Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Prova civile

Falso civile

Sottovoce della voce 138 nella classificazione del Massimario

11 massime, da pronunce dal 24 aprile 2025 al 20 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

11 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10428/2026

    Querela di falso › In appello

    Querela di falso in appello - Accertamento dei presupposti del giudizio di falso - Obbligo del giudice d'appello - Riscontro positivo - Conseguente sospensione del procedimento d'appello - Obbligatorietà - Fattispecie.

    Il giudice di appello, davanti al quale sia stata proposta querela di falso, ex art. 355 c.p.c., non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'introduzione - ossia se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa - e, ove detta indagine abbia esito positivo, deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, e la aveva decisa nel merito, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni, senza rilevare la carenza di decisorietà del provvedimento gravato e la mancata rimessione al collegio, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione).

    Rv. 677797-02Rassegna di marzo 2026, p. 269Art. 221 c.p.c. · Art. 225 c.p.c. · Art. 355 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28719/2025

    Querela di falso

    Querela di falso - Proposta in via incidentale - Mancata produzione dell’originale - Valore di desistenza - Esclusione - Conseguenze.

    La mancata produzione dell'originale del documento nel giudizio incidentale di falso non integra una manifestazione tacita della volontà del querelato di non volersi avvalere dello stesso nel giudizio principale, con la conseguenza che, ove la querela sia dichiarata improcedibile, il giudice di quest'ultimo può legittimamente fondare la sua decisione su tale documento.

    Rv. 676939-01Rassegna di ottobre 2025, p. 72Art. 2699 c.c. · Art. 2703 c.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 222 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28752/2025

    Querela di falso

    Nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell'art. 337 citato.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 676940-01Rassegna di ottobre 2025, p. 73Art. 337 c.p.c. · Art. 225 c.p.c. · Art. 295 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19867/2025

    Querela di falso › In appello

    È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività.

    Classificata anche sotto: Competenza civile › Regolamento di competenza

    Rv. 675325-01Rassegna di luglio 2025, p. 201Art. 221 c.p.c. · Art. 177 c.p.c. · Art. 359 c.p.c. · Art. 47 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16640/2025

    Querela di falso

    Relata di notifica - Mancato ricevimento - Onere di aggredire ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata - Esclusione - Contestazione di una sola attestazione - Sufficienza.

    In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.

    Rv. 675018-01Rassegna di giugno 2025, p. 100Art. 1 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 8 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 148 c.p.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16640/2025

    Querela di falso

    Accertamento della falsità della sottoscrizione - Prova del mancato ricevimento degli avvisi di accertamento - Sufficienza - Accertamento della veridicità delle altre attestazioni - Necessità - Esclusione.

    In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'accertamento in ordine alla falsità della sottoscrizione ha valore di per sé sufficiente a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicità delle altre attestazioni.

    Rv. 675018-02Rassegna di giugno 2025, p. 101Art. 1 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 8 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 148 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13118/2025

    Querela di falso

    Querela di falso in via principale - Proposizione nello stesso giudizio di domande dipendenti dall'accertamento nei confronti di terzi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva).

    Rv. 674604-01Rassegna di aprile 2025, p. 219Art. 221 c.p.c. · Art. 225 c.p.c. · Art. 269 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11875/2025

    Querela di falso › Contenuto

    Querela di falso - Finalità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

    La querela di falso é uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta contro alcuni atti compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari).

    Rv. 674853-01Rassegna di aprile 2025, p. 211Art. 2700 c.c. · Art. 2702 c.c. · Art. 221 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11875/2025

    Querela di falso › Contenuto

    Giudizio di falso in via principale - Valore della causa indeterminabile - Fondamento.

    Querela di falso › Decisione

    In tema di spese processuali, la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.

    Rv. 674853-02Rassegna di aprile 2025, p. 212Art. 91 c.p.c. · Art. 221 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia