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Non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge:
- a)tutti coloro la cui responsabilita' deve essere coperta dall'assicurazione;
- b)il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. L'esclusione tuttavia non opera quando le dette persone siano trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonche' dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ovvero da natanti adibiti al servizio pubblico; 12
- c)le persone trasportate, salvo quanto disposto al secondo comma dell'art. 1; 2
- d)ove l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita' illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1978
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le modifiche apportate dall'art. 1 del presente decreto, agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1978."
Corte Costituzionale
12La Corte Costituzionale con sentenza 23 aprile - 2 maggio 1991, n. 188 (in G.U. 1° s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico."
Testo in vigore dal 9 maggio 1991 al 6 marzo 1992
