Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi (in generale)

Condono fiscale

Sottovoce della voce 177 nella classificazione del Massimario

45 massime, da pronunce dal 28 gennaio 2025 al 2 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

45 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 8204/2026

    Definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l. n. 197 del 2022 - Ambito di applicazione - Atti di riscossione - Inclusione - Fondamento.

    In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la disciplina di cui all'art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022, riferendosi alle "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria", senza limitazione agli atti impositivi, si applica anche alle liti aventi ad oggetto atti meramente riscossivi, quali le cartelle di pagamento, non essendo consentita un'interpretazione restrittiva che ne riduca l'ambito applicativo in assenza di un espresso fondamento normativo.

    Rv. 678385-01Rassegna di marzo 2026, p. 377Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7037/2026

    Condono fiscale - Successiva controversia relativa all'applicazione della relativa normativa - Definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022 - Ammissibilità - Divieto di "condono di condono" - Esclusione - Fondamento.

    Qualora, successivamente a un condono, insorga una seconda controversia (effettiva e non meramente apparente) concernente l'applicazione della relativa normativa - anche con riguardo alla presentazione di un'istanza di condono la cui idoneità sia stata contestata dall'Amministrazione finanziaria -, si è in presenza di una lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022, che non incorre nel divieto di condono di condono, non trattandosi più della lite originaria, avente come oggetto l'imposizione in sé, ma di una nuova controversia con oggetto diverso, afferente al precedente condono e all'efficacia del comportamento del contribuente ai fini del relativo perfezionamento.

    Rv. 678350-01Rassegna di marzo 2026, p. 357Art. 19 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6085/2026

    Distinti avvisi di accertamento per la medesima o per diverse imposte - Definizione agevolata - Specifica istanza per ciascun atto impositivo - Necessità - Fattispecie.

    La definizione agevolata delle controversie tributarie, in caso di autonomi avvisi di accertamento emessi per la medesima o per distinte imposte (anche se scaturenti dal medesimo controllo o dalla medesima verifica fiscale), va chiesta in relazione a ciascun avviso, con esclusione di effetti estensivi di una specifica istanza rispetto alle altre. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto di estendere gli effetti dell'istanza di definizione agevolata, formulata dal contribuente in relazione a un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'imposta unica sulle scommesse, ai sensi dell'art. 1, comma 195, della l. n. 197 del 2022, anche all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. n. 220 del 2010, ai fini delle imposte sui redditi, per il quale nessuna specifica istanza era stata avanzata).

    Rv. 678154-01Rassegna di marzo 2026, p. 347Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5889/2026

    Procedura di definizione agevolata ex art. 1, comma 231 e ss. l. 197 del 2022 (c.d. rottamazione-quater) - Debiti di natura non tributaria - Applicabilità - Sussistenza - Presupposti - Fondamento.

    La procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 231 e ss., l. n.197 del 2022 (c.d. rottamazione quater) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, atteso che, alla luce della ratio della procedura definitoria - volta sia ad agevolare, mediante lo stralcio di interessi e sanzioni, il recupero delle somme, sia ad estinguere, nel caso di processi pendenti, il relativo contenzioso - rileva unicamente l'elemento oggettivo dell'affidamento del carico all'Agente della riscossione nel tempo considerato e non la natura del credito posto in riscossione.

    Rv. 677691-02Rassegna di marzo 2026, p. 9Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5889/2026

    Solidarietà passiva per il debito posto in riscossione - Adesione alla procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) da parte di un coobbligato in solido - Coobbligato non aderente - Effetti sostanziali e processuali - Sussistenza.

    In tema di definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 231 e ss., l. n.197 del 2022, nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, l'adesione alla procedura amministrativa di uno dei condebitori solidali produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l'estinzione del giudizio, anche nei confronti del coobbligato non aderente.

    Rv. 677691-03Rassegna di marzo 2026, p. 9Art. 1292 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5764/2026

    Definizione agevolata ex art. 15 della l. n. 289 del 2002 - Causa ostativa - Presupposto - Atto di esercizio dell'azione penale di cui il contribuente abbia avuto conoscenza - Avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 c.p.p. - Idoneità - Esclusione - Fondamento.

    In tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, prevista dall'art. 15, comma 1, della l. n. 289 del 2002, presuppone un atto di esercizio dell'azione penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione, sicché tale condizione non può ritenersi integrata dalla notificazione dall'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'art. 415-bis c.p.p., che non figura tra gli atti tipici con i quali viene esercitata l'azione penale e la cui funzione è quella di aprire il contraddittorio con la persona sottoposta ad indagini sugli esiti di queste, in vista del possibile - ma non necessario - esercizio dell'azione penale.

    Rv. 678147-01Rassegna di marzo 2026, p. 342Art. 407-bis c.p.p. · Art. 415-bis c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5466/2026

    Condono ex l. n. 127 del 2022 - Perfezionamento del procedimento amministrativo - Conseguenze - Declaratoria di estinzione del processo - Verifica circa l'inammissibilità dell'atto introduttivo - Rilevanza - Esclusione.

    In tema di condono fiscale ai sensi della l. n. 127 del 2022, alla luce della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025 (conv. con modif. dalla l. n. 108 del 2025), il perfezionarsi del procedimento amministrativo di definizione agevolata impone la declaratoria di estinzione del processo, a prescindere da qualsiasi indagine circa l'esistenza di eventuali ragioni d'inammissibilità dell'atto introduttivo del processo.

    Rv. 678439-01Rassegna di marzo 2026, p. 338Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5466/2026

    Definizione agevolata ex art. 1, commi 235 e ss., l. n. 197 del 2022 - Estinzione del giudizio - Conseguenze - Spese a qualsiasi titolo effettuate - Disciplina ex art. 310 c.p.c. - Applicabilità.

    In caso di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione, di cui all'art. 1, commi 235 e seguenti, della l. n. 197 del 2022, l'estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento della definizione comporta che, in applicazione della previsione generale di cui all'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. (da leggersi unitamente al comma 239 dell'art. 1 citato ed al comma 2 dell'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, introdotto dalla l. n. 108 del 2025), restano a carico delle parti non solo le spese anticipate, ma tutte le somme, a qualsiasi titolo corrisposte, anche in forza delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio, benché divenuti privi di efficacia.

    Rv. 678439-02Rassegna di marzo 2026, p. 339Art. 310 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3983/2026

    "Rottamazione quater" - Istanza di definizione agevolata - Natura - Atto volontario - Conseguenze - Irrevocabilità - Eccezione.

    La dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei carichi pendenti, di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 2022 (c.d. "rottamazione quater"), integra un atto volontario, con la conseguenza che, una volta presentata, la stessa è irrevocabile e non può essere, pertanto, modificata dall'ufficio o contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, salvo che per un errore materiale manifesto e riconoscibile.

    Rv. 678092-01Rassegna di febbraio 2026, p. 139Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3997/2026

    Definizione delle controversie pendenti in cassazione ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 - Versamenti già corrisposti al momento della domanda - Computo - Necessità - Pagamenti da effettuare in esecuzione di un piano rateale in corso - Esclusione - Fondamento.

    Ai fini della definizione agevolata delle controversie pendenti in cassazione, di cui all'art. 1, comma 197, della l. 197 del 2022, si deve tenere conto degli eventuali versamenti già effettivamente corrisposti al momento della relativa domanda ma non delle somme che il contribuente si è impegnato a pagare in conseguenza dell'ammissione ad un piano rateale in corso, le quali non possono essere considerate come "versate".

    Rv. 678061-01Rassegna di febbraio 2026, p. 139Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 274/2005Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 46 Disposizioni sul processo tributario

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  • Sentenza n. 66/2022Esito: illegittimità costituzionale

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  • Ordinanza n. 37/2010Questione inammissibile

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  • Ordinanza n. 6/2010Questione inammissibile

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    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), lettera introdotta dall’art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 2…

  • Sentenza n. 297/2008Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 327 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Alfio…

  • Ordinanza n. 297/2007Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 19 Disposizioni sul processo tributario

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  • Ordinanza n. 68/2005Questione inammissibile

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  • Ordinanza n. 303/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 46 Disposizioni sul processo tributario

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, dalla Commissione trib…

  • Ordinanza n. 465/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 46 Disposizioni sul processo tributario

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione - d…

  • Ordinanza n. 265/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 46 Disposizioni sul processo tributario

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate - entrambe in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e…

  • Ordinanza n. 77/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 46 Disposizioni sul processo tributario

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113, della Costituzione -…

  • Ordinanza n. 368/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 46 Disposizioni sul processo tributario

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113, della Costituzione -…

  • Sentenza n. 53/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 46 Disposizioni sul processo tributario

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Croton…

  • Ordinanza n. 129/1991Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 327 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…

  • Sentenza n. 584/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 327 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia