Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10392/2025
IMU - Esenzione ex art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dal d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 per "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" dall’impresa (cd.
"immobili merce") - Estensione ai "fabbricati ristrutturati" dall’impresa per essere destinati alla vendita - Esclusione - Fondamento. In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, va riconosciuta solamente ai "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa - alla luce di un coordinamento sistematico con l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dal comma 3 del predetto art. 13, che esclude la rilevanza del fabbricato in corso di ristrutturazione ai fini della determinazione del presupposto impositivo - anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati per essere destinati dall'impresa acquirente alla vendita, attesa la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie.
Rv. 675109-01Rassegna di aprile 2025, p. 339Dove leggere la sentenza