Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - PRESENTAZIONE TEMPESTIVA AD UFFICIO INCOMPETENTE E TRASMISSIONE, DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, ALL'UFFICIO COMPETENTE OLTRE UN MESE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - REGIME SANZIONATORIO - APPLICABILITA' DI SANZIONI IDENTICHE A QUELLE COMMINATE IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA O ULTRATARDIVA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'EQUIPARAZIONE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE ALL'EFFETTIVA ENTITA' DELLA VIOLAZIONE - NECESSITA' DI UNA COMPLESSIVA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO DA PARTE DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Il denunciato assoggettamento del sostituto d'imposta ad identica sanzione tributaria sia nel caso di dichiarazione omessa o ultratardiva, sia nel diverso caso di dichiarazione presentata tempestivamente ad ufficio incompetente e da questo trasmessa a quello competente dopo la scadenza del termine, costituisce una delle incongruenze e disarmonie del regime sanzionatorio tributario, delle quali la Corte - in precedenti pronunce di inammissibilita' - ha auspicato il superamento mediante una complessiva revisione del sistema da parte del legislatore, cui spetta il compito di commisurare le sanzioni all'effettiva entita' soggettiva ed oggettiva delle violazioni. Percio', non essendo tale revisione fino ad oggi intervenuta, e trattandosi tuttavia, nel caso di specie, di un incidente di costituzionalita' promosso con ordinanza anteriore alle suddette pronunce (pur se pervenuta alla Corte in epoca successiva), anche l'attuale questione deve, per tale ragione, essere dichiarata, allo stato, inammissibile. (Questione concernente l'art. 47 - in relazione agli artt. 9, penultimo comma, e 12, comma quarto - del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., ed in relazione all'art. 10, n. 11, L. n. 825 del 1971). - Su questione identica, v. S. n. 82/1989; v., altresi', S. n. 83/1989, O. n. 212/1989, S. n. 103/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
sentenza 97/1994massima n. 20251 Riguarda ancheart. 9 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESENTAZIONE NEI TERMINI AD UFFICIO TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE - RICEZIONE OLTRE I TERMINI DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE - CONSIDERAZIONE DELLA DICHIARAZIONE COME TARDIVA E CONSEGUENTE APPLICAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La situazione del contribuente che, presentando la dichiarazione dei redditi tempestivamente (ma) ad un ufficio distrettuale incompetente, concorre con la sua negligenza alla tardiva presentazione di essa all'ufficio competente , e' obiettivamente diversa da quella in cui lo stesso contribuente si avvalga della facolta' di presentare la dichiarazione agli uffici abilitati a riceverla e questi ultimi la facciano pervenire in ritardo all'ufficio competente; e non e' percio' irragionevole che, nel primo caso, il contribuente subisca la sanzione per il ritardo. (Non fondatezza - sotto il profilo della disparita' di trattamento, in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio incompetente si considera avvenuta allorche' essa pervenga all'ufficio competente). - O. nn. 330 e 347/1087, nonche' S. n. 82/1989.
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AD UFFICIO INCOMPETENTE - DATAZIONE DELLA STESSA - GIORNO IN CUI LA DICHIARAZIONE RISULTA PERVENUTA ALL'UFFICIO COMPETENTE - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLA SOLA NORMA CONTENENTE LA PREVISIONE - AMMISSIBILITA' DELLA STESSA.
Nel caso di questione in materia di accertamento di imposte sui redditi, concernente la data di presentazione della dichiarazione quando questa sia stata inviata ad ufficio incompetente, la questione stessa, ancorche' formulata in relazione al sistema sanzionatorio adottato, deve ritenersi correttamente proposta nei confronti della sola norma che contiene tale previsione. - S. n. 103/1990.
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AD UFFICIO INCOMPETENTE - DATAZIONE DELLA STESSA - GIORNO IN CUI LA DICHIARAZIONE RISULTA PERVENUTA ALL'UFFICIO COMPETENTE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 103/1990.
SOSTITUTO D'IMPOSTA - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AD UFFICIO INCOMPETENTE - RITARDATA TRASMISSIONE A QUELLO COMPETENTE - SANZIONI COME PER OMESSA PRESENTAZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DELLA IPOTESI DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE - DICHIARAZIONE C.D. TARDIVA O ULTRATARDIVA, PERVENUTA ENTRO OD OLTRE IL MESE DALLA SCADENZA PREVISTA DALLA LEGGE - CONSEGUENZE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - d.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600, ARTT. 9, COMMI 6 E 7, 12, COMMA 4, 47, COMMI 1 E 3; - COST., ARTT. 3, 23, 76. L. 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 10, COMMA 2, N. 11.
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE - Rientra nella discrezionalita' del legislatore la disciplina del termine di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta, nonche' quella della individuazione dell'ufficio competente a riceverla e delle conseguenze derivanti dalla presentazione ad ufficio incompetente, non potendo la Corte pervenire alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del sistema normativo vigente, - che considera la presentazione della dichiarazione ad ufficio incompetente come effettuata nel giorno in cui pervenga a quello competente - cosi' operandosi una automatica equiparazione tra due situazioni obiettivamente diverse (quali sono la presentazione ad ufficio competente e quella ad ufficio incompetente). Sono pertanto inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 9, commi 6 e 7, 12, comma 4 e 47, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che assoggettano a conseguenze diverse identici comportamenti (qual'e' quello del sostituto di imposta che, versate le ritenute, presenti la dichiarazione ad ufficio incompetente il quale la trasmette a quello competente entro 30 giorni o dopo il decorso di tale termine) ovvero assoggettano ad identica sanzione situazione radicalmente diverse (quali sono la omessa dichiarazione e la tempestiva presentazione ad ufficio incompetente), con riferimento all'art. 23 Cost., perche' la sanzione patrimoniale trae origine dalla legge, con riguardo all'art. 76 Cost., per genericita' delle questioni, e infine in riferimento all'art. 3 Cost. perche', stante la diversita' obiettiva delle situazioni poste a raffronto, si richiederebbe alla Corte un inammissibile intervento correttivo coinvolgente una gamma di scelte che solo il legislatore puo' compiere attraverso una piu' attenta riconsiderazione del problema. - cfr.: S. n. 128 del 1986; O. nn. 547, 490, 452, 364,330 del 1987.
sentenza 82/1989massima n. 12206 Riguarda ancheart. 9 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI E DELL'I.V.A. - RILASCIO DELLA RICEVUTA DEI DOCUMENTI AD ESSE ALLEGATE - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA PRECLUSIONE DELLA PROVA DELLA LORO PRESENTAZIONE - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le ricevute rilasciate rispettivamente dall'Ufficio delle Imposte dirette e dall'Ufficio I.V.A. al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi certificano essenzialmente l'avvenuta presentazione della dichiarazione e non anche degli allegati in essa eventualmente inseriti. Le preclusioni di cui agli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 28 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si riferiscono, di conseguenza, esclusivamente alla prova della presentazione della dichiarazione e non a quella concernente l'effettiva allegazione dei documenti nei cui riguardi il contribuente e' ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante dalle risultanze della ricevuta. (Infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 27, 28 e 29 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in base all'assunto che, nulla essendo stabilito circa il rilascio di ricevuta relativa ai documenti allegati alla dichiarazione, non sarebbe possibile addurre prove in contrasto con le risultanze dell'ufficio).
sentenza 16/1986massima n. 12275 Riguarda ancheart. 27 Testo unico IVAart. 28 Testo unico IVAart. 29 Testo unico IVA
IMPOSTE IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA O DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA - DICHIARAZIONI PRESENTATE AD UFFICI DIVERSI DA QUELLI COMPETENTI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E CON QUELLI RELATIVI ALLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS (SANATORIA DI IRREGOLARITA' FORMALI E DI MINORI INFRAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA) - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionali - sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, Cost. - degli artt. 9, ultimo comma, 12, quarto comma, 46, primo comma, 47, primo comma, e 54, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto: comminano, a carico del sostituto d'imposta che abbia presentato la dichiarazione di cui all'art. 7, comma primo, dello stesso decreto legislativo, ad ufficio diverso da quello competente, quando la dichiarazione pervenga a quest'ultimo piu' di un mese dopo la scadenza del termine, le stesse pene pecuniarie previste a carico di chi ometta del tutto la presentazione della dichiarazione o la presenti con piu' di un mese di ritardo; nello stabilire il trattamento sanzionatorio per le dichiarazioni presentate ad uffici incompetenti dal sostituto d'imposta o dal soggetto passivo d'imposta, non si sarebbe tenuto conto del disposto dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825. Successivamente alle ordinanze di rimessione e' entrata infatti in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 882 (sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria), la quale, agli artt. 3, comma primo, n. 2 e 4, comma primo, n. 1, rispettivamente dispone che: a) le dichiarazioni di cui al titolo I d.P.R. n. 600/1973, considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, sono valide, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980; b) per le dichiarazioni suddette non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 60/1973; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie a quibus accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni prospettate siano tuttora rilevanti.
Riguarda ancheart. 54 Accertamento imposte sui redditiart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditiart. 9 Accertamento imposte sui redditi