Art. 26 c.p.Ammenda

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 18 novembre 1945. Leggi il testo vigente →

[1]La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire venti, ne' superiore a lire diecimila.

[2]Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge puo' presumerai inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 18 novembre 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art26 · fonte su Normattiva