Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum dall'esame complessivo dell'ordinanza di rimessione - Duplice capo di censura - Scrutinio prospettato non in combinato disposto, ma in termini gradatamente sequenziali di entrambe le disposizioni.
Laddove il giudice a quo prospetta le questioni di legittimità costituzionale riferendole all'art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., sia in sé considerato, sia in combinato disposto con l'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., può ritenersi, ad un esame complessivo dell'ordinanza di rimessione, che in realtà egli censuri gradatamente entrambe le predette disposizioni.
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Spese processuali - Rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa o transattiva del giudice - Comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in materia di lavoro, nonché dei principi convenzionali relativi al diritto a un equo processo, e di quelli dell'Unione europea concernenti il divieto di non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nonché agli artt. 21 e 47 CDFUE - dell'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., in base al quale il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. La disposizione censurata non pone un ostacolo al lavoratore, pur parte "debole" del rapporto, all'accesso e alla piena realizzazione della tutela giurisdizionale, limitandosi ad ampliare il novero delle ipotesi nelle quali il giudice, motivatamente, può compensare, a fronte di una condotta comunque ingiustificata della parte, le spese di lite. Inoltre, la possibilità del giudice di vagliare in modo simmetrico la condotta di entrambe le parti in causa, e non del solo lavoratore, per la statuizione sulle spese di lite - in vista di un'eventuale compensazione e non già di una condanna esclusivamente della parte vittoriosa al pagamento delle stesse - rispetto all'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa, esclude ogni forma di potenziale discriminazione in danno del lavoratore. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2018, n. 77 del 2007 e n. 190 del 1985 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, sebbene il principio victus victori , espresso dalla prima parte dell'art. 91 cod. proc. civ., costituisca un completamento del diritto di azione in giudizio sancito dall'art. 24 Cost., laddove evita che le spese del giudizio vengano poste a carico della parte che ha ragione, tuttavia esso, pur di carattere generale, non è assoluto ed inderogabile, rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di modulare l'applicazione della regola generale secondo cui alla soccombenza nella causa si accompagna la condanna al pagamento delle spese di lite. Ed infatti, proprio nella conformazione degli istituti processuali, nella quale rientra la disciplina delle spese del processo, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2020, n. 47 del 2020, n. 271 del 2019, n. 97 del 2019, n. 225 del 2018, n. 77 del 2018, n. 45 del 2018, n. 196 del 1982; ordinanza n. 3 del 2020 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la qualità di «lavoratore» della parte che agisce (o resiste), nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente - pur nell'ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale - per derogare al generale canone di par condicio processuale espresso dal secondo comma dell'art. 111 Cost., e ciò vieppiù tenendo conto della circostanza che la situazione di disparità in cui, in concreto, venga a trovarsi la parte «debole» trova un possibile riequilibrio, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 24 Cost., in «appositi istituti» diretti ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. ( Precedente citato: sentenza n. 77 del 2018 ).
Processo civile - Rito del lavoro - Mutamento della persona fisica del giudice - Rinnovazione dell’assunzione delle prove, emissione della sentenza da parte del giudice che ha provveduto all’istruzione, nullità della sentenza pronunciata da giudice diverso - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di disciplina rispetto al processo penale, lesione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell’ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell’assunzione delle prove, l’emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all’istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest’ultimo. Premesso, infatti, che i modelli del processo civile e di quello penale, per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna comparazione e che le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo, non risulta compromessa la garanzia di cui all'art. 24 Cost. dal fatto che la decisione della controversia venga presa non da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione della causa, posto che quest'ultimo ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall’art. 421 del codice di rito, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide. – Sulla non comparabilità dei modelli del processo civile e di quello penale, v. le richiamate ordinanze n. 426/1998 e n. 286/2003.
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - PENDENZA DI TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI - UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA - CRITERI GIUSTIFICATIVI DEL RINVIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDIPENDENZA DEL GIUDICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DIVIETO DI "UDIENZE DI MERO RINVIO" - SUPPOSTA APPLICABILITA' ALL'IPOTESI DI RINVIO CHIESTO PER PENDENZA DI TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDIPENDENZA DEL GIUDICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il divieto di concessione di "udienze di mero rinvio", sancito dall'art. 420, primo ed ultimo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533) - pur se lo si ritiene applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della controversia -, non viola: l'art. 3 Cost., perche' diversi sono i dettami sistematici cui si ispirano il rito ordinario e il rito speciale del lavoro; ne' l'art. 24, primo e secondo comma, perche'la pendenza di trattative stragiudiziali costituisce motivo che giustifica il rinvio "non mero" della udienza di discussione; ne', tantomeno, gli artt. 101 e segg., perche' il giudice del lavoro non cessa di essere soggetto alla legge se applica le disposizioni del rito speciale, cosi' come novellate nel 1973; esulando, peraltro, dai compiti del giudice, chiamato ad esercitare il proprio magistero, la constatazione della scarsita' dei mezzi che non consente di applicare in toto i principi della concentrazione e dell'immediatezza, cui e' informata la predetta legge n. 533 del 1973. Mentre non va trascurato che alla medesima legge fa capo la maggior parte della legislazione emanata negli ultimi anni. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri richiamati - della questione di legittimita' costituzionale del detto art. 420, primo ed ultimo comma, la' dove sancisce il divieto di concessione di "udienza di mero rinvio" nello svolgimento del processo del lavoro: divieto ritenuto dal giudice rimettente applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della vertenza).
LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - INTERVENTO VOLONTARIO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI FISSARE UNA NUOVA UDIENZA - INSUSSISTENZA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - LESIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La diversita` di disciplina nel rito del lavoro dell'intervento volontario ex art. 419 c.p.c. e dell'intervento ex artt. 102, 106 e 107 c.p.c. richiamato dall'art. 420 c.p.c. non appare giustificata sussistendo identica esigenza di garantire il diritto di difesa delle parti originarie sia nei confronti dell'interveniente volontario che di quello coatto, che del litisconsorte necessario pretermesso. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 419 c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero), una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria; e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Riguarda ancheart. 107 Codice di procedura civileart. 419 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civileart. 415 Codice di procedura civileart. 267 Codice di procedura civileart. 418 Codice di procedura civilee altri 1
PROCESSO CIVILE - RITO DEL LAVORO - GENERICA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 416, ULTIMO COMMA, 420 PRIMO ED ULTIMO COMMA, 421, TERZO COMMA, 424 E 431, PRIMO ED ULTIMO COMMA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.
sentenza 10/1979massima n. 11466 Riguarda ancheart. 421 Codice di procedura civileart. 424 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civileart. 431 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - DISCIPLINA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 13/1977.
sentenza 36/1978massima n. 16170 Riguarda ancheart. 1 legge 533/1973
PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ARTT. 418 E 420, COMMI PRIMO E QUINTO (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - DISCIPLINA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ASSUNTA NON EQUIPARABILITA' DELLA POSIZIONE DELL'ATTORE IN RICONVENZIONE E DI QUELLA DEL CONVENUTO QUANTO ALLE RISPETTIVE ATTIVITA' DIFENSIVE - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Anche nel nuovo rito del lavoro, cosi' come nel processo ordinario, per il simmetrico rovesciamento della posizione delle parti che si verifica in seguito alla proposizione di domanda riconvenzionale, la disciplina dell'attivita' difensiva dell'attore, nei riguardi della riconvenzionale, in mancanza di una specifica completa regolamentazione, si ricava, per via di analogia (e nei limiti, ovviamente, delle specifiche modalita' che la fattispecie impone), dalla disciplina relativa all'attivita' processuale del convenuto rispetto alla domanda principale. Con specifico riguardo al rito del lavoro, cio' equivale a dire che l'attore nei cui confronti sia proposta domanda riconvenzionale ha in sostanza gli stessi poteri e, correlativamente, incorre (quanto al loro esercizio) nelle stesse preclusioni, che l'art. 416 prevede per il convenuto, con l'unica differenza, sul piano formale, che il termine di riferimento e', per il convenuto in riconvenzione, non gia' l'udienza fissata ex art. 415, bensi' la nuova udienza, la cui fissazione deve essere richiesta contestualmente alla proposizione della riconvenzionale, in base al peculiare meccanismo apprestato dall'art. 418. Pertanto non e' fondata, nei confronti dello stesso articolo 418, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sull'erroneo presupposto della non equiparabilita' di tali posizioni. Ed e' anche infondata la questione, proposta in base allo stesso erroneo presupposto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 420, commi primo e quinto, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973) per pretesa violazione del diritto di difesa dell'attore, nella parte in cui, relativamente alla riconvenzionale contro di lui proposta, subordinano la sua attivita' defensionale alle condizioni stabilite per l'emendatio e la richiesta di nuove prove in udienza.
Riguarda ancheart. 1 legge 533/1973art. 418 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, NELLE DISPOSIZIONI IN CUI MODIFICA GLI ARTT. 416, 420, QUINTO E SETTIMO COMMA, E 429 DEL COD. PROC. CIVILE ED ALTRA NORMA NON INDIVIDUATA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ACCERTAMENTO DELLA RILEVANZA - DIFETTA IN MANIERA ASSOLUTA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, 420, quinto e settimo comma, e 429 cod. proc. civ. ed altra norma non individuata, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle predette questioni.
Riguarda ancheart. 1 legge 533/1973art. 416 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 414, SECONDO E TERZO COMMA, 418, PRIMO COMMA, 420, PRIMO E QUINTO COMMA, 423, SECONDO COMMA, E 431, PRIMO E ULTIMO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 414, secondo e terzo comma, 418, primo comma, 420, primo e quinto comma, 423, secondo comma, 431, primo e ultimo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - non avendo il giudice a quo motivato in ordine alla rilevanza della dedotta questione.
Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civileart. 431 Codice di procedura civileart. 423 Codice di procedura civileart. 418 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973