Art. 155 c.c.In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX

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[1]Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara quale dei coniugi deve tenere presso di se' i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione e istruzione.

[2]((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

[3]In ogni caso il tribunale puo' per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

[4]Qualunque sia la persona a cui i figli sono affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

Testo vigente dal 10 novembre 1944 al 20 settembre 1975 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art155 · fonte su Normattiva