Art. 9

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Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione ((tra il 1 maggio ed il 30 giugno)) di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Sei il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta. I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata ((entro il 31 maggio)) il Ministero delle finanze puo' consentire agli enti pubblici e privati, di cui allo articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, puo' comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma del'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32.

Testo vigente dal 31 luglio 1994 al 12 agosto 1997 · versione 54 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art9 · fonte su Normattiva