Art. 9 c.p.c.Competenza del tribunale

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[1]Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza del conciliatore o del pretore.

[2]Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art9 · fonte su Normattiva