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Ai soli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, gli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari, vengono in ogni caso aumentati, in considerazione degli assegni accessori, nella misura del 20 per cento e, inoltre, in considerazione della indennita' di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue. In nessun caso la pensione puo' superare l'ammontare dell'ultimo stipendio, paga o retribuzioni tabellari considerati aumentati come al comma precedente, e degli altri assegni utili a pensione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 maggio 1951, n. 307
1La L. 4 maggio 1951, n. 307 ha disposto (con l'art. 2) che "L'aumento di L. 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e' elevato, per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1949, a L. 66.000 annue."
Testo in vigore dal 15 maggio 1951 al 2 febbraio 1956
