Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1951 al 2 febbraio 1956. Leggi il testo vigente →

Ai soli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, gli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari, vengono in ogni caso aumentati, in considerazione degli assegni accessori, nella misura del 20 per cento e, inoltre, in considerazione della indennita' di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue. In nessun caso la pensione puo' superare l'ammontare dell'ultimo stipendio, paga o retribuzioni tabellari considerati aumentati come al comma precedente, e degli altri assegni utili a pensione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 maggio 1951, n. 307

1

La L. 4 maggio 1951, n. 307 ha disposto (con l'art. 2) che "L'aumento di L. 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e' elevato, per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1949, a L. 66.000 annue."

Testo in vigore dal 15 maggio 1951 al 2 febbraio 1956

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 846/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 (Adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera…

    Art. 3 cost. · Art. 3 Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato · Art. 206 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 23 Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1949 al 15 maggio 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 maggio 1951, n. 307

    La L. 4 maggio 1951, n. 307 ha disposto (con l'art. 2) che "L'aumento di L. 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e' elevato, per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1949, a L. 66.000 annue."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art3 · fonte del testo