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Ai soli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, gli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari, vengono in ogni caso aumentati, in considerazione degli assegni accessori, nella misura del 20 per cento e, inoltre, in considerazione della indennita' di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue. In nessun caso la pensione puo' superare l'ammontare dell'ultimo stipendio, paga o retribuzioni tabellari considerati aumentati come al comma precedente, e degli altri assegni utili a pensione.
Testo in vigore dal 20 maggio 1949 al 15 maggio 1951
