Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Prova civile

Prove indiziarie

Sottovoce della voce 138 nella classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 18 aprile 2025 al 3 febbraio 2026

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 134/2026

    Presunzioni (nozione) › Semplici

    Art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 - Irretroattività - Fondamento - Annualità di imposta anteriori al 2009 - Detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata di redditi non dichiarati - Presunzione semplice - Utilizzabilità.

    In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di applicazione retroattiva agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Amministrazione finanziaria può valersi dei medesimi fatti (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) alla stregua di presunzione semplice ex art. 2729 c.c..

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Accertamento tributario (nozione)

    Rv. 676431-01Rassegna di gennaio 2026, p. 102Art. 41 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33084/2025

    Presunzioni (nozione) › Semplici

    Presunzione di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 - Natura sostanziale - Fondamento - Conseguenze - Irretroattività - Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009 - Natura procedimentale - Conseguenze - Applicabilità ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore del d.l..

    La presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (in vigore dal 1° luglio 2009), per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha natura sostanziale, sia perché le presunzioni sono regolate nel codice civile sia per non pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione, e conseguentemente non ha efficacia retroattiva, mentre hanno natura procedimentale - e soggiacciono, dunque, al principio tempus regit actum - le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dello stesso art. 12 (alla cui stregua sono raddoppiati, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero), le quali, pertanto, si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del suddetto d.l. ed indipendentemente dalla suddetta presunzione legale.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Rv. 676429-01Rassegna di dicembre 2025, p. 187Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 iva · Art. 20 Sanzioni tributarieDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 28751/2025

    Presunzioni (nozione)

    Prova per presunzioni - Procedimento valutativo del giudice di merito - Esplicitazione - Necessità - Articolazione - Esame analitico e valutazione sintetica degli indizi.

    In tema di prova per presunzioni, il giudice non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, essendo tenuto ad esplicitare il processo cognitivo seguito, che deve far seguire ad un esame analitico degli elementi indiziari - funzionale a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria - la valutazione sintetica di tutti gli elementi presuntivi selezionati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, eventualmente non raggiunta con certezza alla stregua di una considerazione atomistica degli stessi.

    Rv. 676745-01Rassegna di ottobre 2025, p. 158Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25889/2025

    Presunzioni (nozione) › Semplici

    Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

    E' censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado).

    Rv. 675878-01Rassegna di settembre 2025, p. 41Art. 2729 c.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 2727 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21762/2025

    Presunzioni (nozione)

    Prova per presunzioni - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio di sussunzione - Presupposti.

    In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza.

    Rv. 675891-01Rassegna di luglio 2025, p. 228Art. 360 c.p.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21572/2025

    Presunzioni (nozione)

    Massima di esperienza - Nozione - Utilizzazione nel ragionamento probatorio - Necessità - Fattispecie.

    La massima di esperienza - che opera sul terreno della valutazione dei fatti e non dell'accadimento storico - è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, scientifiche o anche di diffusa esperienza, rilevanti quale minimo comune denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, di modo che la sua utilizzazione nel ragionamento probatorio è doverosa per il giudice (che può trarne il proprio convincimento anche in via esclusiva), ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione. (Fattispecie in tema di danno morale riconosciuto in favore di agenti di polizia giudiziaria in conseguenza del comportamento calunnioso posto in essere, nei loro confronti, da una collega).

    Rv. 675901-02Rassegna di luglio 2025, p. 223Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2697 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19993/2025

    Presunzioni (nozione)

    Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Concatenazione di inferenze presuntive - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

    Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla mera presunzione della sussistenza di un rapporto di parentela tra i rappresentanti legali delle due società, parti dell'atto dispositivo revocando ai sensi dell'art. 2901 c.c., desunta dalla sola identità del cognome, possa trarsi l'ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell'actio pauliana).

    Rv. 675012-01Rassegna di luglio 2025, p. 201Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19253/2025

    Presunzioni (nozione) › Semplici

    Fatto generatore di responsabilità non direttamente conoscibile - Presunzioni ex art. 2729 c.c. - Doveri del giudice di merito - Articolazione del ragionamento decisorio in due fasi - Selezione degli elementi indizianti e analisi complessiva di quelli individuati - Verifica sulla cd. convergenza del molteplice - Fattispecie.

    In tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità al convenuto del fatto lamentato - il taglio di un tubo dell'acqua - perché aveva omesso una considerazione globale di tutti gli indizi raccolti - quali la disponibilità da parte del convenuto di una motosega ed il suo utilizzo in prossimità del tubo oggetto di rottura nel momento in cui questa era intervenuta, i rilievi contenuti nella relazione dei carabinieri sulla particolarità del taglio del tubo, la sostanziale improbabilità per terzi, rimasti del tutto ignoti, di accedere facilmente all'area ove si trovava il tubo con simili strumenti da taglio, i dissidi conclamati, passati e presenti, tra il soggetto intento ad utilizzare la motosega e il soggetto danneggiato - così formulando un ragionamento fondato sulla scomposizione atomistica degli elementi di fatto, in contrasto con quella agevolmente enucleabile dal loro complesso).

    Rv. 675432-01Rassegna di luglio 2025, p. 192Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10240/2025

    Presunzioni (nozione)

    Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale - Necessità - Controversie in materia di regolazione del mercato e di diritto dell’economia - Criterio di maggior rigore - Ragioni.

    Presunzioni (nozione) › Semplici

    In tema di prova presuntiva, l'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave, precisa e concordante una presunzione, che non lo sia, può configurare un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale; tale principio si declina, con maggior rigore, nelle controversie in materia di regolazione del mercato e del diritto dell'economia, ove l'intervento giudiziale, nell'apprezzamento della prova, non deve essere vincolato dalla "tipizzazione" di precostituite fattispecie applicative, dovendosi, invece, esplicare nella libertà di adattamento della regola generale al caso concreto.

    Rv. 674289-01Rassegna di aprile 2025, p. 39Art. 2729 c.c. · Art. 2727 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 95/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2729 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 del codice di procedura civile e 2729 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia