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[1]Onorario integrativo a vacazione

[2]Nei casi previsti dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacazioni e' integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la vacazione e' fissata in ragione di: lire 140 all'ora per il geometra; lire 80 all'ora per gli aiutanti di concetto. 2 3 5 6 7

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 gennaio 1951, n. 32

2

La L. 4 gennaio 1951, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la vacazione di cui al presente articolo e' fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.

L. 7 ottobre 1957, n. 974

3

La L. 7 ottobre 1957, n. 974, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la vacazione di cui al presente articolo e' fissata in lire 430 all'ora per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto.

Decreto 7 settembre 1988, n. 407

5

Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, sino al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono variati e fissati, per ogni ora e frazione di ora, in ragione di: L. 10.800 per il geometra; L. 7.500 per gli aiutanti di concetto."

Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596

6

Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 13.800 per il geometra; L. 9.000 per gli aiutanti di concetto."

7

Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, a sua volta modificato dall'errata corrige in G.U. 25/3/1994, n. 70, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 13.000 per il geometra; L. 9.000 per gli aiutanti di concetto."

Testo in vigore dal 25 marzo 1994 al 19 dicembre 1997

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 1994

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1994 al 25 marzo 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, a sua volta modificato dall'errata corrige in G.U. 25/3/1994, n. 70, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 13.000 per il geometra; L. 9.000 per gli aiutanti di concetto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art31 · fonte del testo