Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Thema decidendum - Individuazione dell'oggetto della questione incidentale - Riferimento alle premesse e al dispositivo dell'ordinanza di rimessione.
Benché le ordinanze di rimessione facciano ripetuti riferimenti in motivazione ad altri procedimenti in materia di misure cautelari, il dispositivo e le premesse delle ordinanze stesse rendono palese che le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce riguardano solo il procedimento di riesame delle misure cautelari coercitive, regolato dall'art. 309 cod. proc. pen., e segnatamente la previsione dello svolgimento di esso in camera di consiglio senza la presenza del pubblico, ai sensi degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen.
Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penale
Rilevanza della questione incidentale - Presupposto interpretativo non implausibile - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen. È quanto meno non implausibile la tesi del rimettente secondo cui la richiesta di udienza pubblica - dalla cui presentazione dipende la rilevanza - non è atto personale dell'imputato e può dunque promanare, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen., anche dal difensore, come è avvenuto nei procedimenti a quibus. ( Precedente citato: sentenza n. 214 del 2013, secondo cui l'avvenuta presentazione della richiesta di udienza pubblica da parte dell'interessato è condizione di rilevanza attuale delle questioni di costituzionalità delle norme che escludono il giudizio in forma pubblica ).
Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata violazione della garanzia di pubblicità dei procedimenti giudiziari sancita dalla CEDU - Diversità della norma interposta convenzionale rispetto a quella ipotizzata dal rimettente - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. La "norma interposta" ricavabile dalla CEDU, destinata ad integrare il parametro costituzionale evocato, è di segno diverso da quello ipotizzato dal rimettente, in quanto - secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo specificamente attinente al procedimento di verifica della legittimità della detenzione ante iudicium della persona indiziata di un reato - la Convenzione non esige, in via di principio, che le relative udienze siano aperte al pubblico. In particolare, l'art. 5, par. 4, CEDU - il quale, prevedendo specifiche garanzie procedurali per le questioni in materia di privazione della libertà, si pone come lex specialis rispetto all'art. 6, par. 1, CEDU - richiede un'udienza per il riesame della legalità della carcerazione preventiva, ma non impone, come regola generale, che detta udienza sia pubblica (pur senza escluderne l'esigenza in determinate circostanze), e ciò in quanto il requisito della pubblicità non rientra nel "nocciolo duro" delle garanzie inerenti alla nozione di "equità", nello specifico contesto dei procedimenti in materia di detenzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2010, n. 135 del 2014, n. 97 del 2015 e n. 109 del 2015, che - in linea con le indicazioni della Corte di Strasburgo o in estensione di esse - hanno introdotto la facoltà degli interessati di chiedere lo svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, del procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza, del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza e del procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca in sede esecutiva ). Le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione - integrano, quali norme interposte, l'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui tale parametro costituzionale impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2015, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007 ).
Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata violazione della pubblicità dei procedimenti giudiziari inerente alla garanzia del giusto processo - Insussistenza - Ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost. - degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. Posto che la norma costituzionale sul "giusto processo" non impone in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo di procedimento giudiziario e di ogni fase di esso, la scelta di escludere la pubblicità delle udienze di riesame costituisce frutto di un ragionevole esercizio della discrezionalità che al legislatore compete in materia. Il riesame costituisce, infatti, un procedimento incidentale non inerente al merito della pretesa punitiva e preminentemente cartolare, che si inserisce in un impianto processuale più ampio, entro il quale il principio di pubblicità trova il suo "naturale" sbocco, satisfattivo della relativa esigenza costituzionale, nella fase dibattimentale. Inoltre, ove esperito (come nei casi oggetto dei giudizi a quibus) nel corso della fase delle indagini preliminari, il procedimento di riesame pone anche problemi di tutela della segretezza cosiddetta esterna degli atti di indagine. ( Precedenti citati: sentenza n. 80 del 2011, sull'esigenza di controllo diretto del pubblico soprattutto sulle attività di acquisizione della prova orale-rappresentativa; sentenze n. 135 del 2014 e n. 93 del 2010, secondo cui l'idoneità del procedimento a incidere in modo definitivo su beni dell'individuo conferisce specifico risalto alle esigenze cui è preordinato il principio di pubblicità delle udienze. )
Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento dei soggetti coinvolti nel procedimento di riesame rispetto a quelli coinvolti nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e di misure di sicurezza - Insussistenza - Non omogeneità delle situazioni poste a raffronto - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. Non sussiste irragionevole disparità di trattamento dei soggetti coinvolti nel procedimento di riesame, rispetto a quelli coinvolti nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e di misure di sicurezza, poiché - diversamente dal primo - quelli evocati a tertia comparationis sono procedimenti autonomi, nei quali il giudice di merito è chiamato ad esprimere, all'esito di un'attività di acquisizione probatoria e senza particolari esigenze di speditezza, giudizi definitivi in ordine al thema decidendum, né vi è altra sede nella quale il controllo diretto del pubblico sull'amministrazione della giustizia può trovare attuazione. Ancora più evidente è la disomogeneità - quanto all'esigenza di rispetto del principio di pubblicità - del procedimento di riesame rispetto al giudizio abbreviato e al giudizio ordinario, nei quali, a differenza che nel primo, si discute della decisione sul merito dell'accusa penale, sede elettiva di esplicazione del principio di pubblicità.
Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento in camera di consiglio - Obbligo di depositare gli atti e facoltà dell'indagato di estrarne copia - Ritenuta esclusione - Conseguente, lamentata, lesione del diritto di difesa, in violazione della direttiva della legge delega relativa alla partecipazione, su base paritaria, dell'accusa e della difesa in ogni stato o grado del procedimento - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 127 del codice di procedura penale - nella parte in cui non prevede, all'esito della procedura camerale, l'obbligo di depositare il fascicolo delle indagini preliminari nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari e la facoltà dell'indagato di estrarne copia - sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 76 della Costituzione in relazione alla direttiva di delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, numero 3, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, per erroneità del presupposto interpretativo, atteso che l'articolo 127 comporta implicitamente l'obbligo di depositare gli atti, trasmessi ai fini della decisione da assumere nel procedimento camerale, e il connesso diritto delle parti di prenderne visione. - Sulla facoltà delle parti di estrarre copia degli atti depositati, sentenza n. 192/1997 e ordinanza n. 213/2000. A.G.
PROCESSO PENALE - MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELL'INTERROGATORIO DEL DETENUTO - USO DEI MEZZI DI RIPRODUZIONE FONOGRAFICA O AUDIOVISIVA - ESCLUSIONE DELL'INTERROGATORIO SVOLTO IN UDIENZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - REIEZIONE DELLA CONVALIDA - NORMA APPLICABILE IN UNA FASE PROCESSUALE ESAURITA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 127, comma 10, e 141-bis cod. proc. pen., in quanto, avendo ad oggetto norme applicabili in una fase processuale ormai esaurita, difetta del requisito della pregiudizialita' e rilevanza (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale, concernente la disciplina della verbalizzazione dell'interrogatorio delle persone detenute o arrestate e' stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari, dopo che questi aveva emesso un provvedimento di mancata convalida dell'arresto, per l'impossibilita' di procedere ad interrogatorio degli arrestati ai sensi dell'art. 391 cod. proc. pen.). - v. S. nn. 485/1995 e 262/1995. red.: F. Mangano
sentenza 49/1996massima n. 22172 Riguarda ancheart. 141-bis Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE: CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE) - RICHIESTA DI RIESAME - SOTTOPOSIZIONE CONTESTUALE DELL'IMPUTATO, ANCHE SE IN RELAZIONE AD ALTRO PROCEDIMENTO, AL DIVIETO DI COMUNICARE CON IL PROPRIO DIFENSORE - MANCATA PREVISIONE DEL RINVIO DELLA UDIENZA E DEL DECORSO 'EX NOVO' DEL TERMINE PER LA DECISIONE SULLA RICHIESTA DI RIESAME DALLA DATA IN CUI IL GIUDICE RICEVE COMUNICAZIONE O COMUNQUE ACCERTA LA CESSAZIONE DEL SUDDETTO DIVIETO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INFONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 101 disp. attuaz. cod. proc. pen. - che, nel prevedere le ipotesi in cui il termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di riesame, fissato dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., decorre, o riprende a decorrere, da data diversa e successiva rispetto a quella di ricezione degli atti da parte del tribunale, non contempla anche il caso dell'imputato il quale, avendo chiesto il riesame, sia stato raggiunto, prima della udienza fissata per la decisione su tale istanza, da nuovo provvedimento restrittivo accompagnato da divieto temporaneo di colloquio con i difensori - in quanto - sulla base del principio secondo cui fra piu' interpretazioni possibili della stessa norma va preferita quella che consente di dare ad essa un significato conforme o non in contrasto con la Costituzione; e posto che fra i diritti inerenti alla effettiva difesa dell'imputato vi e' certamente quello di conferire con il proprio difensore e quello di quest'ultimo di conferire con il proprio assistito al fine di un'efficace dispiegamento della sua attivita' - deve accogliersi una interpretazione dell'art. 127, comma 4, cod. proc. pen. (e, conseguentemente, dell'art. 101, comma 1, disp. attuaz. cod. proc. pen., che all'art. 127, comma 4, del codice fa richiamo) secondo cui costituisce legittimo impedimento dell'imputato, per gli effetti di cui alle indicate norme, l'impossibilita' per il medesimo di conferire con il proprio difensore, a causa di un concomitante provvedimento di differimento dell'esercizio del diritto al colloquio adottato, nell'ambito di diverso procedimento, ai sensi dell'art. 104, comma 3, dello stesso codice; e secondo cui l'impedimento sussiste anche quando sia il difensore a lamentare l'impossibilita', a causa del temporaneo divieto di colloquio, di conferire con l'imputato ai fini dello svolgimento della sua attivita' di difesa, nel qual caso spettera' all'imputato o al suo difensore (ex art. 99 cod. proc. pen.) far valere l'impedimento consentendo in tal modo che l'udienza venga rinviata, a norma dell'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., ed il termine per decidere differito ai sensi dell'art. 101 disp. attuaz. cod. proc. pen. - S. nn. 45/1991, 121/1994, 19/1995, 98/1996; O. n. 126/1993. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penaleart. 104 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECISIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SULLA RICHIESTA DI DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI INTERCETTAZIONI RITENUTE NON NECESSARIE PER IL PROCEDIMENTO - NORMATIVA PREVISTA AL RIGUARDO - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA NEL SENSO CHE, ANCHE QUANDO LA RICHIESTA DI DISTRUZIONE SIA AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO CONTESTUALMENTE ALLA ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE, DEBBA APPLICARSI IL RITO CAMERALE IN CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI IN MATERIA DALLA LEGGE DI DELEGA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', FRA INTERCETTATI E NON INTERCETTATI, PER ESSERE CONSENTITO SOLO I PRIMI, E NON AI SECONDI, DI ESSERE INFORMATI DELLE INDAGINI A LORO CARICO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 463/1994. red.: S.P.
sentenza 37/1995massima n. 21210 Riguarda ancheart. 269 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA DEGLI STESSI, CON ORDINANZA DEL GIUDICE, SU RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - INAPPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE PER IL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RAFFRONTO ALLE IPOTESI, ANCHE DI MINOR RILIEVO, PER CUI IL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO E' PREVISTO, E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA IN QUANTO, SULLA BASE DELLE PREVISIONI GIA' CONTENUTE NELLA NORMA E DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE IN MATERIA, ANCHE NELLA FATTISPECIE 'DE QUA' DEVE RITENERSI EGUALMENTE ASSICURATO UN EFFETTIVO, ANCHE SE SEMPLIFICATO, CONTRADDITTORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', la inapplicabilita' - confermata da consolidata giurisprudenza - delle disposizioni dell'art. 127 cod. proc. pen. per il procedimento in camera di consiglio, alla decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini della custodia cautelare - riguardo alla quale, per evidenti ragioni di celerita', l'impugnato art. 305, comma 2, si limita a prescrivere che siano sentiti il pubblico ministero e il difensore - non impedisce che le essenziali esigenze di un effettivo, anche se necessariamente semplificato, contraddittorio, siano egualmente salvaguardate. Infatti, in base ai principi affermati in proposito, da ultimo, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, sulla scia di altre pronunce dello stesso giudice di legittimita', deve ritenersi - con una interpretazione della norma aderente al dettato dell'art. 24 Cost. per cui il contraddittorio e' cardine del vigente sistema processuale - che, stante l'eccezionalita' dell'istituto della custodia cautelare (confermata dalle nuove disposizioni introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332), al pubblico ministero incomba il dovere di allegare non soltanto le ragioni della indispensabilita' e della complessita' dell'accertamento (in relazione alla posizione processuale dell'indagato) per cui lo stesso art. 305, comma 2, consente che la proroga sia richiesta, ma anche i motivi per cui non lo si e' potuto compiere durante il decorso ordinario della misura, in modo che la parte, prendendone tempestivamente cognizione, sia posta in grado, entro un congruo termine rimesso alla prudente valutazione del giudice, di esaminare gli atti e allestire le difese. Vanno quindi respinte, in quanto fondate su un non condivisibile presupposto, le censure di incostituzionalita' formulate al riguardo. (Non fondatezza, nel senso di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen. 'in parte qua'). - Sulla garanzia del contraddittorio come connotato essenziale del diritto di difesa, cfr., fra le altre, S. nn. 99/1975 e 190/1970, ed inoltre, riguardo all'applicazione di tale principio in tema di rinnovazione della misura cautelare ex art. 301 cod. proc. pen., S, n. 219/1994. red.: S. P.
Riguarda ancheart. 305 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO ORDINARIO - PREVISTO SVOLGIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DEI GIUDIZI - DENUNCIATO MANCATO ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI RATIFICATE DALL'ITALIA E RELATIVE AI DIRITTI DELLE PERSONE ED AL PROCESSO PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata inammissibile in quanto, pur dovendosi ribadire che la pubblicita' del giudizio, specie di quello penale, costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico, va considerato che nella peculiare disciplina del giudizio abbreviato entrano in gioco interessi diversi che solo il legislatore puo' valutare comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalita'. red.: E.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 420 Codice di procedura penaleart. 441 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECISIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SULLA RICHIESTA DI DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI INTERCETTAZIONI RITENUTE NON NECESSARIE PER IL PROCEDIMENTO - NORMATIVA PREVISTA AL RIGUARDO - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA NEL SENSO CHE ANCHE QUANDO LA RICHIESTA DI DISTRUZIONE SIA AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO CONTESTUALMENTE ALL'ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE, DEBBA APPLICARSI IL RITO CAMERALE, IN CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI - PLAUSIBILITA' E FONDAMENTO COSTITUZIONALE DI TALE INTERPRETAZIONE.
E' indubbio che la decisione giudiziale - contemplata dall'art. 269, comma 2, cod. proc. pen. - sulla richiesta, da chiunque formulata, relativa alla distruzione del materiale documentale attinente ad intercettazioni telefoniche incide in ogni caso sopra un diritto costituzionale - quello alla riservatezza delle proprie comunicazioni - dichiarato piu' volte dalla Corte costituzionale come un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost. Pertanto, poiche' anche nel caso in cui la richiesta di distruzione del materiale documentale sia avanzata dal pubblico ministero - in relazione ad intercettazioni ritenute non necessarie ai fini del procedimento - contestualmente alla istanza di archiviazione vengono in considerazione valori e interessi non diversi da quelli coinvolti allorche' la richiesta di distruzione della documentazione delle intercettazioni venga presentata dagli interessati, l'interpretazione della norma nel senso che anche nella prima, come nella seconda ipotesi nonostante che solo per questo lo si preveda espressamente si impone l'applicazione del rito camerale di cui all'art. 127 stesso cod., non soltanto e' possibile ma e' anzi l'unica compatibile con la salvaguardia dei principi costituzionali. Non puo' ammettersi infatti che con la decisione con cui - come ben puo' verificarsi - mentre si archivia il procedimento, si rigetti l'istanza di distruzione delle intercettazioni telefoniche, la conservazione di un materiale probatorio, acquisito con sacrificio di un diritto personale di carattere inviolabile, venga disposta senza una valutazione, in contraddittorio tra le parti, tanto del legame di necessarieta', rispetto al procedimento, delle intercettazioni di cui e' stata richiesta la distruzione, quanto della incidenza della decisione stessa sulle esigenze di tutela della riservatezza degli interessati. E d'altro canto, dato che la decisione di archiviazione, a differenza della sentenza non piu' soggetta ad impugnazione, e', per un verso, priva di stabilita' nei suoi effetti, e, per altro, costituisce l'atto conclusivo di un procedimento conclusivo di una fase del procedimento caratterizzato dalla segretezza delle indagini eseguite, e' ragionevole che sia preservato in capo alle parti il diritto di essere sentite, in applicazione dell'art. 127 cod. proc. pen., riguardo all'eventuale utilita' di uno strumento probatorio, acquisito con sacrificio della propria sfera di riservatezza, sul quale in futuro in caso di riapertura delle indagini, potrebbe fondarsi, ad avviso delle parti medesime, un giudizio di non colpevolezza a loro vantaggio. - Sul diritto alla riservatezza delle proprie comunicazioni come diritto inviolabile ex art. 2 Cost., e relative implicazioni, cfr. S. nn. 63/1994, 81/1993, 366/1991 e 34/1973.
Riguarda ancheart. 269 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECISIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SULLA RICHIESTA DI DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI INTERCETTAZIONI RITENUTE NON NECESSARIE PER IL PROCEDIMENTO - NORMATIVA PREVISTA AL RIGUARDO - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA DA PARTE DELLA CASSAZIONE, NELLA SENTENZA PRONUNCIATA NEL CORSO DEL PROCESSO PRINCIPALE, E DELLA STESSA AUTORITA' RIMETTENTE, NEL SENSO CHE ANCHE QUANDO LA RICHIESTA DI DISTRUZIONE SIA AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO CONTESTUALMENTE ALLA ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE, DEBBA APPLICARSI IL RITO CAMERALE, IN CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI IN MATERIA DALLA LEGGE DI DELEGA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', TRA INTERCETTATI E NON INTERCETTATI, PER ESSERE CONSENTITO SOLO AI PRIMI, E NON AI SECONDI, DI ESSERE INFORMATI DELLE INDAGINI A LORO CARICO - ANCORAGGIO DELLA NORMA IMPUGNATA ALLA GARANZIA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA RISERVATEZZA DELLE PROPRIE COMUNICAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI IN MOTIVAZIONE.
Interpretato nel senso - in cui peraltro anche la Cassazione, nella sentenza pronunciata nel corso del processo principale, e lo stesso giudice 'a quo', nell'ordinanza di rimessione, l'hanno inteso - secondo cui per la decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di documentazione attinente a intercettazioni telefoniche ritenute non necessarie ai fini del procedimento, anche quando la richiesta di distruzione sia avanzata dal pubblico ministero contestualmente all'istanza di archiviazione, si impone l'applicazione del rito camerale, in contraddittorio tra le parti, previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., l'art. 269, comma 2, stesso codice e' pienamente conforme - contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente - ai principi stabiliti in materia, a garanzia del diritto alla riservatezza, dall'art. 2, n. 41, lett. e) della legge di delega. E' altresi' da escludere che nella diversita' di situazioni che, per effetto della citata disposizione - come sopra letta - puo' determinarsi tra coloro che per essere stati sottoposti ad intercettazioni telefoniche, vengono informati delle indagini compiute a loro carico e possono quindi interloquire al riguardo, e coloro ai quali, non avendo subito intercettazioni, cio' non e' consentito, possa ravvisarsi una violazione del principio di uguaglianza. L'incisione, attraverso l'intercettazione, nella sfera privata - tutelata come diritto costituzionale inviolabile - e' infatti elemento sufficiente a giustificare il diverso trattamento dei casi in cui tale incisione sia avvenuta da quelli in cui non sia occorsa. E' d'altronde indubbio - a prescindere dai suddetti profili di incostituzionalita' - che la disposizione impugnata, nel contenuto su specificato, trova sicuro fondamento nella garanzia alla riservatezza delle proprie comunicazioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 41, lett. e), legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., dell'art. 269, comma 2, ultima proposizione, cod. proc. pen. ' in parte qua'.)
Riguarda ancheart. 269 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROVVEDIMENTI DI CUSTODIA CAUTELARE - RIESAME - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - INDAGATO DETENUTO FUORI CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - AUDIZIONE DELEGATA AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - POSSIBILITA' DI COMPARIZIONE PERSONALE - SUPPOSTO DIVIETO - INSUSSISTENZA - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
In caso di riesame di provvedimenti di custodia cautelare da espletarsi in camera di consiglio, il fatto che il legislatore, di regola, per ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia previsto la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno al circondario, non esclude - e l'art. 309 c.p.p. certamente non lo vieta - che, ove l'imputato ne abbia fatto espressa richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa ordinarne la traduzione innanzi a se', rientrando nei principi generali d'immediatezza e di oralita', cui si ispira l'attuale sistema processuale, il diritto-dovere del giudice di cognizione di sentire personalmente l'imputato, e il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovra' giudicarlo. Questa interpretazione trova implicita conferma nel sesto comma dello stesso art. 309. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 309, ottavo comma, e 127, terzo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione). - S. n. 98/1982.
sentenza 45/1991massima n. 16853 Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA - APPELLO - IMPUTATO DETENUTO FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - AUDIZIONE PRIMA DELL'UDIENZA - DELEGA AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI DETENUTI NELLO STESSO LUOGO DEL GIUDIZIO - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - "IUS SUPERVENIENS" (PER EFFETTO DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' verifichi la rilevanza della questione - sollevata nel corso di un giudizio d'appello a carico di persona imputata di reato per il quale e' comminata la pena dell'ergastolo, e condannata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione - alla luce della sentenza n. 176/1991 - dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen.. ("Alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione di anni trenta") - per effetto della quale il giudizio abbreviato, per i reati in ordine ai quali e' comminata la pena dell'ergastolo, non e' piu' praticabile.
Riguarda ancheart. 599 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - VERBALE - MODALITA' - FORMA RIASSUNTIVA - OMESSA PREVISIONE DI REGISTRAZIONE SU NASTRO O IN FONOTIPIA, IN CASO DI RITENUTA OPPORTUNITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ESTENSIONE PER CASI ANALOGHI (PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO E PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE).
In ossequio al principio di rapidita' degli atti processuali, non e' da ritenersi in contrasto con i criteri e i principi dell'art. 2, punto 8, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che il legislatore delegato abbia previsto, tenuto conto delle caratteristiche dell'udienza preliminare e della natura degli atti che normalmente vi si compiono, che la documentazione di questi avvenga mediante la loro verbalizzazione riassuntiva. Il contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta, pero', nella circostanza che l'art. 420, quinto comma, cod. proc. pen. prevede in modo esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudice, che ne ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella, alternativa, della verbalizzazione integrale. Difatti, qualunque delle due forme alternative sia prevista come regola nella fase di volta in volta considerata, deve pur sempre essere conservata al giudice la possibilita' di avvalersi dell'altra forma di verbalizzazione in relazione alle concrete esigenze processuali. Vanno, pertanto, dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 420, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che la verbalizzazione dell'udienza preliminare avvenga "soltanto", anziche' "di regola", in forma riassuntiva, e conseguentemente, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, gli artt. 127, ultimo comma, e 666, nono comma, cod. proc. pen. che, con disposizioni di identico contenuto, prevedono, per i procedimenti in camera di consiglio e per il procedimento di esecuzione, la redazione soltanto in forma riassuntiva del relativo verbale di udienza.
Riguarda ancheart. 420 Codice di procedura penaleart. 666 Codice di procedura penale