Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 ottobre 1988 al 15 marzo 1994. Leggi il testo vigente →

[1]per lavori a vacazioni

[2]Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, femo sempre il rimborso delle spese di cui agli articoli 21 al 25, la vacazione e' fissata in ragione di: lire 260 all'ora per il geometra; lire 160 all'ora per gli aiutanti di concetto. 5 Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonche' del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volonta' del geometra. 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 gennaio 1951, n. 32

2

La L. 4 gennaio 1951, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la vacazione di cui al presente articolo e' fissata in lire 320 all'ora per il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto.

L. 7 ottobre 1957, n. 974

3

La L. 7 ottobre 1957, n. 974, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la vacazione di cui al presente articolo e' fissata in lire 800 all'ora per il geometra e in lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto.

Decreto 7 settembre 1988, n. 407

5

Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i compensi a vacazione previsti dal comma 1 del presente articolo sono modificati e fissati, per ogni ora, in ragione di: L. 15.000 per il geometra; L. 10.000 per gli aiutanti di concetto.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1988 al 15 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 ottobre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 13 novembre 1957 al 2 ottobre 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 7 settembre 1988, n. 407

    Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i compensi a vacazione previsti dal comma 1 del presente articolo sono modificati e fissati, per ogni ora, in ragione di: L. 15.000 per il geometra; L. 10.000 per gli aiutanti di concetto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art32 · fonte del testo