Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi (in generale)

Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972)

Sottovoce della voce 177 nella classificazione del Massimario

60 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 13 aprile 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 60ª delle 60 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10392/2025

    IMU - Esenzione ex art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dal d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 per "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" dall’impresa (cd.

    "immobili merce") - Estensione ai "fabbricati ristrutturati" dall’impresa per essere destinati alla vendita - Esclusione - Fondamento. In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, va riconosciuta solamente ai "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa - alla luce di un coordinamento sistematico con l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dal comma 3 del predetto art. 13, che esclude la rilevanza del fabbricato in corso di ristrutturazione ai fini della determinazione del presupposto impositivo - anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati per essere destinati dall'impresa acquirente alla vendita, attesa la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie.

    Rv. 675109-01Rassegna di aprile 2025, p. 339Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10394/2025

    IMU - Esenzione ex art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dal d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 per i "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" (cd.

    "immobili merce") - Locazione - Fruizione dell’esenzione in proporzione al periodo di godimento - Esclusione - Fondamento. In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. "immobili merce"), non può essere riconosciuta in caso di locazione (ancorché transitoria) dei medesimi nel corso dell'anno di riferimento, non essendone consentita la fruizione proporzionalmente commisurata al periodo infrannuale di godimento da parte del contribuente secondo la previsione dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto il legislatore ha espressamente tipizzato le fattispecie di riduzione o esenzione usufruibili anche per un periodo di durata inferiore all'anno di riferimento, in relazione alla sussistenza per un tempo corrispondente di una predeterminata condizione di fatto o di diritto.

    Rv. 674950-01Rassegna di aprile 2025, p. 338Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10215/2025

    ICI - Contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari - Aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale – Applicabilità - Condizioni.

    In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione alle stesse dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2008, vigente ratione temporis) prevista per l'abitazione principale, quando il derivato complesso abitato non trascende la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'esenzione in relazione a due appartamenti contigui di proprietà del contribuente, assumendo che le agevolazioni per l'I.C.I. erano limitate ad un solo immobile, a nulla rilevando la circostanza dell'utilizzo effettivo da parte dello stesso contribuente di entrambe le unità immobiliari come abitazione principale).

    Classificata anche sotto: Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) › Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972

    Rv. 674944-01Rassegna di aprile 2025, p. 333Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9430/2025

    IMU - Soggetto passivo dell’imposta - Esenzione per l’abitazione principale - Possesso di diritto dell’intero immobile - Necessità - Titolare di quota del 50% dell’immobile adibito per intero a prima casa - Spettanza anche per la quota del comproprietario - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di IMU, il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare di diritti reali di godimento), sicché non è sufficiente, al fine di beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale, il possesso e l'uso "di fatto" del bene comune; ne consegue che al titolare di una quota pari al 50% dell'immobile, ancorché adibito per intero a prima casa, spetta il beneficio soltanto per la propria quota e non anche per il restante 50%, che deve considerarsi come seconda casa.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente che invocava l'esenzione integrale dall'imposta, sebbene comproprietario in parti uguali con la sorella dell'abitazione dallo stesso interamente destinata a propria prima casa).

    Classificata anche sotto: Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) › Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972

    Rv. 674938-01Rassegna di aprile 2025, p. 322Art. 1102 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 2196/2025

    Agevolazioni varie

    Sisma Sicilia del 1990 - Istanza di rimborso ex art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 - Modifiche introdotte dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017 - Diritto del contribuente - Contestazione - Onere della prova a carico della Amministrazione sugli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi - Fondamento.

    In tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l'Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l'onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della stessa Amministrazione tributaria con i contribuenti.

    Rv. 673649-01Rassegna di gennaio 2025, p. 152Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1690/2025

    Agevolazioni per la cooperazione › Altre cooperative

    Avviso di accertamento ai fini Irap - Contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato - Deducibilità dal reddito professionale - Ammissibilità - Fondamento.

    In tema di avviso di accertamento ai fini Irap, i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito complessivo, in quanto sono da considerare spese inerenti all'attività professionale svolta, essendo il relativo esborso una conseguenza del reddito prodotto.

    Rv. 673626-01Rassegna di gennaio 2025, p. 143Art. 10 t.u.i.r. · Art. 54 t.u.i.r. · Art. 12 Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato · Art. 20 Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariatoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 719/2025

    Agevolazione ex art. 2, comma 4- bis, del d.l. n. 194 del 2009 - Ambito di applicazione - Terreni e relative pertinenze - Distinzione tra pertinenza civile e pertinenza fiscale - Conseguenze.

    In tema di agevolazione per la piccola proprietà contadina, prevista dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 25 del 2010, la nozione fiscale di pertinenza dei terreni agricoli differisce da quella civile, in quanto, prevalendo nella prima una visione economico-funzionale, il rapporto di pertinenzialità si configura in funzione dell'attività di impresa, tale da ricomprendere tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola e alle costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell'azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali.

    Rv. 673823-01Rassegna di gennaio 2025, p. 125Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 644/2025

    Agevolazioni varie

    Calamità naturali - Art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 - Decisione della Commissione (UE) 2015/5549 - Imprese - Aiuti di Stato illegittimo - Benefici individuali già concessi - Compatibilità con il mercato interno - Condizioni - Fattispecie.

    In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 1990 in Sicilia, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, secondo cui gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione sono compatibili con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, sussiste un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimis applicabile.

    Rv. 673680-02Rassegna di gennaio 2025, p. 120Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 289/2025

    Agevolazioni varie

    Aiuti di Stato cd. de minimis - Superamento delle soglie - Verifica - Soglie fissate dal Regolamento CE - Periodo di riferimento - Momento di concessione del beneficio.

    In tema di aiuti di Stato c.d. de minimis, nel rispetto dell'art. 107 (già art. 87) T.F.U.E., la sussistenza delle condizioni per usufruirne va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all'epoca della concessione del beneficio che coincide con il momento in cui l'aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione.

    Rv. 673710-01Rassegna di gennaio 2025, p. 117Art. 1 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee · Art. 1 Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 285/2025

    Agevolazioni varie › Edilizia economica e popolare

    Edilizia pubblica residenziale - Cessione soggetta ad IVA - Agevolazione ex art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Incompatibilità - Esclusione.

    In tema di agevolazioni fiscali, l'imponibilità di un atto ai fini IVA non esclude l'applicazione ad esso della norma speciale di cui all'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, il quale, con riferimento agli atti di assegnazione aventi per oggetto la proprietà di immobili costruiti nell'ambito di programmi di edilizia pubblica residenziale di cui alla l. n. 865 del 1971, ha per oggetto l'esenzione dalle diverse e autonome imposte catastale e ipotecaria.

    Rv. 673820-01Rassegna di gennaio 2025, p. 114Art. 48 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionataDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia