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A decorrere dal 1 luglio 1951, alle persone appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, e' concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennita' ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo e' di lire 100 giornaliere. L'anzidetto sussidio e' integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997. Il sussidio di cui al presente articolo non e' cumulabile con quello di disoccupazione ne' con altri di carattere ordinario o continuativo, ma e' ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore. Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perche' rimasto nei territori indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, potra' essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di eta' maggiore. Se tra i coniugi entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a se' stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza. Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verra' corrisposto al coniuge col quale essi convivono. Se il profugo e' soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico. La durata massima dei sussidi previsti dal presente articolo non puo' essere superiore ad un anno, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di eta', o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altra ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio mensile.

Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 11 agosto 1954

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