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[1]per lavori a vacazioni

[2]Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, femo sempre il rimborso delle spese di cui agli articoli 21 al 25, la vacazione e' fissata in ragione di: lire 260 all'ora per il geometra; lire 160 all'ora per gli aiutanti di concetto. Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonche' del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volonta' del geometra.

Testo in vigore dal 20 aprile 1949 al 23 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art32 · fonte del testo