Art. 176 c.p.Liberazione condizionale

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[1]Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato meta' della pena, o almeno tre quarti se e' recidivo, e abbia dato prove costanti di buona condotta, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera i cinque anni.

[2]La concessione della liberazione condizionale e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle.

[3]La liberazione condizionale non e' consentita se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 16 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art176 · fonte su Normattiva