Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Prova civile

Documentale (prova)

Sottovoce della voce 138 nella classificazione del Massimario

18 massime, da pronunce dal 5 gennaio 2025 al 3 febbraio 2026

Massime della Corte di cassazione

18 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2252/2026

    Scrittura privata › Data › Certa

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia, l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia leso la facoltà delle parti di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privi di data certa i contratti bancari e ne aveva tratto conseguenze sfavorevoli alla banca senza sollecitare il contraddittorio, non consentendole di dedurre e argomentare che essi recavano timbri postali idonei a conferire la data certa).

    Classificata anche sotto: Contratti bancari › Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) · Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677869-02Rassegna di febbraio 2026, p. 15Art. 2702 c.c. · Art. 2704 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 800/2026

    Copie degli atti › Fotografiche

    Copia fotostatica - Contestazione della conformità all'originale - Uso di clausole di stile o generiche - Insufficienza - Contestazione specifica e circostanziata - Necessità - Sussistenza.

    In tema di conformità all'originale di un documento prodotto in copia, la contestazione proposta ai sensi dell'art. 2719 c.c. non può avvenire con clausole di stile generiche od onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

    Rv. 676568-01Rassegna di gennaio 2026, p. 49Art. 2719 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34614/2025

    Atto pubblico

    La verifica degli impianti elettrici, svolta dai dipendenti dell'Enel, ricade nell'ambito delle attività dell'incaricato di pubblico servizio, poiché, da un lato, è disciplinata da norme di natura pubblica, e, dall'altro, pur non comportando l'esercizio di poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, non si esaurisce in mansioni d'ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale ma implica compiti intellettivi di valutazione e di scelta, strumentali all'esercizio di un pubblico servizio quale è l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, sicché i verbali redatti in sede di sopralluogo fanno piena prova della provenienza del documento dall'incaricato del pubblico servizio che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 677214-01Rassegna di dicembre 2025, p. 133Art. 2699 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 357 c.p. · Art. 358 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 34223/2025

    Scrittura privata › Verificazione › Istanza di verificazione

    Proposizione in forma implicita - Configurabilità - Condizioni - Apertura formale di procedimento incidentale o assunzione di specifiche prove - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

    L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non proposta l'istanza di verificazione della sottoscrizione apposta su un contratto di patrocinio, pur a fronte della palese volontà di avvalersene, evincibile dalla richiesta di concessione di un termine per la produzione del documento in originale e per la formalizzazione dell'istanza di verificazione).

    Rv. 677433-01Rassegna di dicembre 2025, p. 80Art. 214 c.p.c. · Art. 216 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 30932/2025

    Scrittura privata › Data › Certa

    Disciplina ex art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.

    La disposizione dell'art. 2704, c.c., che stabilisce l'inopponibilità' della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici, dei quali è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.

    Rv. 676942-01Rassegna di novembre 2025, p. 60Art. 1755 c.c. · Art. 2704 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30767/2025

    Copie degli atti › Fotografiche

    Files video - Nozione - Deposito - Modalità - Regime anteriore alle specifiche tecniche di cui al provvedimento del DGSIA del 2 agosto 2024 - Autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 175 c.p.c. - Fondamento.

    In tema di processo telematico, la produzione in giudizio di files video, quali riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c., quantunque preclusa, per via telematica, a causa di limiti tecnici del sistema, può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 175 c.p.c., anche in epoca antecedente all'adozione, mediante provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della giustizia del 2 agosto 2024, delle specifiche tecniche, richiamate dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c., con cui tali limiti sono stati superati, in quanto quest'ultima disposizione è intesa a disciplinare le modalità telematiche di acquisizione di atti e documenti al processo, non a limitare il diritto alla prova.

    Rv. 676671-01Rassegna di novembre 2025, p. 38Art. 2712 c.c. · Art. 175 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 28297/2025

    Scrittura privata › Telegramma

    Lettera raccomandata o telegramma - Prova della spedizione - Presunzione del ricevimento - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Prova contraria a carico del destinatario - Contenuto.

    La ricevuta di spedizione della lettera raccomandata o del telegramma, rilasciata dall'ufficio postale, costituiscono, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione stessa, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e della relativa conoscenza da parte di quest'ultimo ex art. 1335 c.c., spettando conseguentemente al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera ovvero ne conteneva una di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

    Rv. 676753-01Rassegna di ottobre 2025, p. 152Art. 1335 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24407/2025

    Atto pubblico › Efficacia

    Sanzioni amministrative - Opposizione - Verbale di accertamento della violazione - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Conseguenze - Deduzioni di errori o omissioni percettive imputabili al pubblico ufficiale nella ricostruzione dei fatti - Querela di falso - Necessità - Fattispecie.

    Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).

    Classificata anche sotto: Sanzioni amministrative › Applicazione

    Rv. 676242-01Rassegna di settembre 2025, p. 29Art. 2699 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 23 Modifiche al sistema penaleDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21288/2025

    Documento proveniente dalla parte - Prova in favore della medesima - Idoneità all'inversione dell'onere probatorio - Esclusione - Fattispecie.

    Un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti la pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione alla notificazione di una cartella di pagamento, aveva ritenuto idonea prova dell'invio della raccomandata informativa l'"avviso di notizia di avvenuta notifica" e la "distinta di postalizzazione", trattandosi di documenti provenienti entrambi dall'agente per la riscossione interessato alla notificazione in questione).

    Rv. 675955-01Rassegna di luglio 2025, p. 218Art. 2697 c.c. · Art. 139 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20158/2025

    Scrittura privata

    L'azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta è ammissibile solo in via incidentale, vale a dire strumentalmente al riconoscimento di diritti (ad esempio, risarcitori), mentre non è proponibile in via autonoma, salvo il ricorso alla querela di falso ex art. 221 c.p.c., sicché, in caso di rinuncia alla domanda risarcitoria, la suddetta domanda è inammissibile in seno al giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., il quale è limitato alle statuizioni civili risarcitorie e restitutorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la domanda in discorso, proposta autonomamente in sede di riassunzione a seguito di annullamento ex art. 622 c.p.p., dopo l'abbandono della domanda risarcitoria).

    Classificata anche sotto: Giudizio civile e penale (rapporto)

    Rv. 675808-02Rassegna di luglio 2025, p. 203Art. 622 c.p.p. · Art. 214 c.p.c. · Art. 216 c.p.c. · Art. 2702 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 351/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 116 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3,…

  • Ordinanza n. 379/1987Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 216 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 648 comma 1 e 216 comma 1 c.p.c. nei termini prospettati dal giudice istruttore del Tribunale civile di Fermo con ordinanza 28 gennaio 1985 (n. 240 R.O. 1985). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia