Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Azione civile - Possibilità di esercizio per le parti private - Asserita lesione del principio del giusto processo, del principio di eguaglianza e di quelli di economia e di celerità processuale - Questione sollevata in riferimento a una serie di norme di contenuto eterogeneo non rilevanti, sotto alcuni profili, per il giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura penaleart. 86 Codice di procedura penaleart. 154 Codice di procedura penaleart. 187 Codice di procedura penaleart. 540 Codice di procedura penaleart. 84 Codice di procedura penalee altri 26
PROCESSO PENALE - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - QUESTIONI RELATIVE AL CONTENUTO DEL PREDETTO FASCICOLO - NECESSITA' DELLA PROPOSIZIONE DELLE STESSE SUBITO DOPO CHE SIA STATO COMPIUTO PER LA PRIMA VOLTA L'ACCERTAMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 112 COST. - QUESTIONE BASATA SU UN ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa e' basata su un erroneo presupposto interpretativo. Invero - premesso che <<la 'ratio' della norma impugnata e' di garantire che il giudice del dibattimento non sia pregiudicato dalla conoscenza degli atti raccolti durante le indagini preliminari>> - deve ritenersi che non operi alcun effetto preclusivo, 'ex' art. 491, commi 1 e 2, cod. proc. pen., con riguardo agli atti non aventi contenuto probatorio (se non per aspetti meramente processuali), originariamente destinati ad essere allegati al fascicolo per il dibattimento ed erroneamente non inseriti nello stesso, quali appunto quelli relativi alle condizioni di procedibilita'; e, pertanto, di tali atti puo' essere chiesto in ogni tempo l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - ATTI INTRODUTTIVI AL DIBATTIMENTO - QUESTIONI PRELIMINARI - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - VALUTAZIONE DA PARTE DEL PRETORE - MANCATA PREVISIONE DEL POTERE DEL PRETORE DI PRENDERE VISIONE DEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il pretore possa prendere visione del fascicolo del pubblico ministero ai soli fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione d'incompetenza per territorio, coinvolge il nucleo essenziale del nuovo processo penale, giacche' pone in discussione proprio la separazione, tipica della scelta accusatoria, che distingue la fase delle indagini da quella del giudizio: separazione che il legislatore delegante prima, e quello delegato poi, hanno inteso rimarcare al punto di distinguere lo stesso "patrimonio delle conoscenze" del giudice a seconda del differente stadio in cui si articola il progredire della vicenda processuale. Tale disciplina non produce lesione dell'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l'imputato ha integrale conoscenza, ai sensi dell'art. 555, lett. g), cod. proc. pen., del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, nonche' facolta' di estrarne copia, e quindi ampia possibilita' di sostenere adeguatamente ogni eccezione difensiva, in adempimento dell'onere previsto dall'art. 187, secondo comma, dello stesso codice; ne', data la parita' di mezzi difensivi tra imputati nel rito pretorile e avanti al tribunale, puo' concretarsi la violazione dell'art. 3 Cost.. Inoltre, non sussiste violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., sia perche' nella norma impugnata, in conformita' ai principi piu' volte ribaditi dalla Corte al riguardo, restano sempre chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, sia perche' l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla peculiare natura di tale competenza, per cui il legislatore puo' legittimamente ritenere, nella sua discrezionalita', di limitare la possibilita' di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., dell'art. 491, primo comma, cod. proc. pen.). - Sul principio del limitato patrimonio di conoscenze del giudice del dibattimento, v. S. n. 91/1992. Sul principio del giudice naturale, anche in riferimento alla competenza per territorio, v., fra le altre, S. nn. 1/1965, 139/1971, 174/1975, 77/1977; O. n. 521/1991. red.: G. Conti
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI REATO CONNESSO - CONSEGUENTE INCOMPETENZA TERRITORIALE - ECCEZIONE - MANCATA PROPOSIZIONE SUBITO DOPO L'ACCERTAMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI - PRECLUSIONE PER SCADENZA DEL TERMINE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA 'PERPETUATIO IURISDICTIONIS'.
Con l'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., cui l'art. 21 cod. proc. pen. fa rinvio in ordine al termine ("subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti") per rilevare o eccepire l'incompetenza per territorio o quella derivante da connessione, il legislatore ha stabilito uno sbarramento alla deducibilita' delle eccezioni in materia, anche nel caso in cui la possibilita' di proporle sorga nel corso del dibattimento. Secondo tale interpretazione - conforme peraltro alla giurisprudenza della Cassazione- anche nel caso di contestazione suppletiva, al dibattimento (ex art. 517 cod. proc. pen.) di reato connesso, in base al principio della 'perpectuatio iurisdictionis', in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 16 cod. proc. pen., la connessione non influisce sulla competenza che resta assegnata al giudice gia' investito del processo. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 21 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POSSIBILITA', PER IL GIUDICE, DI ACQUISIRE E PRENDERE VISIONE, QUALORA SIA NECESSARIO PER PRONUNCIARSI SU UNA ECCEZIONE DI NULLITA' DI UN ATTO COMPIUTO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullita'. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 493 Codice di procedura penaleart. 514 Codice di procedura penaleart. 431 Codice di procedura penaleart. 567 Codice di procedura penaleart. 511 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE - PREVISTA IMMEDIATA DECISIONE CON DIVIETO DI RIPROPOSIZIONE DELLA STESSA NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio, attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Pertanto la norma che disciplina la deduzione e la decisione delle eccezioni di incompetenza territoriale nel processo penale non contrasta con il precetto costituzionale sopra descritto sia perche' restano chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, sia perche' l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla peculiare natura della competenza in esame (v. massima B) per cui il legislatore puo' legittimamente limitare, nella sua discrezionalita', la possibilita' di rilevarne i vizi, a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione). - V. sent. nn. 1/1965, 139/1971, 174/1975 e 77/1977.
PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO DEL P.M. - INSINDACABILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione: a) per impossibilita' di individuazione del petitum, avendo l'autorita' remittente indicato piu' giudici che potrebbero essere chiamati ad esercitare il sindacato sul dissenso del pubblico ministero in caso di richiesta di rito abbreviato, nonche' piu' momenti nel corso dei quali tale sindacato potrebbe essere esercitato; b) in quanto dalle vicende del processo a quo risulta che il pubblico ministero dell'udienza dibattimentale si e' espresso a favore della richiesta di abbreviazione reiterata dall'imputato.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 458 Codice di procedura penaleart. 533 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penale