Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Condanna per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime. La sentenza n. 88 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata. ( Precedenti citati: ordinanze n. 203 del 2019, 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016 ).
Circolazione stradale - Condanna per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzioni amministrative accessorie - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca quale sanzione automatica - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 222, comma 3- ter , cod. strada, nella parte in cui prevede il divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Nel giudizio a quo non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa, in ipotesi applicata dal giudice penale. ( Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019 e ordinanza n. 203 del 2019 ).
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca in ipotesi di estinzione del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime a seguito di esito positivo della messa alla prova - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Difetto di rilevanza e omessa considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e omessa considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Verbania in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 6, lett. b ), n. 1), della legge n. 41 del 2016, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590- bis c.p. a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova. La questione è sollevata in via meramente ipotetica e astratta, sulla base della mera richiesta, formulata dall'imputato, di essere ammesso al rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il rimettente ha anche omesso di considerare il quadro normativo e giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, così minando irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento della questione di legittimità costituzionale in quanto, se il rimettente avesse considerato le norme del codice della strada e il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in caso di esito positivo della messa alla prova, non avrebbe ritenuto di dover applicare la sanzione amministrativa accessoria, ma avrebbe dovuto investire il prefetto, quale autorità competente a irrogare le sanzioni della sospensione e della revoca della patente di guida, ai sensi degli artt. 218 e 219 cod. strada ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019, n. 68 del 2019 e n. 91 del 2018 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, la questione è irrilevante e, dunque, inammissibile, se sollevata in via meramente ipotetica e astratta. ( Precedenti citati: sentenza n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 96 del 2014 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'omessa considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 59 del 2019, n. 136 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 92 del 2015 ).
sentenza 42/2020massima n. 41955 Riguarda ancheart. 1 legge 41/2016
Circolazione stradale - Condannati per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Revoca automatica della patente di guida - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Successiva sentenza di parziale accoglimento della questione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Massa, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte della condanna per il reato di cui all'art. 590- bis cod. pen. (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e per quello di cui all'art. 589- bis cod. pen (omicidio stradale). L'ordinanza di rimessione è priva di un'adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , mancando del tutto la descrizione della condotta contestata all'imputato e della colpa allo stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Inoltre, la sentenza n. 88 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, quarto periodo, della norma censurata, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i citati reati il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti specifiche. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2019 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza e rende le questioni manifestamente inammissibili. ( Precedenti citati: ordinanze n. 103 del 2019, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016 ).
sentenza 92/2020massima n. 43389 Circolazione stradale - Revoca della patente di guida a seguito di condanna per i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime - Divieto di nuovo conseguimento prima di cinque anni - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e eguaglianza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 3- ter , del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede, in caso di condanna per il reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, che non possa essere conseguita una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio principale, in cui è chiamato solo ad irrogare la sanzione amministrativa della revoca della patente in caso di condanna per i delitti indicati, mentre è in sede di contestazione dell'eventuale diniego del provvedimento amministrativo che può avere ingresso la censura di illegittimità costituzionale della norma che determina il periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente.
sentenza 88/2019massima n. 42542 Rilevanza della questione - Applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata - Ammissibilità della questione.
È ammissibile - sotto il profilo della rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, che prevede la revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede alla dichiarazione di responsabilità penale per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Al rimettente è demandata la pronuncia sulla revoca suddetta, essendo invece il successivo provvedimento prefettizio un mero atto amministrativo conseguenziale.
sentenza 88/2019massima n. 42544 Circolazione stradale - Revoca automatica della patente di guida in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Possibilità per il giudice di disporre, in alternativa, la sospensione della patente, allorché non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e proporzionalità - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589- bis (Omicidio stradale) e 590- bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589- bis e 590- bis cod. pen. La revoca automatica della patente di guida - prevista dalla disposizione censurata dal Tribunale di Torino per tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - si giustifica solo per le più gravi violazioni sanzionate come fattispecie aggravate dalla guida in stato di ebbrezza (oltre una determinata soglia di tasso alcolemico) o sotto l'effetto di stupefacenti, essendo questo un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; nelle altre ipotesi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità (sia quelle non aggravate, sia quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto degli artt. 589- bis e 590- bis cod. pen.), la previsione di una sanzione amministrativa fissa è, invece, intrinsecamente irragionevole e non compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità. In queste ipotesi, infatti, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare, secondo la gravità della condotta del condannato e tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, la sanzione meno afflittiva della sospensione della patente, in luogo della revoca della stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 22 del 2018 e n. 50 del 1980 ).
sentenza 88/2019massima n. 42548 Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano condannati per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità della pena e di uguaglianza - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Forlì in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a seguito di condanna per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime. L'ordinanza di rimessione è priva di un'adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del tutto la descrizione della condotta contestata all'imputato e della colpa allo stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; ciò anche considerando che, comunque, la sentenza n. 88 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.l.gs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta per i citati reati, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione. ( Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019; ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016 ).
Circolazione stradale - Condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzioni amministrative accessorie - Automaticità della revoca della patente di guida - Denunciata irragionevolezza e contrarietà al principio di eguaglianza - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Brescia, dal GIP del Tribunale di Grosseto, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Verbania, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime. La sentenza n. 88 del 2019, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato in parte qua l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che le questioni sono divenute prive di oggetto. ( Precedenti citati: ordinanze n. 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 del 2017 n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016 ).
Circolazione stradale - Condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzioni amministrative accessorie - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca - Denunciata irragionevolezza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verbania, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 222, comma 3- ter , cod. strada, nella parte in cui prevede l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Nel giudizio penale non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa in ipotesi applicata dal giudice penale. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2019 ).
Circolazione stradale - Condannati per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Patente di guida - Automaticità della revoca - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, individualizzazione del trattamento penale, nonché degli obblighi convenzionali derivanti dalla CEDU - Sopravvenuta carenza di oggetto per effetto di dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pisa, Verbania e Rimini in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e all'art. 1 prot. addiz. CEDU - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui fa automaticamente conseguire alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589- bis (Omicidio stradale) e 590- bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., la revoca della patente di guida. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non prevede che, nelle ipotesi anzidette, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589- bis e 590- bis cod. pen. Non ricorrendo tali circostanze aggravanti in alcuno dei giudizi a quibus, non sussiste più il rigido automatismo dell'applicazione della revoca della patente, sanzione accessoria di natura amministrativa, potendo il giudice disporre la sospensione della stessa secondo la gravità della condotta del condannato e tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada. ( Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019; ordinanze n. 203 del 2019, n. 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016 ).
Circolazione stradale - Revoca della patente di guida a seguito di condanna per i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime - Divieto di nuovo conseguimento prima di cinque anni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di individualizzazione del trattamento penale, degli obblighi convenzionali derivanti dalla CEDU - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pisa e Rimini in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e all'art. 1 prot. addiz. CEDU - dell'art. 222, comma 3- ter , del d.lgs. n. 285 del 1992, in base al quale, nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida in conseguenza dei reati di cui agli artt. 589- bis (Omicidio stradale) e 590- bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Nel giudizio penale non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa in ipotesi applicata dal giudice penale. ( Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019; ordinanza n. 203 del 2019 ).
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Pretesa accessorietà della sanzione a sentenza declaratoria di responsabilita' penale e conseguente incompatibilita' con l'applicazione della pena su richiesta - Erroneità di tale assunto - Collegamento della sanzione all'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente sulla base di eguali considerazioni, e' stata dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 218, commi primo, secondo e quinto dello stesso decreto legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, denunziati, in riferimento agli artt. 101, 112 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che imporrebbero al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa accessoria, anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti. - V. ordinanze nn. 264/1999 e 25/1999.
Riguarda ancheart. 133 Codice penaleart. 445 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 218 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - REATI DI GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL E DI GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO COMPORTANTE L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - APPLICABILITA' AUTOMATICA DI TALE SANZIONE IN IPOTESI DI RITO DI "PATTEGGIAMENTO", EX ART. 444 COD. PROC. PEN. - CONSEGUENTE PRECLUSIONE, PER IL GIUDICE, DI VALUTAZIONI NEL MERITO - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA FINO A CONDANNA DEFINITIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che imporrebbe al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in quanto la sanzione amministrativa di cui all'art. 222 non costituisce ne' una pena accessoria, ne' una misura di sicurezza, ne', propriamente, un effetto penale della sentenza di condanna e, dunque, non presuppone (logicamente o normativamente) la declaratoria di responsabilita' penale, attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico, di certo compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen.; ed in quanto la diversa natura della sanzione amministrativa rispetto alla pena giustifica la diversita' di disciplina legislativa. - S. n. 373/1996; O. nn. 420/1987; 89/1997, 184/1997, 190/1997, 422/1997; 235/1998 e 313/1998.
sentenza 25/1999massima n. 24430 CIRCOLAZIONE STRADALE - REATI COMPORTANTI LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - APPLICABILITA' D'UFFICIO DI TALE SANZIONE ANCHE NELLA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 444 COD. PROC. PEN. - CONTESTATA PRECLUSIONE, PER IL GIUDICE, DI VALUTAZIONI DI MERITO, AL FINE DI DETERMINARE LA DURATA DELLA SOSPENSIONE E, PER L'IMPUTATO, DI PROPORRE, AL RIGUARDO, IMPUGNAZIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INDEFETTIBILITA' DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 Cost., dell'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 218, commi 1, 2 e 5, dello stesso decreto legislativo, all'art. 133 cod. pen., e agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida debba essere applicata dal giudice anche con la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti. Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', infatti, la sospensione della patente prevista dall'art. 222 cod. strada - la cui durata, secondo il diritto vivente, va fissata, in base ai parametri di cui all'art. 218 stesso codice, tra il minimo e il massimo di legge - non presuppone, logicamente o normativamente - come la Corte ha gia' affermato - la declaratoria di responsabilita' penale attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico: accertamento sicuramente compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen.. E d'altra parte la liberta' nella scelta del procedimento di cui all'art. 444 citato e la discrezionalita' nella valutazione prognostica degli effetti conseguenti a tale scelta escludono che la mancata impugnabilita' per vizi di merito della determinazione giudiziale della durata della sospensione della patente di guida costituisca lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. - V. O. n. 25/1999.
Riguarda ancheart. 218 Codice della stradaart. 133 Codice penaleart. 445 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penale