Art. 22 c.p.Ergastolo

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[1]La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

[2]((Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto)).

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634)).

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634)).

Testo vigente dal 21 dicembre 1962 al 5 maggio 1994 · versione 32 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art22 · fonte su Normattiva