Art. 26 c.p. — Ammenda
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[1]La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire venti, ne' superiore a lire diecimila.
[2]Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge puo' presumerai inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 18 novembre 1945 · versione 0 su Normattiva