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[1]Onorario integrativo a vacazione

[2]Nei casi previsti dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacazioni e' integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la vacazione e' fissata in ragione di: lire 140 all'ora per il geometra; lire 80 all'ora per gli aiutanti di concetto. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 gennaio 1951, n. 32

2

La L. 4 gennaio 1951, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la vacazione di cui al presente articolo e' fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1951 al 13 novembre 1957

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 febbraio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1949 al 23 febbraio 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 gennaio 1951, n. 32

    La L. 4 gennaio 1951, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la vacazione di cui al presente articolo e' fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art31 · fonte del testo