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A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e' attribuita, con le modalita' in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonche' al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unita'. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali".

Testo in vigore dal 17 febbraio 1989 al 26 ottobre 1996

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 367/1999

    Questione inammissibile
    28 luglio 1999

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto - premesso che, alla stregua della consolidata giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa, il personale in servizio presso gli uffici di conciliazione intrattiene con gli uffici comunali una pluralità di rapporti di lavoro non tutti riconducibili a quello subordinato e, nell'ambito di questo, non sempre esclusivamente riservato agli uffici di conciliazione - la mancata motivazione in ordine alle categorie di lavoratori ricorrenti e al tipo di rapporto intrattenuto con il comune, nonché specificamente alla parte della prestazione svolta negli uffici di conciliazione, rende non verificabile la rilevanza della questione nei giudizi 'a quibus'.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie · Art. 1 Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali

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  • Ordinanza n. 422/1996

    Questione infondata
    27 dicembre 1996

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), dell'art. 1, primo comma, della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbrai…

    Art. 38 cost. · Art. 3 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 1 Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie · Art. 1 Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali

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  • Sentenza n. 200/1995

    Questione infondata
    30 maggio 1995

    Nell'ambito dell'estensione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle giurisdizioni speciali disposta dall'art. 1 della l. 15 febbraio 1989, n. 51 - estensione il cui fondamento è stato individuato dalla Corte nel parallelismo fra le due categorie di personale, di magistratura e amministrativo - , la limitazione del beneficio, per i Tribunali militari, al solo "personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa della istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso" quegli uffici, "limitatamente ad un contingente massimo di centoventinove unità", trova la sua ragione d'essere nel carattere transitorio della disciplina, che rende non irrazionali le scelte discrezionali compiute dal legislatore. Ciò comporta, da una parte, che il sindacato di ragionevolezza della normativa, invocato dal giudice 'a quò, va differito al momento in cui saranno definiti i ruoli organici della giurisdizione militare, con l'individuazione delle qualifiche e del numero dei posti; dall'altra, che in uno stadio di organizzazione transitorio non può penetrare, sul piano delle valutazioni costituzionali, il principio di corrispondenza dei trattamenti economici alle mansioni esercitate. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51). - In ordine all'attribuzione della indennità giudiziaria al personale amministrativo degli organi giurisdizionali (nella specie, del Commissario regionale per gli usi civici), v. S. n. 334/1992. red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 1 Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;51~art1 · fonte su Normattiva