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[1]per lavori a vacazioni
[2]Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, femo sempre il rimborso delle spese di cui agli articoli 21 al 25, la vacazione e' fissata in ragione di: lire 260 all'ora per il geometra; lire 160 all'ora per gli aiutanti di concetto. Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonche' del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volonta' del geometra. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 gennaio 1951, n. 32
2La L. 4 gennaio 1951, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la vacazione di cui al presente articolo e' fissata in lire 320 all'ora per il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto.
L. 7 ottobre 1957, n. 974
3La L. 7 ottobre 1957, n. 974, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la vacazione di cui al presente articolo e' fissata in lire 800 all'ora per il geometra e in lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Testo in vigore dal 13 novembre 1957 al 2 ottobre 1988
