Art. 22 c.p.Ergastolo

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[1]La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

[2]Il condannato all'ergastolo, che ha scontato almeno tre anni della pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.

[3]Il Ministro della giustizia puo' disporre che l'esecuzione della pena abbia luogo in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare.

[4]Il condannato, che sconta la pena in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto, anche prima che sia trascorso il termine indicato nel primo capoverso.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 21 dicembre 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art22 · fonte su Normattiva