Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Prova civile

Consulenza tecnica

Sottovoce della voce 138 nella classificazione del Massimario

12 massime, da pronunce dal 30 gennaio 2025 al 30 marzo 2026

Massime della Corte di cassazione

12 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7603/2026

    Poteri del giudice

    Ammissione della c.t.u. - Potere discrezionale del giudice di merito - Limiti - Mancata ammissione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.

    In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio - che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta; conseguentemente, il giudice che non dispone la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello con la quale era stata esclusa la necessità di c.t.u. contabile in materia di danno pensionistico, in ragione della mancata allegazione delle circostanze di fatto indispensabili per lo svolgimento dell'indagine tecnica).

    Rv. 678690-01Rassegna di marzo 2026, p. 305Art. 61 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 191 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5980/2026

    Consulente d'ufficio

    Consulenza tecnica d'ufficio - Modifica delle conclusioni contenute nella bozza di relazione - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Condizioni.

    In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la modifica delle conclusioni contenute nell'elaborato finale rispetto a quelle della bozza di relazione, ove motivata e conseguente all'esame delle osservazioni formulate nel contraddittorio delle parti, non dà luogo ad alcun vizio della consulenza né a violazione del diritto di difesa.

    Rv. 678221-01Rassegna di marzo 2026, p. 213Art. 62 c.p.c. · Art. 195 c.p.c. · Art. 201 c.p.c. · Art. 194 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4600/2026

    Consulente di parte

    Consulente di parte - Documenti di spesa - Produzione in giudizio - Limite delle preclusioni istruttorie - Applicabilità - Esclusione.

    I documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano quelle sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili › Liquidazione

    Rv. 678114-01Rassegna di marzo 2026, p. 191Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4301/2026

    Consulente d'ufficio › Attività › Indagini

    Consulenza tecnica d’ufficio - Consulenza c.d. percipiente - Presupposti.

    In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice può affidare al consulente d'ufficio non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), e in tal caso è necessario e sufficiente che la parte alleghi il fatto che pone a fondamento del suo diritto e il giudice ritenga che il suo accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.

    Rv. 677451-02Rassegna di febbraio 2026, p. 62Art. 61 c.p.c. · Art. 62 c.p.c. · Art. 191 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 35009/2025

    Integrazione alla relazione già depositata - Deposito in modalità cartacea e senza previa trasmissione alle parti a mezzo PEC - Lesione apprezzabile del diritto di difesa - Sussistenza - Fondamento.

    Consulente d'ufficio › Attività › Comunicazioni alle parti

    In tema di consulenza tecnica d'ufficio, nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 9-ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, il deposito meramente cartaceo dell'integrazione all'elaborato peritale, senza preventiva trasmissione telematica alle parti a mezzo PEC e rituale acquisizione nel fascicolo di cancelleria, integra un'apprezzabile lesione del diritto di difesa poiché preclude alla parte la possibilità di avere piena informazione sul contenuto dell'elaborato peritale e interloquire sullo stesso, così esplicando in modo effettivo il contradditorio.

    Rv. 677157-01Rassegna di dicembre 2025, p. 159Art. 195 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 157 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34085/2025

    Consulente d'ufficio

    Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d’ufficio - Omessa osservanza della “collegialità qualificata” ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Fondamento - Fattispecie.

    Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare la necessaria "collegialità qualificata" ex art. 15 della l. n. 24 del 2017 è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di atto privo di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo e rispondente a una specifica esigenza di carattere pubblicistico. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza basata su una consulenza tecnica affidata a una pluralità di specialisti, nessuno dei quali medico legale).

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Professionisti

    Rv. 677229-01Rassegna di dicembre 2025, p. 129Art. 61 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 191 c.p.c. · Art. 15 gelli biancoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21898/2025

    Consulente tecnico d'ufficio - Collaborazione di esperti - Ammissibilità - Possibilità di avvalersene in mancanza di autorizzazione del giudice - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

    Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di terzi esperti specialisti, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice né di formale nomina, purché assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte, sicché l'operato dell'ausiliario non risulti integralmente sostitutivo di quello del consulente, valendo il suo parere quale mera integrazione dell'accertamento demandato a quest'ultimo, mentre l'autorizzazione del giudice serve solo a consentire il rimborso delle spese sostenute per la sua attività.

    Rv. 675734-01Rassegna di luglio 2025, p. 238Art. 61 c.p.c. · Art. 62 c.p.c. · Art. 201 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21898/2025

    Fissazione dei termini ex art. 195, comma 3, c.p.c. o deposito della bozza di consulenza durante la sospensione feriale - Nullità - Sanatoria per rinnovazione - Ammissibilità - Condizioni.

    La nullità derivante dalla fissazione dei termini ex art. 195, comma 3, c.p.c. durante la sospensione feriale, ovvero dal deposito della bozza di c.t.u. nello stesso periodo, è sanabile mediante rinnovazione, purché il giudice assegni nuovamente - e contestualmente ad entrambe le parti - il termine per le osservazioni e, successivamente, al c.t.u. quello per il deposito della relazione definitiva, delle osservazioni e della sintetica valutazione delle stesse, così da garantire il pieno contraddittorio e consentire al giudice di esercitare, con integrale cognizione di causa, i poteri di peritus peritorum, valutando la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti, disporre accertamenti suppletivi o addirittura dar corso alla rinnovazione delle indagini o alla sostituzione del consulente.

    Rv. 675734-02Rassegna di luglio 2025, p. 236Art. 195 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20608/2025

    Consulente d'ufficio

    Liquidazione dei compensi in favore del CTU - Decreto successivo alla definizione del giudizio - Abnormità - Conseguenze - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Fondamento - Termine.

    Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3), c.p.c..

    Rv. 675689-01Rassegna di luglio 2025, p. 146Art. 111 cost. · Art. 633 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16182/2025

    Consulente d'ufficio › Attività

    Accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte.

    Poteri del giudice › Valutazione della consulenza

    In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, in relazione ad una domanda di retratto agrario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'indebita estensione del quesito peritale all'accertamento di un fatto principale - la mancata alienazione dei fondi rustici nel biennio precedente - integrava una "nullità assoluta" rilevabile ex officio dal giudice).

    Rv. 675446-02Rassegna di giugno 2025, p. 87Art. 62 c.p.c. · Art. 101 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 124/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 201 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995. Il P…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia