Corte di cassazione · Massimario

Negozi giuridici

Voce 111 della classificazione del Massimario

11 massime, da pronunce dal 15 gennaio 2025 all’11 marzo 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Fiduciari6 massime
  • Unilaterali4 massime
  • Collegati, complessi, misti1 massima

Massime della Corte di cassazione

11 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5448/2026

    Fiduciari

    Intestazione fiduciaria di immobile - Dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva dell'obbligo di ritrasferimento - Efficacia - Azione ex art. 2932 c.c. - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

    In caso di intestazione fiduciaria di un immobile, la dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva dell'obbligo di ritrasferimento del bene non è di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. - dal momento che non costituisce fonte autonoma di tale obbligazione, che deriva dal pactum fiduciae - ma agevola unicamente la prova dell'avvenuta stipulazione di quest'ultimo, dispensando colui in favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, salva la prova contraria.

    Rv. 678229-02Rassegna di marzo 2026, p. 201Art. 1988 c.c. · Art. 2967 c.c. · Art. 2932 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3453/2026

    Unilaterali › Recettizi

    Procedimenti di notificazione all’estero attraverso il servizio postale - Contestazione della ricezione - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Conoscibilità - Contenuto - Fattispecie.

    Nell'ipotesi di notifica all'estero attraverso il servizio postale, il giudice di merito chiamato a valutare, in caso di contestazione della ricezione, se vi sia certezza che il plico sia giunto all'indirizzo estero del destinatario al fine di far scattare la presunzione relativa di conoscenza ex art. 1335 c.c., deve riscontrare la presenza di elementi probatori idonei ad attestare l'ingresso del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario con un grado di certezza equivalente a quello offerto dalle risultanze inequivoche dell'avviso di ricevimento secondo la normativa italiana. (Nella fattispecie, il plico, contenente una deliberazione assembleare della comunione ereditaria, spedito all'indirizzo negli Stati Uniti di una dei coeredi, era stato restituito al mittente con la dicitura a stampa "refused – returned to sender", priva di firma, e come tale inidoneo a dimostrare che un incaricato del servizio postale statunitense avesse effettivamente tentato la consegna all'indirizzo indicato e che la destinataria fosse presente e avesse personalmente rifiutato il plico).

    Rv. 676950-01Rassegna di febbraio 2026, p. 56Art. 1335 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1763/2026

    Fiduciari

    Intestazione di beni al fiduciario - Diritto del fiduciante alla restituzione - Prescrizione decennale - Decorrenza del termine prescrizionale in assenza di diversa previsione nel pactum fiduciae - Dalla data del rifiuto della restituzione del bene da parte del fiduciario all'esito della richiesta - Sussistenza - Fondamento.

    Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nell'ordinario termine decennale, che, in difetto di diversa pattuizione, decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, giacché il termine di prescrizione può partire non dalla mera richiesta del fiduciante, ma solo dall'inadempimento del soggetto obbligato e nel negozio fiduciario sussiste, prima di tale richiesta, un mero obbligo al ritrasferimento e non un'obbligazione inadempiuta; ne deriva che l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può far ritenere che egli abbia rinunciato per facta concludentia al diritto al ritrasferimento, né è configurabile la sua inerzia prima della violazione del negozio e della rottura della fiducia.

    Classificata anche sotto: Prescrizione civile › Termine

    Rv. 676956-01Rassegna di gennaio 2026, p. 58Art. 1322 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2935 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 26471/2025

    Fiduciari

    Trust - Opponibilità nei confronti dei creditori - Norme applicabili - Legge del disponente - Esclusione - Legge nazionale - Fondamento - Fattispecie.

    L'opponibilità, nei confronti dei terzi creditori, del trust previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente ma dalla lex fori, trattandosi di norme poste a tutela dei creditori per il caso di insolvibilità, alle quali non è possibile derogare mediante una manifestazione di volontà, secondo quanto previsto dall'art. 15, lett. e), della medesima Convenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano in relazione all'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo di un trust interno, contenente una clausola di proroga della giurisdizione in favore della Corte del Jersey, sul presupposto, da un lato, che tale pattuizione non potesse vincolare soggetti terzi quali i creditori, e dall'altro che non potesse derogare a una norma di applicazione imperativa quale l'art. 2901 c.c.).

    Rv. 676180-01Rassegna di ottobre 2025, p. 4Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23788/2025

    Unilaterali › Recettizi

    Ricezione di un plico spedito per posta - Presunzione di conoscenza del contenuto - Condizioni - Molteplicità di atti - Deduzione del destinatario di averne ricevuto uno solo - Onere della prova a carico del mittente - Sussistenza.

    L'avvenuta ricezione di un plico spedito a mezzo posta fa presumere la conoscenza del relativo contenuto, salvo che il mittente affermi che esso constava di molteplici atti e il destinatario alleghi di averne rinvenuto uno solo, gravando, in tal caso, sul primo l'onere di dimostrare ciò che sia effettivamente pervenuto all'indirizzo del destinatario.

    Rv. 676266-01Rassegna di luglio 2025, p. 261Art. 1335 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21346/2025

    Fiduciari

    Pactum fiduciae - Efficacia meramente obbligatoria - Violazione - Tutela risarcitoria - Esperibilità - Conseguenze - Proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento - Esclusione - Ragioni.

    Il pactum fiduciae non ha efficacia traslativa ma meramente obbligatoria, in quanto vincola al ritrasferimento della proprietà, sicché, in ipotesi di sua violazione, è possibile agire per il risarcimento del danno, con conseguente esclusione della proponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., stante il difetto del requisito della sussidiarietà, necessario per attivare il rimedio generale contro l'ingiustificato arricchimento.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Nascenti dalla legge

    Rv. 675898-01Rassegna di luglio 2025, p. 212Art. 2041 c.c. · Art. 2042 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20535/2025

    Unilaterali › Recettizi

    In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro.

    Classificata anche sotto: Comunione dei diritti reali

    Rv. 675530-01Rassegna di luglio 2025, p. 141Art. 1335 c.c. · Art. 8 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziariDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18084/2025

    Fiduciari

    Trust - Opponibilità nei confronti di terzi - Norme applicabili - Legge del disponente - Esclusione - Legge nazionale - Fondamento.

    L'opponibilità nei confronti dei terzi del trust, previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente, ma dalla legge nazionale, in ossequio al disposto dell'art. 15 della medesima Convenzione che impone il rispetto di tutte le norme inderogabili (come l'art. 45 l.fall. e l'art. 2704 c.c.) che la legge nazionale prevede a tutela dei terzi.

    Rv. 675225-01Rassegna di luglio 2025, p. 36Art. 2704 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18006/2025

    Collegati, complessi, misti

    I contratti complessi o plurilaterali sono caratterizzati da uno scopo comune, rilevante sul piano della causa concreta (che resta unica), e si distinguono, dunque, dai negozi collegati, i quali, pur conservando una propria causa autonoma, si trovano in rapporto di interdipendenza funzionale, finalizzata alla realizzazione di un risultato economico unitario e complesso, la quale dà luogo a una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, nel senso che le vicende di un contratto si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia (principio del "simul stabunt, simul cadent").

    Classificata anche sotto: Contratti in genere

    Rv. 675855-01Rassegna di luglio 2025, p. 184Art. 1322 c.c. · Art. 1420 c.c. · Art. 1446 c.c. · Art. 1459 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13754/2025

    Fiduciari

    Società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939 - Azione ex art. 2395 c.c. - Legittimazione dei singoli fiducianti - Sussistenza - Legittimazione della società - Esclusione - Fondamento.

    Poiché le società fiduciarie ex l. n. 1966 del 1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, appartenendo detti titoli ai fiducianti quali effettivi proprietari, la legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria, ma ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi, e non in quello della fiduciaria, che si verifica la lesione oggetto della tutela risarcitoria.

    Rv. 675414-01Rassegna di aprile 2025, p. 78Art. 2935 c.c. · Art. 81 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 52/2014Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1335 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1137, 1334 e 1335 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI,…

  • Ordinanza n. 192/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2935 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2941 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 21 giugno 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presid…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia