Art. 269 c.p.c.Chiamata di un terzo in causa

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[1]((Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte deve provvedere mediante citazione a comparire alla prima udienza, osservati i termini stabiliti nell'art. 163-bis.

[2]Il giudice istruttore, quando ne e' richiesto nella prima udienza, puo' concedere un termine per la chiamata del terzo, fissando all'uopo una nuova udienza.

[3]La parte che chiama un terzo deve depositare la citazione entro il termine di cui all'art. 165, mentre il terzo puo' costituirsi a norma dell'art. 166 o all'udienza)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art269 · fonte su Normattiva