Art. 177 c.p.Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena

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[1]La liberazione condizionale e' revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla liberta' vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2°. In tal caso, il tempo trascorso in liberta' condizionale non e' computato nella durata della pena e il condannato non puo' essere riammesso alla liberazione condizionale.

[2]Decorso tutto il tempo della pena inflitta, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 21 dicembre 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art177 · fonte su Normattiva