Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7972/2026
Vendita immobiliare - Mendace dichiarazione ex art. 40 della l. n. 47 del 1985 - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell'alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell'atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l'immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Rv. 677623-01Rassegna di marzo 2026, p. 148Art. 1418 c.c. · Art. 46 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza