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Ai soli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, gli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari, vengono in ogni caso aumentati, in considerazione degli assegni accessori, nella misura del 20 per cento e, inoltre, in considerazione della indennita' di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue. In nessun caso la pensione puo' superare l'ammontare dell'ultimo stipendio, paga o retribuzioni tabellari considerati aumentati come al comma precedente, e degli altri assegni utili a pensione.

Testo in vigore dal 20 maggio 1949 al 15 maggio 1951

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 846/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 (Adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera…

    Art. 3 cost. · Art. 3 Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato · Art. 206 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 23 Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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