Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Trascrizione del provvedimento di assegnazione della abitazione nella sola ipotesi di affidamento di prole e opponibilità del diritto nei confronti del terzo acquirente - Prospettata disparità di trattamento dei coniugi separati (meno garantiti) rispetto ai coniugi divorziati, nonché lesione del principio di tutela del lavoro - Possibilità di una diversa interpretazione della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di trascrivere il provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare ai fini della opponibilità ai terzi, alle sole ipotesi di affidamento della prole. Infatti, il ricorso al giudizio di costituzionalità è consentito solo ove non sia possibile risolvere altrimenti la fattispecie dedotta nel procedimento e, nel caso di specie, il rimettente tralascia di considerare l'orientamento giurisprudenziale che sostiene l'opponibilità ai terzi dell'assegnazione della casa coniugale nei limiti del novennio, anche se non trascritta. - Si veda la sentenza n. 454/1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi.
sentenza 57/2002massima n. 26804 FAMIGLIA - GENITORE NATURALE AFFIDATARIO DI UN FIGLIO MINORE - POSSIBILITA' DI ASSEGNARE IN GODIMENTO LA CASA FAMILIARE AL PREDETTO GENITORE ANCHE SE NON NE SIA PROPRIETARIO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI QUELLO DELLA GARANZIA DI TUTELA GIURIDICA E SOCIALE DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 166 del 1998 - successiva alla emissione dell'ordinanza di rinvio -, nella quale si e', fra l'altro, rilevato che l'interpretazione sistematica delle norme in tema di filiazione, ed in particolare degli artt. 261, 147 e 148 cod. civ., consente di regolamentare le conseguenze, riguardo ai figli, della cessazione della convivenza di fatto senza ricorrere all'analogia ne' ad una declaratoria di incostituzionalita'.
SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE INTERVENUTA TRA CONVIVENTI 'MORE UXORIO' - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - DIRITTO DEL GENITORE NATURALE AFFIDATARIO DEL MINORE NATO DALLA CONVIVENZA (O DEL CONVIVENTE CON PROLE MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE), PUR SE LO STESSO NON SIA TITOLARE DI ALCUN DIRITTO REALE O DI GODIMENTO SULLA CASA MEDESIMA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RELAZIONE AI DIRITTI RICONOSCIUTI AL "CONIUGE" E DELLE GARANZIE POSTE A FAVORE DEI FIGLI NATURALI.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155, comma 4, cod. civ., nella parte in cui non prevede la possibilita' di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile, in quanto - posto che la questione deve essere risolta ponendosi sul piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative; che l'art. 261 cod. civ. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi; che, nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il matrimonio non costituisce piu' elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli (legittimi e naturali riconosciuti), identico essendo il contenuto dei doveri, oltreche' dei diritti, degli uni nei confronti degli altri, e la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non puo' determinare una condizione deteriore per i figli, poiche' quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualita' di genitore, trova fondamento nell'art. 30 Cost., il quale richiama i genitori all'obbligo di responsabilita'; che il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 cod. civ., che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della qualita' di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali; e che l'obbligo di mantenimento della prole, sancito dall'art. 147 cod. civ., comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente, tra queste, la predisposizione e la conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalita' del figlio - l'interpretazione sistematica dell'art. 30 Cost. in correlazione agli artt. 261, 146 e 148 cod. civ. impone che l'assegnazione della casa famiglia nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza 'more uxorio', allorche' vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilita' genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello 'status'. - S. n. 99/1997. red.: S. Di Palma
SEPARAZIONE DI CONIUGI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE - OPPONIBILITA' AI TERZI ACQUIRENTI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto gia' decisa con sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale. - S. n. 454/1989.
sentenza 20/1990massima n. 14890 SEPARAZIONE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI - ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE AL CONIUGE AFFIDATARIO DELLA PROLE - OPPONIBILITA' AL TERZO ACQUIRENTE PREVIA TRASCRIZIONE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Poiche' sia in caso di separazione personale dei coniugi e sia in caso di scioglimento del matrimonio l'assegnazione giudiziale dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario dei figli e' ispirata all'identica 'ratio' dell'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole, la cui situazione e' assolutamente identica in entrambi i casi, e' del tutto privo di ragionevole giustificazione e non persegue, inoltre, i valori degli artt. 29 e 31 Cost. il diverso regime di detta assegnazione, che mentre e' opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio, non lo e', invece, in quella della separazione dei coniugi. Pertanto, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilita' ai terzi
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIVORZIO - SEPARAZIONE DI CONIUGI - PROCEDIMENTI - FIGLI MINORI - PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO ED ALTRI CHE LI RIGUARDINO - TUTELA IN GIUDIZIO - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI (UGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA, DOVERI DEI GENITORI) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - l 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma primo (in relazione all'art. 6, comma secondo); pc art. 708 (in relazione all'art. 155 cc). - cst artt. 3, commi primo e secondo, 24, comma secondo, e 30.
La valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in giudizio, di determinati interessi, spetta al legislatore ordinario, il quale non e' vincolato a prevedere la qualita' di parte per i titolari degli stessi. E' pertanto da escludere che sia costituzionalmente illegittima l'omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, spiegabile, d'altro canto, per non essere stata ravvisata l'opportunita' di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli minori con l'attribuire ai secondi la qualita' di parte, ne' tantomeno di concedere agli stessi - in quanto non abilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori - il potere (negato anche al Pubblico Ministero) di impugnare le sentenze concernenti i coniugi medesimi; con cio', dovendosi ritenere idonee e sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimenti suindicati, le misure gia' previste in loro favore (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facolta' istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di concreto conflitto tra genitori e figli minori, l'esperibilita' dei normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati in via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 cod. civ.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 155 cod. civ.), nella parte in cui non prevedono - rispettivamente, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in quello di separazione personale dei coniugi - la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore, figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento a lui pertinente).
Riguarda ancheart. 5 Legge sul divorzioart. 6 Legge sul divorzioart. 708 Codice di procedura civile
SEPARAZIONE DI CONIUGI - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I FIGLI - ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE ORDINARIO, ANZICHE' A QUELLO PER I MINORENNI, DELLA COMPETENZA A CONOSCERE DELLE QUESTIONI DI MAGGIORE INTERESSE PER I FIGLI IN CASO DI DISACCORDO FRA I CONIUGI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONIUGI SEPARATI E NON SEPARATI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'attribuzione al tribunale ordinario anziche' a quello per i minorenni (secondo l'interpretazione del giudice a quo, peraltro non pacifica e anzi contrastante con recenti pronunce della Corte di cassazione) della competenza a decidere le questioni di maggior interesse per i figli (in regime di separazione dei coniugi e in caso di disaccordo fra essi), non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto le funzioni eventualmente riservate dalla norma impugnata al tribunale ordinario non sono di natura eccezionale, ma fanno parte di una competenza generale prevista nell'ambito della stessa giurisdizione alla quale appartengono i tribunali per i minorenni e il riparto di competenza tra detti tribunali non puo` non ricadere, anche riguardo agli interessi da tutelare, nell'ambito della discrezionalita' legislativa; ne' vi e' arbitraria disparita' di trattamento tra coniugi separati e non separati, stante la peculiarita' del regime di separazione coniugale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155, terzo comma, cod. civ.).
FAMIGLIA - SEPARAZIONE PERSONALE NEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI - COD. CIV., ART. 155, IN RELAZIONE ALL'ART. 38 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25 E 31 DELLA COSTITUZIONE - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151 (RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA) - APPLICAZIONE ANCHE AI GIUDIZI DI SEPARAZIONE IN CORSO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Se durante le more del giudizio di legittimita' costituzionale la norma denunziata di incostituzionalita' viene abrogata da una legge entrata successivamente in vigore, cosicche' sorga il dubbio se la sua applicazione sia tuttora necessaria per la definizione del giudizio nel corso del quale la questione e' stata sollevata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perche' proceda ad una nuova valutazione della rilevanza (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 155 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ. abrogati dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, entrata in vigore nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale).