Art. 155 c.c.In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1944 al 10 novembre 1944. Leggi il testo vigente →

[1]Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara quale dei coniugi deve tenere presso di se' i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione e istruzione.

[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 20 GENNAIO 1944, N. 25, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178)).

[3]In ogni caso il tribunale puo' per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

[4]Qualunque sia la persona a cui i figli sono affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

Testo vigente dal 9 febbraio 1944 al 10 novembre 1944 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art155 · fonte su Normattiva