Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLO CONDOTTO DA PERSONA CON PATENTE DI GUIDA SCADUTA - SANZIONE ACCESSORIA DEL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO - DURATA - TEMPO PIÙ LUNGO DI QUELLO NECESSARIO PER LA CONFERMA DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI GUIDA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE SOTTOPOSTA ALL’ESAME DEL RIMETTENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 126, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo più lungo di quello necessario per la conferma di validità del documento di guida, avendo il giudice 'a quo' omesso del tutto di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione. - Sulla carente o omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo nell'ordinanza di remissione, cfr. ordinanze n. 174/2004 e n. 396/2005.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Fermo amministrativo del veicolo - Mancata eliminazione della sanzione - Denunciato contrasto rispetto alla previsione contenuta nella delega legislativa - Erronea individuazione della norma da censurare - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui – nonostante l’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge delega n. 85 del 2001 avesse previsto l’eliminazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo da parte del legislatore delegato – prevede, per la fattispecie di guida con patente scaduta di validità, la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. Il rimettente, infatti, ha errato nella individuazione della norma da censurare, in quanto egli avrebbe dovuto impugnare, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, non l’art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, rimasto inalterato, ma il d.lgs. n. 9 del 2002, nella parte in cui non avrebbe previsto la soppressione della sanzione accessoria del fermo del veicolo. – Sul fatto che gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. reggono soltanto i rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato, onde non è ammissibile assumerli quali parametri di una questione di costituzionalità che abbia ad oggetto una norma contenuta in un atto (legislativo) estraneo a quei rapporti, v. la richiamata sentenza n. 218/1987.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Attività riparatoria del trasgressore - Mancata considerazione - Ritenuta irragionevolezza e iniquità in danno del proprietario dell’automezzo non conducente, violazione della delega legislativa che imponeva l’abrogazione della sanzione - Omessa descrizione della fattispecie concreta e mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, in quanto il remittente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione e di motivare sulla rilevanza della questione. – Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. le ordinanze, citate, n. 207 e n. 182/2003.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, per la maggiore afflittività della sanzione rispetto al trattamento previsto per la ipotesi indicata all’art. 128 del codice della strada, e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo condotto da soggetto munito di patente scaduta di validità, mentre nei confronti di chi conduce un veicolo senza aver conseguito la patente di guida è prevista solo una sanzione pecuniaria, inferiore nella misura a quella prevista dalla norma censurata. Infatti non sono comparabili condotte diverse, né spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore o stabilire la quantificazione delle sanzioni. - V. sulla medesima questione, citata ordinanza n. 136/2002. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di sanzioni penali e amministrative, v. citata ordinanza n. 33/2001.
sentenza 1/2003massima n. 27498 Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Difetto di motivazione della questione proposta - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo condotto da soggetto munito di patente scaduta di validità, laddove è prevista solo una sanzione pecuniaria per chi conduce un veicolo essendo privo di patente di guida. Infatti l'ordinanza di rimessione è priva di una idonea descrizione degli elementi essenziali del giudizio 'a quo', nonché della dovuta motivazione in ordine alla rilevanza della questione ed ai parametri costituzionali, che risultano solo apoditticamente invocati. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate con ordinanze mancanti di elementi essenziali, v. citate ordinanze n. 280/2002, n. 205/2002, n. 43/2002 e n. 43/2001.
sentenza 1/2003massima n. 27500 Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Fermo amministrativo del veicolo - Prospettata restrizione della libertà personale del proprietario - Inidoneità del parametro evocato - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all'articolo 13 della Costituzione, in quanto il previsto fermo amministrativo del veicolo – oltre a non essere più conforme ad un mutato atteggiamento legislativo orientato in senso meno punitivo – rappresenterebbe per il proprietario una pesante restrizione della propria libertà e del diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro e di spostamento, oltre al successivo onere di pagare ingenti spese di custodia. Il parametro costituzionale invocato è, infatti, assolutamente inidoneo, riferendosi tale norma costituzionale alla libertà della persona, senza alcuna attinenza al tema del fermo amministrativo di un bene patrimoniale quale il veicolo.
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Prospettata violazione del canone di proporzionalità e ragionevolezza, con disparità di trattamento tra misure sanzionatorie di diversa gravità - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, in quanto prevede il fermo amministrativo per la durata di due mesi del veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta di validità. Considerato, infatti, che – come ripetutamente affermato – la determinazione delle condotte punitive e delle relative sanzioni, penali ed amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, detta sanzione accessoria appare certamente assai rigorosa e prevista in misura fissa, ma non tale da attingere ad una violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza: essa risulta coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose. Né alcuna comparazione può essere fatta, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale della disposizione impugnata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, fra le sanzioni ivi previste e quelle di cui agli articoli 128, 186 e 187 del medesimo codice della strada, trattandosi di condotte diverse per le quali la legge prevede, non irragionevolmente, condotte diverse. - Sulla non spettanza alla Corte del potere di rimodulare le scelte punitive del legislatore e di stabilire la quantificazione delle sanzioni, citate le sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995; le ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001. - In tema di finalità perseguite, in generale, dal sistema sanzionatorio del codice della strada, citata l'ordinanza n. 278/2001. - In tema di discipline non irragionevolmente diverse di condotte diverse, menzionata l'ordinanza n. 136/2002.
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni amministrative - Fermo del veicolo - Prospettata maggiore afflittività della sanzione rispetto ad altre ovvero equiparazione al trattamento previsto per violazioni piú gravi - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui prevede il fermo del veicolo come ulteriore sanzione accessoria nei confronti di chi guida con patente scaduta. Uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie che il legislatore reputi più opportune in relazione alle condotte da esso discrezionalmente determinate come punibili è, infatti, possibile soltanto nel caso in cui queste confliggano manifestamente con il canone della ragionevolezza, configurandosi come l’espressione di un uso distorto della discrezionalità. - In termini, citate le ordinanze n. 144/2001 e n. 58/1999.
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Fermo amministrativo del veicolo - Questione motivata 'per relationem' - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Il remittente non ha, infatti, in alcun modo motivato in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione proposta, limitandosi a richiamare una propria precedente ordinanza di rimessione e pertanto motivando solo 'per relationem', senza con ciò consentire che la questione potesse avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità.
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999art. 214 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Motivazione 'per relationem' della questione in ordine alla non manifesta infondatezza e difetto di motivazione e di adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in considerazione del fatto che il rimettente ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della censura rivolta alla norma impugnata, limitandosi a richiamare la motivazione di altra ordinanza di un diverso giudice già dichiarata manifestamente infondata.
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Prospettata irragionevolezza anche in rapporto ad altre condotte (come la guida senza patente) ritenute di maggiore gravità - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione atteso che l’individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né di stabilire la misura delle sanzioni (fattispecie in tema di fermo amministrativo del veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta). - Cfr. sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995; ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza e alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, concernente le sanzioni amministrative previste per la guida con patente di validità scaduta, adducendo quale 'tertium comparationis' la fattispecie (mancanza della patente) disciplinata dall'art. 116, comma 13, dello stesso decreto legislativo. Infatti il rimettente ha omesso qualsiasi descrizione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame e si è limitato a richiamare un altro giudizio sulla medesima fattispecie, senza motivare né sulla rilevanza né sulla non manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Durata in misura fissa, senza possibilità di graduare la sanzione secondo la gravità del fatto, ed effetti pregiudizievoli per il proprietario del veicolo anche quando sia persona diversa dal conducente trasgressore - Lamentata contrarietà ai principî di ragionevolezza ed eguaglianza e di proporzionalità delle sanzioni, al confronto con la sanzione pecuniaria principale e rispetto ad altre sanzioni per condotte analoghe (guida senza patente) - Questioni già esaminate - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per guida con patente di validità scaduta, nella duplice ipotesi che il veicolo sia di proprietà dello stesso trasgressore ovvero di persona diversa. Infatti: a) l'art. 27 della Costituzione si riferisce alle pene e non alle sanzioni amministrative; b) non contrasta con l'art. 25 il principio secondo cui il proprietario del veicolo è responsabile per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, a meno che non risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; c) la sanzione del fermo amministrativo del veicolo non risulta essere né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice dela strada, di dare una risposta effettiva e immediata alle condotte potenzialmente pericolose. - Questioni già esaminate. Con riferimento al parametro 27, v. citate ordinanze n. 33/2001, n. 278/2001 e n. 282/2001. Con riguardo ai parametri 3 e 25 v. citata ordinanza n. 33/2001. Sul 'tertium comparationis' di cui all'art. 116, comma 13, del codice della strada, v. citata ordinanza n. 278/2001. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, penali e amministrative, v. citate sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995, e ordinanza n. 190/1997.
Riguarda ancheart. 116 Codice della stradaart. 136 Codice della strada
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Applicabilità della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Asserito eccesso di delega nonche' lamentata lesione dei principi di tassativita' e legalita' degli illeciti, di personalità della pena e del canone di ragionevolezza e proporzionalita' delle sanzioni - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La norma impugnata, nel prevedere il fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta, anche se il veicolo non sia di proprietà del conducente (e salvi, ovviamente, i casi di circolazione 'prohibente domino'), non viola infatti la legge delega (nella quale il termine "sequestro" è usato in senso generico, quale sanzione accessoria implicante la perdita della disponibilità del veicolo); né l'art. 25 Cost., posto che la responsabilità del proprietario del veicolo per le infrazioni commesse con tale mezzo costituisce un principio generale in materia; né l'art. 3 Cost., poichè la sanzione amministrativa del fermo del veicolo per chi guidi con patente scaduta non è irragionevole né sproporzionata. - Sulla inapplicabilità dell'art. 27 Cost. alle sanzioni amministrative, v. ordinanza n. 159/1994. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di misure delle sanzioni, v. sentenze n. 217/1996, n. 313/1995; ordinanza n. 190/1997. M.R.
sentenza 33/2001massima n. 26038 Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria - Fermo amministrativo del veicolo - Ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo (e non del conducente) - Lamentata illogicita' della previsione normativa, nonche' violazione della liberta' personale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di autoveicoli condotti da persona con patente scaduta, sollevata sotto il profilo della lesione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo. Infatti, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il veicolo sottoposto alla sanzione accessoria risulta essere di proprietà dello stesso conducente e non ricorre perciò l'ipotesi denunciata. M.F.
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria - Fermo del veicolo per la durata di due mesi - Prospettata irragionevolezza rispetto alla gravità dell'illecito, con violazione del principio di eguaglianza nonche' lamentato contrasto con la legge delega - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 - concernente la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo condotto con patente scaduta - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Infatti, da un lato, la sanzione risulta non essere sproporzionata, anche rispetto alle sanzioni previste per altre infrazioni, né irragionevole, essendo al contrario coerente con la finalità di contrastare in modo effettivo ed adeguato le condotte potenzialmente pericolose; e, dall'altro, il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo, ha provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega n. 205/1999 ed ha usato il termine "sequestro" in senso generico, da intendere come sanzione accessoria implicante la non disponibilità del veicolo. - Sul principio, costantemente affermato, secondo cui non spetta alla Corte "rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni", v. richiamate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995 e ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001. - Con riferimento al profilo prospettato per violazione dell'art. 76 Cost., v. precedente ordinanza n. 33/2001. M.F.
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria - Fermo amministrativo del veicolo nella durata fissa di due mesi - Impossibilità di graduare la sanzione in relazione alle circostanze e alla gravita' dell'illecito - Assunta irragionevolezza e sproporzione della sanzione, rispetto alla sanzione principale, e violazione del principio di eguaglianza per trattamento diverso dei trasgressori (a seconda che siano o meno proprietari del veicolo) oppure per trattamento della guida con patente scaduta pressoché coincidente con il caso di guida senza patente, e infine violazione della liberta' di circolazione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per la guida con patente scaduta, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per la durata di due mesi. Infatti, la individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni che ben possono essere stabilite anche in misura fissa, ove questa sia contenuta entro limiti di congruità e ragionevolezza. E nel caso di specie, la sanzione accessoria non è né sproporzionata né irragionevole, perseguendo essa la finalità, comune al sistema sanzionatorio del codice della strada, di contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte potenzialmente pericolose; non può essere fatta comparazione fra condotte diverse e situazioni disomogenee; è manifestamente erroneo il riferimento all'art. 16 Cost., sotto il profilo della limitazione alla libertà di movimento, giacché la sanzione accessoria si limita a sottrarre la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale. - Sul principio, costantemente affermato, secondo cui non spetta alla Corte "rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni", v. richiamate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995 e ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001. M.F.
Riguarda ancheart. 214 Codice della stradaart. 19 d.lgs. 507/1999