Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza di appello che riforma quella di primo grado - Conseguenti obblighi restitutori - Espressa statuizione di condanna alla restituzione - Necessità - Formulazione di tale domanda in appello o in separato giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il solvens attivi un autonomo giudizio, ovvero formuli in sede di gravame, per evidenti ragioni di economia processuale e analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2, e 402, comma 1, c.p.c., un'apposita domanda in tal senso. (Nella specie, la S.C., ha rilevato che il ricorrente aveva formulato, nell'ambito di un precedente giudizio avente ad oggetto il merito della controversia, uno specifico motivo di impugnazione sulla questione delle spese versate in esecuzione della sentenza di primo grado e non rimborsate, sicché la promozione di un autonomo giudizio costituiva un inutile dispendio di attività processuale, sanzionato con la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 1515/2026Sez. 3Rv. 677572-02
Riguarda ancheart. 316 Codice di procedura civileart. 402 Codice di procedura civileart. 474 Codice di procedura civile
Precedenti: 640323-01, 649665-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Condanna alle spese - Principio della soccombenza - Requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - Rilevanza - Fattispecie.
In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente, avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., delle spese della consulenza tecnica d'ufficio).
Cass. civ. n. 32590/2025Sez. LRv. 677148-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 445 Codice di procedura civile
Precedenti: 640850-01, 640029-01
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE Cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali - Cogenza dell'art. 2668 c.c. dopo la pronuncia della Corte cost. n. 143 del 2022 - Equipollenza della cassazione con rinvio della sentenza di appello al passaggio in giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cui cogenza è stata confermata da Corte cost. n. 143 del 2022, la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali può essere disposta a seguito di ordine giudiziale con sentenza passata in giudicato, alla quale non può equivalere la cassazione con rinvio della sentenza di appello, venendo altrimenti vanificato l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda con cui il legislatore ha voluto evitare che la durata del processo sia di pregiudizio per l'attore. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato illegittimo il diniego di cancellazione della trascrizione relativo a una domanda che il giudice del rinvio aveva implicitamente rigettato, avendone accolto un'altra, ad essa alternativa e anch'essa trascritta).
Cass. civ. n. 30132/2025Sez. 2Rv. 676318-02
Riguarda ancheart. 2652 Codice civileart. 2653 Codice civileart. 2668 Codice civileart. 383 Codice di procedura civile
Precedenti: 638854-01, 616398-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Conformità tra proposta e decisione - Declaratoria di inammissibilità del ricorso anche per altra ragione non contemplata nella proposta - Irrilevanza - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione, la conformità della decisione alla proposta di definizione - che, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., del ricorrente che abbia richiesto la decisione - sussiste anche quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondata anche su una ragione aggiuntiva (nella specie, la tardività della notifica del ricorso) rispetto a quella posta a fondamento della proposta medesima.
Cass. civ. n. 29708/2025Sez. URv. 676991-01
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura civile
Precedenti: 671987-01, 673504-05, 674941-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica a una delle parti al mero scopo di litis denuntiatio - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente, distrattario nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fattispecie.
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite. (Nella specie, la S.C., investita dell'impugnazione di una sentenza, emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, di condanna della parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria in favore dell'altra, ha dichiarato irripetibili le spese richieste per detta fase dai legali dell'intimata a titolo di litis denuntiatio, in quanto gli stessi, costituitisi quali controricorrenti nel giudizio di legittimità, non potevano considerarsi contraddittori rispetto al capo di condanna ex art. 96 c.p.c., essendo già stata disposta a loro favore dalla corte territoriale la distrazione delle spese relative al rinvio).
Cass. civ. n. 28032/2025Sez. 2Rv. 676045-01
Riguarda ancheart. 332 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civileart. 370 Codice di procedura civileart. 385 Codice di procedura civileart. 93 Codice di procedura civile
Precedenti: 667313-01
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Danni da illegittima esecuzione di sanzione disciplinare notarile - Domanda risarcitoria - Proponibilità in autonomo giudizio - Esclusione - Proposizione in seno al giudizio di impugnazione della sanzione - Necessità - Fattispecie. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE In genere.
La domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni patiti in conseguenza dell'esecuzione di una sanzione disciplinare notarile non può essere proposta in un giudizio distinto da quello relativo all'impugnazione della stessa, dovendo essere azionata in quest'ultimo ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.. (Nella specie, la S.C., in un caso in cui la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività per un anno era stata successivamente ridotta a sei mesi in sede di reclamo ex art. 158 l. not., ha dichiarato inammissibile la domanda, formulata dal notaio interessato in un distinto processo, volta al risarcimento dei danni derivatigli dalla subitanea esecuzione della sanzione da parte del Consiglio notarile, in pendenza del termine per il reclamo suddetto e senza attendere l'esito del relativo giudizio)
Cass. civ. n. 27162/2025Sez. 3Rv. 676814-01
Riguarda ancheart. 158 legge 89/1913art. 26 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 667833-01, 669750-01, 662368-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Differenze. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.
Dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.: tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma é diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata.
Cass. civ. n. 19641/2025Sez. 1Rv. 675234-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 380 Codice di procedura civile
Precedenti: 668850-01, 670894-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Successiva rinuncia al ricorso - Ammissibilità - Art. 96, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
In tema di giudizio di cassazione, la parte che abbia formulato rituale istanza di decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., può successivamente rinunciare al ricorso, senza poter essere condannata, in tal caso, al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.
Cass. civ. n. 18671/2025Sez. 3Rv. 675896-01
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura civileart. 390 Codice di procedura civile
Precedenti: 674941-01, 675088-01, 652288-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c.
(nel testo antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024) - Istanza di decisione priva di procura speciale successiva alla proposta - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi cui si applica la formulazione dell'art. 380-bis c.p.c. antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024, se l'istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio dev'essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c. - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) e non va applicato il disposto dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 380-bis c.p.c., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita "in conformità alla proposta", atteso che l'esito del giudizio prescinde dalle ragioni di questa.
Cass. civ. n. 14986/2025Sez. URv. 674883-03
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura civileart. 3 d.lgs. 164/2024art. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 673748-02, 673074-01, 672536-01
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE Richiesta di risarcimento del danneggiato - Scadenza del termine per la formulazione di proposta di risarcimento - Inerzia dell'assicuratore - Conseguente domanda di adempimento coattivo - Esclusione - Ragioni - Effetti di tale inerzia. · ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE In genere. 243 <!-- pag. 244 --> In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, a seguito di richiesta di risarcimento del danneggiato, la scadenza dei termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2, c.ass. senza formulazione della proposta di risarcimento dell'assicuratore e senza comunicazione delle ragioni del diniego, non giustifica la proposizione di una domanda di condanna all'adempimento coattivo del relativo obbligo, atteso che l'ordinamento ricollega all'inerzia dell'assicuratore esclusivamente la possibilità per il danneggiato di far valere la pretesa risarcitoria in sede giudiziale, salvi, sul piano amministrativo, gli accertamenti dell'IVASS ex artt. 7 e 148, comma 10, c.ass., nonché, sul piano civilistico, la responsabilità dell'assicuratore per ritardo nel pagamento ex art. 1219 c.c. e infine, sul piano processuale, la sua eventuale responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c., ove ne sussistano i presupposti all'esito del giudizio.
Cass. civ. n. 14691/2025Sez. 3Rv. 674987-01
Riguarda ancheart. 7 Codice delle assicurazioni private.art. 148 Codice delle assicurazioni private.art. 1219 Codice civile
Precedenti: 665113-02, 672908-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità aggravata - Estraneità del fatto fondante l'abuso - Valorizzazione - Esclusione - Fattispecie.
In materia di responsabilità aggravata, ai fini dell'accertamento dell'abuso del processo non può essere valorizzato un fatto estraneo all'ambito del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva fondato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. sulla ritenuta consapevolezza in capo alla ricorrente di un presunto credito privilegiato di lavoro vantato verso la procedura fallimentare, pur essendo elemento estraneo all'oggetto del giudizio, che verteva su un indennizzo per equa riparazione ex l. n. 89 del 2001).
Cass. civ. n. 13863/2025Sez. 2Rv. 674971-01
Precedenti: 642582-01
PROVA CIVILE - IN GENERE Preclusioni istruttorie - Successiva produzione di un documento - Termine per controdedurre e articolare prova contraria - Necessità - Documento già conosciuto o maliziosamente nascosto all'avversario - Conseguenze.
La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.
Cass. civ. n. 12636/2025Sez. 3Rv. 675332-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 183 Codice di procedura civileart. 171 Codice di procedura civileart. 88 Codice di procedura civile
Precedenti: 663244-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. - Istanza di decisione - Rimessione alla pubblica udienza per questione di rilievo nomofilattico - Conformità della decisione definitiva alla proposta - Esclusione - Conseguenze.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rimessione alla pubblica udienza - fissata in esito all'adunanza camerale conseguente ad istanza del ricorrente e in considerazione della riscontrata necessità di esaminare una questione di rilievo nomofilattico - esclude la conformità della decisione definitiva all'iniziale proposta e, perciò, non può farsi applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Cass. civ. n. 560/2025Sez. 3Rv. 673504-05
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura civile
Precedenti: 673074-01
IMPUGNAZIONI CIVILI. - Sentenza di primo grado - Rigetto nel merito - Mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado - Giudicato implicito - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di appello.
La Sezione Terza civile, con riferimento ad un giudizio in cui una domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. era stata formulata dalla parte solo in seguito alla definizione del processo in cui la condotta asseritamente dannosa si era manifestata, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa.
Cass. civ. n. 17925/2024Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).