Art. 657 c.p.c.Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

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[1]((Il locatore o il concedente puo' intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali)).

[2]Puo' altresi' intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtu' del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, e' esclusa la tacita riconduzione.

Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 18 ottobre 2022 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art657 · fonte su Normattiva