Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno con conseguente revoca della patente di guida da parte del prefetto - Omessa previsione della competenza del giudice della prevenzione ad emettere un provvedimento che consenta di conservare la patente al fine di proseguire l'attività lavorativa - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei diritti al lavoro e alla salute e dei principi relativi alla tutela della famiglia ed ai doveri genitoriali - Questioni aventi ad oggetto norme che hanno assunto natura regolamentare a seguito di delegificazione o comunque non pertinenti alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b) , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 Cost., nella parte in cui precludono al giudice delle misure di prevenzione la competenza a sindacare o escludere la revoca della patente di guida, comminata al soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, qualora incida sui diritti al lavoro e alla salute. Infatti, il rimettente non si è avveduto che le disposizioni censurate, a seguito del d. P.R. 19 aprile 1994, n. 575, art. 5, hanno assunto natura regolamentare e non possono, pertanto, costituire oggetto di controllo incidentale di costituzionalità. Inoltre, l'art. 130, comma 1, lettera b) , censurato nel testo anteriore alla riforma del 1994, mentre l'art. 128, relativo alla "revisione della patente", non appare pertinente ai casi di specie. - Sul fatto che atti di natura regolamentare siano sottratti al controllo incidentale di costituzionalità v., citata, tra le molte, ordinanza n. 401/2006.
sentenza 48/2008massima n. 32158 Riguarda ancheart. 120 Codice della stradaart. 128 Codice della strada
Oggetto del giudizio - Sopravvenuto regolamento di «delegificazione» - Norme anteriori - Operatività - Ammissibilità della questione.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 120, comma 2 e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente alle previsioni degli articoli 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, proposta sull'assunto del carattere regolamentare delle norme impugnate. I giudici rimettenti hanno, infatti, ritenuto che la sostituzione delle disposizioni di rango legislativo non si sia perfezionata per ragioni concernenti i limiti della materia disciplinata, risultando perciò inoperante la clausola abrogatrice delle norme anteriori, prevista quale effetto di "delegificazione" conseguente all'entrata in vigore del citato regolamento, e restando esse tuttora in vigore. - In tema di spettanza ai giudici rimettenti del potere di valutare i rapporti tra le norme con forza di legge e le disposizioni che le riproducono o le modificano in atti di natura regolamentare adottati fuori della materia che la legge prevede come suscettibile di "delegificazione", citata l'ordinanza n. 230/1999. - Tra i precedenti in termini, citate la sentenza n. 251/2001; le ordinanze n. 440/2001 e n. 587/2000.
Riguarda ancheart. 120 Codice della stradaart. 5 d.P.R. 575/1994art. 11 d.P.R. 575/1994
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni - Innovazione sostanziale introdotta dal decreto delegato, non sorretta da alcuna direttiva del legislatore delegante - Violazione della legge di delegazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altro profilo.
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Indipendentemente, infatti, dalle ragioni che hanno determinato la scelta del legislatore delegato, detta previsione costituisce – nell'ambito di una delega destinata, in generale, alla "revisione" ed al "riordino" della disciplina del codice della strada previgente e prefigurata, in particolare, in materia di revoca della patente, in termini di mero "riesame" della disciplina anteriore – una innovazione sostanziale dello specifico quadro normativo preesistente, che avrebbe dovuto essere necessariamente sorretta da una direttiva del legislatore delegante idonea a circoscrivere le scelte discrezionali del Governo; così non essendo, la nuova previsione è posta in violazione della legge di delegazione e dunque dell'articolo 76 della Costituzione. Resta assorbita la censura sollevata in riferimento all'art. 4 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 120 Codice della strada
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente per i soggetti già sottoposti a misure di prevenzione (disciplinate dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 successivamente modificate) - Introduzione di una disciplina di maggior rigore rispetto alla legislazione preesistente, in contrasto con la legge di delega - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 della Costituzione - l'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata. Infatti, nell'ambito di una delega al Governo, conferita con ampiezza di scelte innovative per l'emanazione di disposizioni intese a "rivedere e riordinare" la legislazione in materia di circolazione stradale, la particolare delega (contenuta nella lettera t) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 190/91) che abilitava il Governo stesso a operare un mero "riesame" della disciplina della revoca della patente di guida con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione, deve essere intesa in senso minimale, che non consente di per sé, in mancanza di specifiche disposizioni abilitanti, l'adozione di norme che siano sostanzialmente innovative, con carattere peggiorativo, rispetto al sistema legislativo preesistente. - Sull'ampiezza della delega legislativa conferita con la legge n. 190/1991, v. richiamata sentenza n. 305/1996. - In applicazione della stessa 'ratio', v. anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale, resa con la sentenza n. 354/1998, della stessa disposizione nella parte in cui stabiliva la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che "erano state" sottoposte a misura di sicurezza personale. M.F.
Riguarda ancheart. 120 Codice della strada
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti di sottoposti alla misura preventiva del foglio di via obbligatorio - Intervenuta sentenza dichiarativa dell'incostituzionalità della norma denunciata nei termini prospettati - Manifesta inammissibilita' della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione. Infatti, la Corte, con la sentenza n. 427 del 2000, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che fossero sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. - V. anche la precedente dichiarazione di manifesta inammissibilità resa con l'ordinanza n. 587/2000. M.F.
Riguarda ancheart. 120 Codice della strada
Circolazione stradale - Patente di guida - Diniego e revoca della patente per i sottoposti a misura di prevenzione (nella specie, a sorveglianza speciale) - Innovazione restrittiva, rispetto all’assetto preesistente - Prospettato contrasto con i criteri dettati dalla legge delega nonché irragionevole equiparazione dei sottoposti in tempi diversi alla misura preventiva e ingiustificata limitazione delle possibilità lavorative dell’individuo - Intervenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate, nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, e 76 della Costituzione, nella parte in cui tali disposizioni - sul presupposto della loro persistente vigenza nonostante la intervenuta «delegificazione» - prevedono, rispettivamente, la preclusione al rilascio (art. 120) e la revoca (art. 130) della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a una misura di prevenzione, a norma della legge n. 1423 del 1956. Infatti le norme denunciate sono state dichiarate incostituzionali, nei termini prospettati dal giudice rimettente, con la sentenza n. 251 del 2001, successiva all’ordinanza di rimessione dell’attuale questione.
Riguarda ancheart. 120 Codice della strada
Circolazione stradale - Straniero - Possesso di patente rilasciata da stato estero - Guida nel territorio dello stato italiano - Necessità di conversione della patente o di conseguimento della patente italiana - Diversa disciplina, e relativi effetti, per i cittadini di uno stato dell'unione europea e i cittadini di uno stato non comunitario - Dedotta violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto, premesso che la patente rilasciata da uno stato estero puo' avere rilievo giuridico nel nostro ordinamento solo attraverso la sua conversione e che, ove non sussistano le condizioni richieste dalla legge per tale conversione (v. art. 136 del nuovo codice della strada), lo straniero, sia pure munito di patente di guida estera, che consegua quella italiana, dovra' essere considerato, nel triennio dal conseguimento, come gli altri "neopatentati" ed assoggettato al relativo regime giuridico; il lamentato diverso trattamento sanzionatorio riservato al titolare di patente valida all'estero - che puo' circolare liberamente in Italia alla sola condizione di avervi stabilito la propria residenza da piu' di un anno - rispetto a colui il quale abbia deciso, per necessita' o per scelta di conseguire la patente italiana, non implica alcuna violazione del principio di eguaglianza, che "impone che situazioni eguali siano trattate allo stesso modo e che siano, invece, disciplinate diversamente le situazioni differenti". - Cfr. S. nn. 121/1973 e 285/1992.
sentenza 76/2000massima n. 25315 Riguarda ancheart. 117 Codice della stradaart. 142 Codice della stradaart. 136 Codice della strada
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di chi sia o sia stato sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio o a una misura di prevenzione - Lamentata, irragionevole equiparazione, quanto ad effetti, alle altre più gravi misure di prevenzione, con lesione del diritto al lavoro nonche' asserito contrasto con i principi della legge delega e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Questione riferibile a norme di natura regolamentare - Inammissibilità delle questioni.
Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 impugnati, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione, nella parte relativa alla previsione della revoca della patente di guida per coloro che siano o siano stati sottoposti a una misura di prevenzione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'esame di questioni incidentali di legittimita' costituzionale riguardanti norme aventi natura regolamentare - quali quelle impugnate - eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi che e' limitata all'esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge. L.T.
Riguarda ancheart. 120 Codice della stradaart. 130 d.P.R. 575/1994
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti dei soggetti destinatari della misura di prevenzione della sorveglianza speciale - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, e violazione del diritto al lavoro - Non fondatezza della questione.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, nella parte relativa alla previsione della revoca della patente per chi sia sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Va, infatti, osservato che: a) mentre la sottoposizione a una misura di prevenzione dipende dall'attualita' di un giudizio di pericolosita' per la sicurezza pubblica (da effettuare sulla base dei criteri determinati dalla legge) che getta un'ombra di presunzione negativa circa la propensione a delinquere in futuro, la condanna ad una pena detentiva (anche se non inferiore a tre anni) riguarda, di per se', il passato e non comporta necessariamente lo stesso tipo di giudizio, sicche' appare del tutto ragionevole che per questa seconda ipotesi la revoca della patente non sia prevista come automatica, a differenza di quanto accade per la prima; b) nemmeno puo' dirsi violato il diritto al lavoro in quanto non solo tra la guida personale dell'automezzo e l'esercizio del diritto al lavoro non vi e' un rapporto di condizionamento assoluto, ma va anche considerato che il diritto al lavoro puo' essere modellato dal legislatore discrezionalmente in modo da tenere conto di altre esigenze costituzionalmente rilevanti, quale, appunto, quella della prevenzione dei reati che danno luogo alla misura della sorveglianza speciale. Precedenti: - sent. n. 193 del 1997 sulla misura della sorveglianza speciale. L.T.
Riguarda ancheart. 120 Codice della strada
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca automatica del provvedimento nei confronti di chi sia sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio - Innovazione priva di base legale, in contrasto con la delega legislativa al governo - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle restanti censure.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte relativa alla previsione della revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Va, infatti, osservato che la legge 13 giugno 1991, n. 190, con la quale il Governo e' stato delegato ad emanare il nuovo codice della strada, specificamente con riguardo alla disciplina concernente la revoca della patente (v. art. 2, comma 1, lettera t), della legge n. 190 cit.) consente esclusivamente il "riesame" della previgente normativa senza la predisposizione di principi e criteri che giustifichino un intervento normativo di tipo innovativo. Conseguentemente, poiche' nel codice della strada abrogato la revoca obbligatoria della patente di guida era prevista soltanto per le misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423 del 1956 (cioe' la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno) e non anche per il foglio di via obbligatorio disciplinato dall'art. 2 della citata legge n. 1423 del 1956, l'estensione della revoca a quest'ultima ipotesi, operata dal nuovo codice della strada, costituisce un'innovazione restrittiva non consentita perche' priva di base nella legge di delegazione. - sent. n. 354 del 1998 ove si e' affermato, con riferimento alla legge di delega n. 190 del 1991, che gli interventi di tipo innovativo della normativa delegata richiedono la predisposizione, da parte del legislatore delegante, di principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere le nuove scelte discrezionali dell'esecutivo. L.T.
Riguarda ancheart. 120 Codice della strada
Circolazione stradale - Patente di guida - Provvedimento prefettizio di revoca della patente per il sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, a foglio di via obbligatorio) - Lamentato eccesso di delega, nonché prospettata irragionevole equiparazione di misure di prevenzione di diversa gravità, con pregiudizio per il diritto al lavoro - Questione riguardante norme prive di forza di legge, per effetto di intervenuta delegificazione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione, per l'impossibilità di dare ingresso a questioni di costituzionalità aventi a oggetto atti privi della forza di legge, avendo tali norme - per effetto della <> operata con il citato d.P.R. n. 575, emanato sulla base della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - natura regolamentare. - sulla limitazione della giurisdizione della Corte al caso dell'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, vedi anche sentenza n. 427/2000 e ordinanze nn. 328 e 100/2000. A.G.
Riguarda ancheart. 120 Codice della strada
Circolazione stradale - Revoca della patente di guida - Applicazione del provvedimento ai sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio - Asserito contrasto con i limiti posti nella delega legislativa al governo, con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, e con i principi che imporrebbero l'accertamento giurisdizionale o l'apprezzamento del singolo caso - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale nei termini prospettati dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità, per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del nuovo codice della strada, nella loro originaria versione legislativa, censurati - in riferimento agli artt. 3, 16, 76 e 97 della Costituzione - sul presupposto che tali norme siano tuttora vigenti nonostante la "delegificazione" cui sono state sottoposte, nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti di chi sia soggetto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956. - V. la richiamata sentenza n. 427/2000. A.M.M.
Riguarda ancheart. 120 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - DINIEGO O REVOCA, DA PARTE DEL PREFETTO, PER CHI SIA, O SIA STATO, SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA, SALVI GLI EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO, SULLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SULLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLE MISURE DI SICUREZZA - CONSEGUENTE RICHIESTA, IN VIA PRINCIPALE, DI ELIMINAZIONE IN RADICE DELLE NORME IMPUGNATE E, IN VIA GRADATA, DI DIVERSA CONFORMAZIONE DELLE STESSE CON PRONUNCIA ADDITIVA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI PROCEDIMENTO INNANZI AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 Cost., delle disposizioni degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che prevedono rispettivamente il diniego e la revoca della patente di guida nei confronti di chi - tra le altre ipotesi - sia o sia stato sottoposto a una misura di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione. La questione e' stata infatti sollevata dal Magistrato di sorveglianza nel corso di un procedimento per l'accertamento della pericolosita' sociale di un condannato ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, instaurato a norma dell'art. 679 cod. proc. pen., nel quale la soluzione del promosso incidente non potrebbe spiegare alcuna influenza. Atteso che - come la Corte ha gia' rilevato nel decidere analoga questione - nella contestata disciplina del codice della strada la sottoposizione a una misura di sicurezza - al pari della sottoposizione a una misura di prevenzione o della dichiarazione di pericolosita' qualificata - costituisce un presupposto delle determinazioni amministrative (di competenza del prefetto) in tema di rilascio o revoca della patente, e pertanto il magistrato di sorveglianza non e', ne' puo' essere, in alcun modo chiamato a fare applicazione delle norme impugnate; norme che peraltro in nessun modo possono configurarsi quali aspetti del complessivo contenuto prescrittivo delle misure di sicurezza. - O. n. 253/1995, ma ved. anche S. n. 109/1983. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 120 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE - PRECLUSIONE AL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA O REVOCA DI QUELLA PRECEDENTEMENTE POSSEDUTA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA LEGISLATIVA - CARENZA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, lett. t), l. 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli), nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali, in quanto - posto che la disposizione impugnata prevede(va) la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che "sono state" sottoposte a misura di sicurezza; che tale previsione non trova riscontro nella legislazione previgente (artt. 82, comma 1, e 91, comma 13, n. 2, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), nella quale la revoca della patente era prevista nei confronti di coloro che fossero, e non che "fossero stati", sottoposti a misura di sicurezza; e che, trattandosi di una innovazione, questa dovrebbe potersi giustificare alla stregua dei principi e criteri direttivi posti in generale dalla legge di delegazione - nessun principio o criterio direttivo (nella logica, in senso lato, penalistica, che presiede alla misura della revoca della patente) risulta dalla legge di delegazione, ne' direttamente, ne' indirettamente per il tramite del riferimento agli impegni comunitari o internazionali assunti dallo Stato italiano (vedi Massima B). red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 120 Codice della strada
ORD. 253/95 CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - REVOCA PER MANCANZA DEI PRESCRITTI REQUISITI MORALI, IN SEGUITO A SOTTOPOSIZIONE ALLA MISURA DI SICUREZZA PERSONALE DELLA LIBERTA' VIGILATA - FACOLTA' DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI AUTORIZZARE L'USO DELLA PATENTE DI GUIDA PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO DEL SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE RISPETTO AL CONDANNATO SOTTOPOSTO ALLE MISURE DELLA LIBERTA' CONTROLLATA O DELLA SEMIDETENZIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO AL LAVORO E SUI PRINCIPI DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA COMPORTANTE SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Poiche' la legge attribuisce al magistrato di sorveglianza funzioni in tema (tra l'altro) di misure di sicurezza, tra le quali non rientra la revoca della patente - che e' di competenza di altra autorita' - l'attribuzione a tale giudice, tramite una pronuncia della Corte, di un potere nuovo che consenta allo stesso di autorizzare nei confronti delle persone sottoposte a misura di sicurezza personale l' uso della patente di guida, per comprovate esigenze lavorative, comporterebbe una scelta, in base a una serie di valutazioni discrezionali, sia dell''an' che nel 'quomodo', fra soluzioni nessuna delle quali costituzionalmente imposta, e come tale di esclusiva spettanza del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 120, primo comma, e 130, primo comma, del nuovo codice della strada approvato con d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 Cost.). - V. S. n 119/1994, punto 2 della motivazione, e O. n. 147/1989. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 120 Codice della strada