirmatoria, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale, e non quale domanda di accertamento dell'esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della somma versata a tale titolo e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti, ovvero la parte che l'abbia incassata chieda, oltre alla risoluzione e all'accertamento del diritto a ritenerla, anche la riparazione dell'ulteriore nocumento patito.

    Rv. 677451-01Rassegna di febbraio 2026, p. 61Art. 1385 c.c. · Art. 1453 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2050/2026

    Risoluzione del contratto

    Risoluzione per inadempimento - Risoluzione parziale del contratto ad esecuzione istantanea - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

    La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti. (Nella specie, la S.C. ha affermato la configurabilità della risoluzione parziale quanto al contratto di permuta di un terreno edificabile con le plurime e autonome unità delle costruzioni da realizzare sul terreno trasferito).

    Rv. 676947-01Rassegna di gennaio 2026, p. 62Art. 1458 c.c. · Art. 1472 c.c. · Art. 1555 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34927/2025

    Risoluzione del contratto

    La violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla conclusione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula di un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, può dar luogo a responsabilità contrattuale o all'annullamento per vizio del consenso, ma non alla risoluzione dello stesso, la quale ha come presupposto l'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto e non dei patti precontrattuali. (In applicazione principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo aver accertato la violazione, da parte di una società assicuratrice, degli obblighi informativi precontrattuali, aveva accolto la domanda dell'assicurato, volta alla risoluzione del contratto successivamente concluso).

    Rv. 677234-01Rassegna di dicembre 2025, p. 136Art. 1453 c.c. · Art. 1427 c.c. · Art. 1337 c.c. · Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32754/2025

    Risoluzione del contratto › Per inadempimento › Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione › Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo › Eccezione d'inadempimento

    Collegamento negoziale - Risoluzione per grave inadempimento - Eccezione ex art. 1460 c.c. (anche formulata implicitamente) - Valutazione giudiziale unitaria e complessiva del comportamento delle parti - Necessità.

    Risoluzione del contratto › Per inadempimento › Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione › Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo › Importanza dell'inadempimento

    Ai fini della pronuncia di risoluzione, anche in presenza di collegamento negoziale, il giudice è tenuto a una valutazione sinergica e complessiva del comportamento delle parti, mediante un'indagine unitaria dell'intero assetto di interessi risultante dal collegamento, che non consente apprezzamenti frammentari delle singole condotte; ne consegue che, nel vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice deve considerare anche le difese della parte convenuta che, espressamente o implicitamente, opponga l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c.

    Rv. 676486-01Rassegna di dicembre 2025, p. 68Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c. · Art. 1460 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31247/2025

    Risoluzione del contratto › Per inadempimento › Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione › Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo › Effetti della risoluzione

    Risoluzione del contratto per inadempimento - Obblighi restitutori - Disciplina dell'indebito oggettivo - Applicabilità - Conseguenze - Interessi - Decorrenza - Buona fede dell'accipiens - Rilevanza.

    Gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento sono soggetti alla disciplina dell'indebito oggettivo, sicché, ai fini della decorrenza degli interessi dovuti sulle somme oggetto di restituzione, rileva la buona fede dell'accipiens, con la conseguenza che, essendo la stessa presunta, gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale o dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, a meno che risulti che chi ha ricevuto il pagamento fosse consapevole di non avere diritto a conseguirlo.

    Rv. 676897-01Rassegna di novembre 2025, p. 90Art. 1148 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1458 c.c. · Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29023/2025

    Risoluzione del contratto › Per inadempimento › Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione › Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo › Effetti della risoluzione

    In tema di intermediazione finanziaria, gli effetti retroattivi derivanti dalla risoluzione dell'ordine di acquisto sono quelli ordinariamente previsti dall'art. 1458 c.c., laddove la disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. trova applicazione solo ai fini della regolazione dei frutti e degli interessi che maturano per legge in relazione alle somme oggetto di ripetizione.

    Classificata anche sotto: Contratti di borsa

    Rv. 675991-01Rassegna di novembre 2025, p. 17Art. 1458 c.c. · Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 8/2023Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 29…

  • Ordinanza n. 77/2014Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1385 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014. F.to: Gaetano SILV…

  • Ordinanza n. 248/2013Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1385 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1385, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013. F.to: Ga…

  • Sentenza n. 166/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-quinquies del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito i…

  • Ordinanza n. 348/1992Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trat…

  • Ordinanza n. 368/1989Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Ordina restituirsi gli atti al Pretore di La Spezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

  • Ordinanza n. 854/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilanc…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia